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ACCOLTA LA DOMANDA DI RISARCIMENTO PER IL BANCOMAT CLONATO

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👉Tribunale di Nola 07.11.2023 – estratto di sentenza
Accolta la domanda proposta da una cliente di un istituto di credito per il risarcimento del danno da indebito utilizzo di strumento di pagamento elettronico, a seguito di una presunta clonazione.

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R𝗶𝘀𝗮𝗿𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗶𝗻 𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗡𝗜𝗣𝗢𝗧𝗜 per le sofferenze e i patimenti da loro sopportati a seguito della 𝗺𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗻𝗼𝗻𝗻𝗼

𝗦𝗨𝗟𝗟𝗔 𝗡𝗢𝗡 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗦𝗣𝗘𝗡𝗦𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔̀ 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗜𝗩𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗡𝗜𝗣𝗢𝗧𝗘 𝗖𝗢𝗟 𝗡𝗢𝗡𝗡𝗢 𝗔𝗟 𝗙𝗜𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗥𝗜𝗦𝗔𝗥𝗖𝗜𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔̀ 𝗗𝗘𝗟 𝗗𝗔𝗡𝗡𝗢 𝗗𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗗𝗜𝗧𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟𝗘/𝗦𝗨𝗟 𝗥𝗜𝗦𝗔𝗥𝗖𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗗𝗔𝗡𝗡𝗢 𝗡𝗢𝗡 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗜𝗠𝗢𝗡𝗜𝗔𝗟𝗘 𝗜𝗨𝗥𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗥𝗜𝗢 𝗗𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗗𝗜𝗧𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗥𝗔𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟𝗘.
👉Tribunale di Napoli 08.11.2022
Accolta la richiesta di 𝗿𝗶𝘀𝗮𝗿𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗶𝗻 𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗡𝗜𝗣𝗢𝗧𝗜, cc. dd. danneggiati secondari, per le sofferenze e i patimenti da loro sopportati a seguito della 𝗺𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗼𝗿𝗼 𝗻𝗼𝗻𝗻𝗼.
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casa occupata da stranieri

Casa occupata da stranieri: lo sfratto per morosità non viene convalidato!

Casa occupata da stranieri: lo sfratto per morosità non viene convalidato!

L’incredibile ordinanza del Tribunale di Napoli Nord che non ha convalidato lo sfratto per morosità nonostante l’occupazione dell’immobile da parte di alcuni stranieri arrivati in Italia.

Nel 2014 la proprietaria di un immobile sito in un comune dell’hinterland napoletano decideva di mettere in fitto la propria seconda casa.

Si faceva avanti un’impresa sociale impegnata nell’accoglienza degli stranieri in Italia e dei soggetti svantaggiati, attiva nel progetto ministeriale SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati).

Il rapporto contrattuale procedeva senza intoppi fino a inizio 2020, quando l’impresa decideva improvvisamente di non pagare l’annualità 20-21.

Soltanto nel mese di luglio, poi, alla proprietaria veniva notificato il recesso da parte dell’Ente il quale affermava di non avere più bisogno dell’immobile in quanto il progetto SPRAR era ormai terminato.

COSA È SUCCESO?

La signora, che nulla aveva ricevuto per i mesi da marzo a luglio 2020, ha chiesto all’impresa il pagamento dei canoni non corrisposti ma, soprattutto, la restituzione dell’immobile.

Ed è su questo punto che la vicenda si è complicata: “la casa non può essere liberata”, perché ormai finita nella disponibilità di una famiglia di stranieri arrivati in Italia, introdotti nell’appartamento dalla stessa impresa nel giugno 2019.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE

A quel punto la proprietaria dell’immobile non ha potuto far altro che intentare causa all’impresa, chiedendo al Tribunale di Napoli Nord la liberazione della casa occupata dagli stranieri e il pagamento dei canoni.

Secondo la legge italiana, in sintesi, il giudice può convalidare lo sfratto anche provvisoriamente e prima di un (lungo) giudizio di merito.

Questo può avvenire sia:

  • quando il conduttore – in questo caso l’impresa – non avanza alcuna contestazione rispetto alle richieste del proprietario;
  • sia, quando le contestazioni non sono fondate su prova scritta.

Dice l’art. 665 c.p.c., però, che lo sfratto può non essere convalidato anche in presenza di “gravi motivi”, di volta in volta valutati dal giudice.

Ebbene, il Tribunale di Napoli Nord, con un provvedimento che si presta a molte osservazioni critiche, ha deciso di non convalidare lo sfratto.

Non perché l’opposizione dell’impresa sociale sia stata fondata su prova scritta, ma perché, afferma letteralmente il giudice:

gli stranieri abusivamente stabiliti nell’immobile in questione sono da considerarsi soggetti in difficoltà o comunque dei richiedenti asilo.

Questa loro condizione, a detta del Tribunale, costituirebbe di per sé stesso il grave motivo di cui parla l’art. 665 c.p.c.

I DIRITTI DEL PROPRIETARIO

L’ordinanza, quindi, ha rinviato la causa nel merito al maggio 2021 e l’immobile è rimasto, nel frattempo, nella disponibilità della famiglia di stranieri.

Il tutto, senza riconoscere alcun rilievo ai diritti della proprietaria che, nel mentre, sopporterà soltanto gli oneri e i costi derivanti dalla seconda casa!

Soprattutto, nulla è stato disposto nei confronti dell’impresa sociale, a ben vedere unica vera responsabile di un simile guazzabuglio giuridico.

Di questa pronuncia, infatti, stupisce la totale assenza di riguardo nei confronti delle esigenze del proprietario, sul quale viene apertamente scaricato un fardello sociale enorme.

Rispetto ad un progetto ministeriale (lo SPRAR), al coinvolgimento di comuni e imprese afferenti al terzo settore  – e, quindi, sottoposte almeno teoricamente a stringenti controlli – la pronuncia in esame non ha saputo fare di meglio che domandare al comune cittadino, quasi “colpevole” di essere proprietario di una seconda casa, di sopportare le conseguenze gravissime di un fenomeno tanto complesso come quello della protezione internazionale e dell’immigrazione.

Rispetto a una pronuncia che non ammette impugnazioni, quindi, cosa potrà fare la proprietaria in attesa del giudizio?

LA CAUSA NEL MERITO

A seguito di questa pronuncia, la signora non potrà che aspettare il maggio venturo per l’inizio della causa di merito, la cui durata non è calcolabile in anticipo e che sicuramente terrà banco per qualche anno.

Nel frattempo la casa risulta inutilizzabile e occupata da stranieri in condizioni effettivamente svantaggiate, i quali nulla potranno mai versare in favore della proprietaria.

Tutto questo, purtroppo, grazie ad una macchina Statale e comunale latitante e un’impresa sociale irresponsabile, coadiuvate da una giustizia che a volte si fatica a chiamare tale.

Contagio da coronavirus sul luogo di lavoro

Contagio da coronavirus sul luogo di lavoro: chi risarcisce il lavoratore?

Prima di spiegare chi risarcisce il lavoratore nel caso in cui questi abbia contratto l’infezione da Covid-19 occorre fare una premessa importantissima: un conto è vedersi riconosciuto dall’Inail l’infortunio avvenuto sul posto di lavoro (in questo caso l’infezione da coronavirus), con annesso relativo indennizzo, un conto è vincere una causa civile contro il datore di lavoro o vederlo condannato penalmente per inosservanza degli obblighi di sicurezza.

Il coronavirus è equiparato all’infortunio sul lavoro?

La premessa è d’obbligo a causa della grande confusione generatasi all’indomani dell’emanazione del decreto legge “Cura Italia”, il cui art. 42 ha ribadito il principio in base al quale anche l’infezione generata da Sars-CoV-2 rientra nel novero degli infortuni sul lavoro.

In generale, infatti, è ritenuto infortunio sul lavoro anche quel tipo di patologia infettiva che si manifesta successivamente nel tempo, come AIDS o epatite.

L’estensione all’infezione da Covid-19, dunque, non ha sorpreso più di tanto.

A norma dell’art. 42 del “Cura Italia”, l’Inail, una volta che abbia appurato la sussistenza della malattia (che il lavoratore deve comunque provare), interviene con copertura sia per ciò che riguarda il periodo di quarantena sia per ciò che attiene il periodo di permanenza fiduciaria, consentendo ovviamente al lavoratore di astenersi dal lavoro.

Potrebbe poi essere previsto un indennizzo, sempre a carico dell’Inail, tanto più consistente quanto più è stato grave l’evento “traumatico” e quanto più gravi sono le conseguenze derivate dall’infortunio (in questo caso parliamo sempre dell’infezione da Covid-19).

Lavoratore contagiato da coronavirus: chi tutela le aziende?

A questo punto, però, accanto al riconoscimento della tutela del lavoratore contagiato, si è posto il problema di tutelare le aziende, già in pesanti difficoltà economiche, da possibili automatismi circa la loro responsabilità civile e penale; insomma, cosa accade nel caso in cui l’Inail appuri la sussistenza dell’infortunio sul lavoro? Il datore dovrà risarcirà in automatico il lavoratore?

Dopo un acceso dibattito scoppiato sui giornali è stata la stessa Inail a rispondere sgombrando il campo da ogni dubbio, prima con un comunicato del 15 maggio 2020 pubblicato sulla pagina web e poi con un’apposita circolare.

L’Inail ha quindi rassicurato le aziende e ha confermato che il riconoscimento dell’origine lavorativa del contagio non comporta alcun automatismo rispetto al riconoscimento di una responsabilità civile o addirittura penale del datore di lavoro.

Tali forme di responsabilità, infatti, seguono le normali regole di natura processuale del giudizio civile e penale, il che significa che soltanto nel caso di gravi violazioni di legge o di obblighi derivanti dai protocolli e/o dalle linee guida governative e regionali sarà possibile ascrivere una qualche forma di responsabilità (civile e/o penale) al datore di lavoro.

La responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da coronavirus

L’Inail conferma quindi l’importante distinzione che esiste tra l’eventuale riconoscimento della tutela accordata al lavoratore nel caso del contagio, indipendente rispetto alla responsabilità del datore di lavoro, e la civile e/o penale responsabilità del datore che abbia violato le norme di sicurezza con colpa o dolo.

La responsabilità del datore di lavoro nell’ambito del processo civile o penale, quindi, verrà eventualmente riconosciuta mediante l’applicazione di criteri del tutto differenti rispetto a quelli adoperati per accertare il diritto alle prestazioni dell’Inail a favore del lavoratore contagiato.

Conseguenza di ciò è che il lavoratore, al fine di ottenere per es. un risarcimento del danno in suo favore in sede civile, non potrà “vantare” il riconoscimento da parte dell’Inail delle prestazioni dovuta all’infortunio, dovendo comunque provare la violazione colpevole o dolosa, da parte del datore, delle misure di sicurezza prescritte in occasione dell’epidemia da Sars-CoV-2.

Anzi, proprio a questo riguardo, bisogna sottolineare come risulterà particolarmente difficile per il lavoratore provare la responsabilità civile (e ancor di più penale!) in capo al datore di lavoro per il contagio da coronavirus.

Questo avverrà, soprattutto, a causa della grande confusione normativa generatasi nei mesi dell’epidemia, che ha reso obiettivamente difficile per i datori di lavoro, in molte occasioni, un’applicazione coerente ed efficace delle misure di sicurezza predisposte da regioni e governo.

DATORE DI LAVORO VITTIMA DEL PROPRIO DIPENDENTE

Datore di lavoro vittima del proprio dipendente: come ottenere giustizia?

Tante volte si sente dire che il lavoratore, nei giudizi di lavoro, finisce con l’avere sempre ragione.

E’ pur vero, infatti, che nel nostro ordinamento giuridico è riconosciuto il principio del c.d. favor lavoratoris, per cui il sistema tende ad accordare maggiori garanzie verso la parte lavoratrice.

Tuttavia, può capitare che il datore di lavoro diventi vittima del proprio dipendente. Continua a leggere l’articolo per saperne di più.

QUANDO IL DATORE DI LAVORO DIVENTA VITTIMA DEL PROPRIO DIPENDENTE?

Una delle ipotesi più frequenti è quella avente ad oggetto l’assistenza per gli anziani.

In quei casi, si assiste ad un vero e proprio ribaltamento dei ruoli, per cui la persona che svolge l’attività di badante si ritrova ad essere in una posizione di maggior vantaggio rispetto al datore di lavoro.

Il “favor lavoratoris,” dunque, non deve trarre in inganno: il lavoratore non ha in automatico sempre ragione.

PERCHÉ A VOLTE IL LAVORATORE NON HA RAGIONE

A volte mal consigliati alcuni lavoratori potrebbero essere fuorviati e quindi indotti a fare causa al proprio ex datore di lavoro rivendicando voci e differenze retributive in realtà inesistenti.

Il datore ingiustamente attaccato, quindi, diventa vera e propria vittima del proprio (ex) lavoratore.

Ciò può avvenire per tante ragioni, ma è bene stare attenti: sebbene il giudizio incardinato dinanzi al giudice del lavoro sia molto più economico di un normale giudizio civile nella sua fase introduttiva; può tuttavia divenire altrettanto dispendioso in caso di soccombenza: se risulta che il lavoratore abbia torto, infatti, quest’ultimo dovrà comunque pagare le spese legali!

Bisogna quindi prestare attenzione e intentare giudizi soltanto quando effettivamente vi sono state violazioni delle norme in tema di lavoro che hanno danneggiato le (legittime) aspettative del lavoratore.

Nel fare ciò, non bisogna sottovalutare le condotte tenute in costanza del rapporto di lavoro.

Può capitare, infatti, che alcuni comportamenti posti in essere dal lavoratore siano a loro volta suscettibili di essere valutati dal giudice e, addirittura, divenire la base per pretese da parte del datore di lavoro.

IL CASO DEL DATORE DI LAVORO VITTIMA DEL PROPRIO DIPENDENTE

Un caso del tutto analogo a quello appena descritto è stato portato all’attenzione, recentemente, del Tribunale di Napoli Nord.

Una lavoratrice che esercitava la professione di badante citava in giudizio un’anziana signora alle cui dipendenze sosteneva di aver lavorato per molti anni.

Riteneva, la lavoratrice, di essere stata pagata in maniera nettamente inferiore a quanto dovuto e di aver osservato orari di lavoro particolarmente severi. Chiedeva, dunque, circa 60mila euro di risarcimento.

Gli eredi dell’anziana signora “datrice”, nel frattempo deceduta, si difendevano in giudizio evidenziando

  1. gli orari e le modalità di lavoro descritte dalla lavoratrice fossero state esagerate;
  2. come la stessa lavoratrice avesse lasciato il lavoro senza dare alcun preavviso, abbandonando l’anziana signora a sé stessa e senza un appoggio.

Chiedevano a loro volta, quindi, il pagamento dell’indennità di mancato preavviso.

LA DECISIONE

Il giudice del lavoro ha appurato che in concreto la lavoratrice non era stata in grado di provare le modalità e gli orari di lavoro, respingeva così la domanda e contestualmente accoglieva quella degli eredi dell’anziana signora

La lavoratrice veniva, pertanto, condannata al versamento della somma dovuta a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre alle spese legali!

Nel caso in esame sono emerse una serie di circostanze che hanno indotto il giudice a ritenere del tutto esagerate – e comunque non provate – le richieste della lavoratrice.

Il datore di lavoro vittima del proprio dipendente, aveva quindi ottenuto giustizia!

Clicca qui per leggere la sentenza di condanna del lavoratore e conoscere i dettagli della vicenda.

Pertanto, prima di intraprendere un giudizio di questo tipo, è importante valutare tutte le circostanze in maniera attenta e scrupolosa, senza farsi condizionare troppo da rivalse o ripicche personali.

Incidente stradale mortale: quando i nipoti hanno diritto al risarcimento

Incidente stradale mortale: quando i nipoti hanno diritto al risarcimento

Accade di frequente, purtroppo, che una persona possa venire a mancare per motivazioni tragiche, come un incidente stradale mortale.

Si pensi ad un’automobile che investe e uccide un anziano signore. I figli, ad esempio, potranno dimostrare di aver subito un danno derivante dalla perdita dell’amato genitore e, così, ottenere un risarcimento del danno.

Cosa accade, però, se a domandare il risarcimento sono i nipoti?

Hanno diritto al risarcimento i nipoti a seguito di un incidente stradale?

Continua a leggere l’articolo per capire quando, in caso di incidente stradale mortale, i nipoti hanno diritto al risarcimento.

PERCHÉ’ I NIPOTI HANNO DIRITTO AL RISARCIMENTO

Il danno di cui parliamo è rappresentato da quella profonda sofferenza e da quel patema psicologico e interiore che inevitabilmente accompagna un lutto.

Nel caso di un evento tragico, cagionato a causa di un illecito commesso da un soggetto terzo, è quindi possibile per i parenti sopravvissuti domandare il risarcimento per queste sofferenze.

Come è ovvio, però, ciò non è sempre possibile: occorre, prima di tutto, dimostrare l’effettiva esistenza di un legame familiare affettivo e reale.

Infatti, sebbene certi legami familiari si presumano essere connotati da sentimenti di vicinanza e affettività (si pensi al genitore coi figli), ciò non vale per tutti i tipi di rapporti familiari.

I nipoti, per esempio, potrebbero essere legatissimi ai propri nonni ma, magari, potrebbero anche non avere nessun tipo rapporto!

IL LEGAME NONNO-NIPOTE

La dimostrazione di questo legame familiare, quindi, sarà tanto più stringente quanto più lontana sarà la relazione familiare.

Per quanto riguarda il legame nonno-nipote, comunque, la giurisprudenza di legittimità dominante non ha dubbi nel riconoscere, in linea generale, l’esistenza di un diritto, in capo ai nipoti, di ottenere il risarcimento del danno subito a seguito della perdita del proprio nonno.

In un passato relativamente recente era però richiesto che i nipoti convivessero con il nonno defunto; tale orientamento è oggi superato, per cui la convivenza non è più considerato un elemento determinante in base a cui stabilire se il rapporto parentale tra nonni e nipoti fosse o meno forte.

Secondo la giurisprudenza più recente, infatti, ciò che rileva è l’intensità e la profondità del sentimento affettivo, cosa che trascende senz’altro la convivenza o altri fattori come l’età del nipote.

Anzi, la Cassazione ha più volte affermato come anche un nipote molto giovane possa provare un immenso dolore per la perdita del nonno non convivente proprio perché il rapporto, come detto, prescinde da simili situazioni.

D’altro canto, afferma la Cassazione, che il diritto dei nipoti ad ottenere il risarcimento per il danno sofferto a seguito della morte del nonno deriva dallo stessa Costituzione, la quale tutela la famiglia molto al di là del semplice e rigido grado di parentela.

Niente ostacoli, quindi, per i nipoti che intendano ottenere il risarcimento del danno.

Come abbiamo visto, q

INCIDENTE STRADALE MORTALE: QUANDO I NIPOTI HANNO DIRITTO AL RISARCIMENTO?

Quindi, i nipoti – anche se non conviventi e pure se bambini – potranno domandare e ottenere il risarcimento del danno sofferto per la perdita familiare.

Sarà, dunque, necessario dimostrare il concreto rapporto parentale che vi era con il proprio nonno scomparso.

Per provare questo rapporto, quindi, potranno allegare nel corso del giudizio tutto quello che può tornare utile al fine di ricostruire il legame affettivo.

Cosa fare quando il datore di lavoro è incapiente?

Cosa fare quando il datore di lavoro è incapiente?

Spesso il lavoratore è costretto a far causa al proprio datore di lavoro, e ciò succede per i più disparati motivi.

Purtroppo può capitare che il lavoratore, pur ottenendo una sentenza favorevole, non sia in grado di far valere i propri diritti, poiché il datore di lavoro è incapiente.

Fortunatamente, grazie al fondo di garanzia dell’INPS, il lavoratore è (parzialmente) tutelato. Leggi articolo per capire cosa fare quando il datore di lavoro è incapiente.

IL CASO

Facciamo l’esempio di un lavoratore, senza regolare contratto, che abbia prestato per svariati anni la sua attività lavorativa presso un esercizio commerciale.

Il lavoratore, pur avendo sempre espletato alla perfezione il proprio incarico e pur essendo sempre stato pagato in modo inadeguato, viene d’improvviso licenziato, senza la corresponsione di alcuna somma a titolo di trattamento di fine rapporto.

Ecco allora che il lavoratore decide di far causa al datore di lavoro, chiedendo al giudice tutte le differenze retributive, le ferie non godute, il T.F.R.

Il giudice accoglie la domanda, risarcendo il lavoratore di alcune migliaia di euro, e questi – forte della sentenza ottenuta – intraprenda la fase esecutiva.

Ed è proprio a questo punto che si palesa l’amara sorpresa: l’esercizio commerciale ha chiuso i battenti, il datore di lavoro non è titolare di alcun bene immobile, i ripetuti tentativi di pignoramento vanno a vuoto.

Cosa può fare, il lavoratore, innanzi uno scenario simile?

IL FONDO DI GARANZIA INPS

Fortunatamente, dinanzi ad un simile quadro, il lavoratore potrà quantomeno recuperare quanto spettante a titolo di trattamento di fine rapporto , la liquidazione, nonché le ultime tre mensilità, e ciò accedendo al Fondo di Garanzia istituito dall’INPS.

In sintesi, la legge prevede che in talune circostanze, l’INPS possa intervenire erogando il trattamento di fine rapporto dovuto a tutti quei lavoratori che non possano soddisfarsi sui rispettivi datori di lavoro, perché incapienti.

COME INTERVIENE IL FONDO DI GARANZIA?

Ci sono molteplici modalità con cui il Fondo dell’INPS interviene.

In linea generale, e semplificando estremamente la tematica, non sono soggetti al fallimento tutti gli imprenditori che presentino congiuntamente le seguenti condizioni:

  • aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300mila euro;
  • aver realizzato, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, ricavi lordi complessivamente non superiori a 200mila euro;
  • avere un ammontare di debiti non superiore a 500mila euro.

Tale distinzione, relativamente alla natura giuridica del datore di lavoro, ha importanza per quel che concerne le modalità mediante cui il lavoratore può accedere al Fondo di Garanzia; a seconda, infatti, della possibilità per il datore di lavoro di essere sottoposto alle procedure concorsuali, cambieranno i presupposti mediante cui il lavoratore potrà accedere al Fondo.

DATORE DI LAVORO CON ACCESSO A FALLIMENTO

In linea generale, comunque, nel caso in cui il datore abbia accesso al fallimento, il lavoratore potrà chiedere l’intervento del Fondo al verificarsi delle seguenti condizioni:

  1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  2. accertamento dello stato d’insolvenza e apertura di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria;
  3. accertamento dell’esistenza del credito a titolo di Tfr e/o delle ultime tre mensilità.

DATORE DI LAVORO NON SOGGETTO A FALLIMENTO

Diversamente, in caso di datore di lavoro non soggetto alle procedure suddette, i presupposti saranno i seguenti:

  1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  2. inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
  3. esistenza del credito per Tfr rimasto insoluto;
  4. insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito di esecuzione forzata.

L’ACCERTAMENTO DEL CREDITO DEL LAVORATORE

Infine, per poter richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia, sarà necessario un accertamento del credito del lavoratore, che potrà avvenire esclusivamente con:

  • una sentenza di un giudice;
  • decreto ingiuntivo;
  • decreto di esecutività del verbale di conciliazione;
  • diffida accertativa con il valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo.

La procedura può essere attivata personalmente dal lavoratore, ma è consigliabile che venga avviata con l’assistenza di un avvocato, il quale potrà più agevolmente raccogliere la (copiosa) documentazione necessaria da presentare all’INPS al fine di ottenere l’accesso al Fondo.

Malasanità e responsabilità medica

Malasanità e responsabilità medica

La malasanità e responsabilità medica ricorre in tutti quei casi in cui il medico arreca gravi lesioni al paziente o addirittura ne provoca la morte, ciò per negligenza, imprudenza o imperizia.

In quest’ipotesi si parla di “malasanità e responsabilità medica”.

In questi casi, il paziente stesso o i suoi eredi hanno il diritto a richiedere un risarcimento del danno.

Ma come fare? Dinanzi al soggetto danneggiato (o ai suoi eredi) si aprono infatti due possibili strade: quella penale e quella civile.

GIUDIZIO CIVILE O PENALE?

Il giudizio penale è finalizzato a provocare la punizione del medico che ha sbagliato e, soltanto in via subordinata, ad ottenere il risarcimento del danno.

Al contrario, l’azione civile è invece esclusivamente volta ad ottenere il risarcimento economico.

Inoltre, è da evidenziare come non sempre l’errore medico integri anche un reato: per esempio, la legge prevede che il sanitario non sia punibile penalmente quando, pur avendo commesso uno sbaglio, abbia però rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guide scientifiche o dalla prassi medica.

Rispetto al giudizio penale, poi, il giudizio civile appare essere più conveniente per il paziente:

  • la prova nel giudizio civile è di tipo probabilistico, secondo la formula del “più probabile che non”,
  • mentre in sede penale occorrerà raggiungere la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Dunque, nel campo civile sarà più facile dimostrare il danno patito dal paziente.

IL GIUDIZIO CIVILE È PIÙ CONVENIENTE AL PAZIENTE

In molti casi, quindi, potrebbe essere più vantaggioso proporre un giudizio civile il cui unico scopo è quello di ottenere un ristoro economico per i danni subiti.

Infatti, tale azione va proposta più convenientemente nei confronti della struttura sanitaria e non contro il singolo medico.

La legge favorisce la proposizione di tutte le pretese risarcitorie verso la struttura sanitaria e l’assicurazione di quest’ultima.

Disincentivando, invece, l’azione contro il singolo sanitario,

PERCHÉ AGIRE CONTRO L’ASSICURAZIONE DELLA STRUTTURA SANITARIA?

È infatti molto più conveniente per la vittima di malasanità citare in giudizio la struttura sanitaria e la sua assicurazione.

Questo perché il rapporto giuridico che lega la clinica al paziente si considera come vero e proprio rapporto contrattuale.

In questo caso, dunque, vi sono molteplici vantaggi:

  • in primo luogo il diritto al risarcimento del danno derivante dai casi di malasanità e responsabilità medica si prescriverà in dieci anni e,
  • inoltre, l’onere della prova graverà sull’ospedale e sarà quest’ultimo a dover dimostrare di aver rispettato tutti i doveri derivanti dal rapporto contrattuale.

Al contrario, l’azione civile intentata direttamente contro il medico appare essere molto meno vantaggiosa: innanzitutto il rapporto sarà di natura extracontrattuale, pertanto la prescrizione del diritto decorrerà in soli cinque anni anziché dieci.

Per di più, poi, l’onere della prova graverà proprio su chi agisce, ossia il paziente, il quale dovrà fornire non solo la prova dell’errore medico ma anche del suo nesso causale rispetto al danno subito.

I TEMPI DEL GIUDIZIO CIVILE

Nonostante la giustizia civile sia alquanto lenta, l’introduzione della c.d. Leggi Gelli ha esteso in questa materia l’utilizzo dello strumento dell’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative, detto A.T.P.

Grazie a tale strumento sarà possibile chiedere al tribunale una preliminare valutazione relativa al nesso tra la condotta medica e il danno patito dalla vittima.

Così, all’esito dell’accertamento, verrà formata una vera e propria “prova” che potrà essere utilizzata successivamente sia per una trattativa stragiudiziale con la struttura sanitaria e il proprio assicuratore, sia in un eventuale processo civile.

Nella prassi, un accertamento tecnico favorevole al paziente dovrebbe per lo più disincentivare la struttura sanitaria dall’affrontare un giudizio civile.

Comunque, anche qualora la struttura volesse perseguire nel giudizio di merito civile, il paziente partirà avvantaggiato potendo adoperare l’accertamento tecnico preventivo come prova nel giudizio di merito.

QUANDO L’ASSICURAZIONE DIVENTA UN OSTACOLO PER LA RAPIDA SOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

Tuttavia, poiché di solito è l’assicurazione a procedere al pagamento dei risarcimenti danni, va segnalata la tendenza delle compagnie a schermarsi rispetto alle tante richieste che pervengono.

Rispetto ad esse, infatti, le assicurazioni hanno nel tempo adottato dei sistemi per scoraggiare la soluzione extragiudiziale delle controversie in tema di responsabilità medica.

Ad esempio, mediante la predisposizione di contratti assicurativi con le strutture sanitarie presentanti franchigie molto alte, che consentono l’intervento dell’assicurazione soltanto a seguito del loro superamento.

Ciò potrebbe spingere la struttura sanitaria a voler guadagnare tempo e dunque a proseguire nel giudizio civile.

In ogni caso, grazie alle recenti novità legislative, la strada del giudizio civile sembra essere comunque quella più adeguata e conveniente per il paziente al fine di ottenere il risarcimento del danno rispetto ai casi di malasanità e responsabilità medica.

Invalidità del testamento

Invalidità del testamento

A seguito del lutto di un proprio caro, può capitare che il testamento lasciato dalla persona deceduta si rilevi troppo “generoso” nei confronti di qualche parente superstite.

Spesso succede che parenti disamorati, spinti da interessi economici, riescano a indurre a far testamento persone non più in grado di esprimere la propria volontà.

Ovviamente a loro esclusivo vantaggio.

A questo riguardo il nostro codice civile, all’art. 591, prevede alcune ipotesi di “incapacità” a testare, ipotesi che determinano l’invalidità del testamento.

Ad esempio è nullo il testamento lasciato

  • dai minori d’età,
  • dagli interdetti per infermità di mente,
  • e da coloro i quali, pur non essendo stati interdetti, siano stati comunque incapaci di intendere e di volere al momento di testare e, ciò, per qualsiasi causa, anche se temporanea e non per forza patologica in senso medico.

QUANDO SI E’ INCAPACI DI TESTARE?

Nella categoria da ultimo menzionata (ossia la terza ipotesi prevista all’art. 591 c.c.) vi rientrano tutti coloro che non sono stati soggetti ad interdizione o inabilitazione, ma che comunque abbiano presentato, sotto un profilo

  • psicologico,
  • intellettuale
  • ed emotivo,

un turbamento dei normali processi di formazione ed estrinsecazione della volontà.

Si parla di qualsiasi condizione in grado di inibire nella persona che fa testamento tutte quelle capacità di “autodeterminarsi coscientemente e liberamente”.

La giurisprudenza ravvede questa “incapacità” in tutte quelle ipotesi in cui un’infermità, o anche un’altra causa, turbi il normale processo intellettivo e cognitivo del soggetto, privandolo della consapevolezza riguardo il compimento dei propri atti.

L’INTENSITÀ DELL’INCAPACITÀ

Pur annoverando quindi un nutrito numero di situazioni che possono rendere invalido il testamento, oltretutto non predeterminate dalla legge, bisogna comunque registrare come la giurisprudenza limiti in maniera alquanto restrittiva l’applicazione di tale norma.

Ai fini della dichiarazione di invalidità del testamento, infatti, non è sufficiente una semplice alterazione del processo formativo della volontà, ma occorre che lo stato psico-fisico dello scomparso sia stato tale da sopprimere del tutto la capacità di determinarsi liberamente e coscientemente.

Non una semplice alterazione, dunque, ma un qualcosa di più.

Ad esempio, non è stato ritenuto patologico l’impulsivo e repentino cambiamento di idea del testatore il quale, venuto a conoscenza di un torto subito e spinto dall’ira e dal rancore, aveva modificato le proprie ultime volontà escludendo alcuni parenti (cfr., Cass., sez. II, 19 marzo 1980, n. 1851).

PROVA DELL’INCAPACITÀ E RUOLO DEL NOTAIO

L’azione dell’art. 591 c.c. consente quindi di far dichiarare invalido il testamento perché, appunto, non sorretto da un’autentica volontà.

Ma come si dimostra che un soggetto defunto sia stato incapace di intendere e di volere proprio nel momento in cui, magari anni prima, aveva fatto testamento?

La giurisprudenza su questo punto consente a chiunque ne abbia interesse di agire e provare tale condizione anche mediante presunzioni semplici, vale a dire quelle ricostruzioni logiche in base a cui è possibile “desumere”, con un certo grado di sicurezza, l’incapacità del soggetto.

Si pensi, per esempio,

  • a diagnosi mediche,
  • visite ospedaliere,
  • operazioni chirurgiche,
  • la percezione di determinati assegni assistenziali,
  • testimonianze di amici e parenti e,
  • in generale, qualsiasi altro elemento che possa far luce sulle reali condizioni del defunto.

LA RESPONSABILITÀ DEL NOTAIO

Nei casi in cui il testamento da impugnare sia stato pubblicato, poi, ci si potrebbe chiedere che ruolo rivesta il notaio.

Ebbene, è opportuno osservare come il notaio si limiti ad un accertamento soltanto “immediato” dei soggetti che decidono di testare

Pertanto, è ben possibile, che l’ufficiale rogante non comprenda pienamente, nel poco tempo a disposizione, le reali capacità di intendere e di volere del soggetto.

Dunque, quanto viene dichiarato dal notaio è limitato esclusivamente all’apparenza di quello che avviene alla sua presenza, senza che ciò possa impedire un accertamento intorno alle concrete capacità di intendere e di volere del testatore (cfr., Cass., sez. II, 4 maggio 1982, n. 2741).

COME SI PROPONE L’AZIONE

L’azione in esame, volta a far dichiarare l’invalidità del testamento, comunque, va proposta entro 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

E’ necessaria l’assistenza di un legale di fiducia.

Danno da diffamazione

Danno da diffamazione in sede civile

La diffamazione può essere causa di grande sofferenza psicologica per tutti coloro che vedono minato il proprio onore e la propria reputazione.

La diffamazione, come ben noto, è un reato previsto e punito dall’art. 595 c.p., il quale commina sanzioni alquanto gravose che prevedono la reclusione fino a un anno di reclusione.

Tuttavia, oltre al profilo penalistico, bisogna tenere in considerazione anche il danno da diffamazione in sede civile.

E’ infatti possibile, per chiunque sia stato vittima di diffamazione, non soltanto querelare la persona autrice della diffamazione, ma anche chiedere il risarcimento del danno da diffamazione in sede civile, costituendo infatti la diffamazione un illecito extracontrattuale.

Del resto, così come la cronaca insegna, nell’era tecnologica è molto semplice diventare vittima di una diffamazione.

Accanto alle classiche ipotesi della stampa o della trasmissione radio e televisiva, basti pensare alla fluidità e accessibilità dei mezzi di comunicazione elettronica, quali messaggistiche e social network.

IL CASO

Tizio, residente a Napoli, viene menzionato durante una trasmissione televisiva e in quella sede malamente diffamato.

Nel corso della trasmissione, oltretutto, vengono rilevate alcune informazioni sensibili inerenti la sua vita privata.

Il programma tv, molto seguito, viene trasmesso da un’emittente privata con sede a Milano.

Appare evidente come ricorrano tutti gli elementi propri del reato di diffamazione e così pure dell’illecito civile extracontrattuale.

Tuttavia, per Tizio, possono aprirsi scenari alquanto differenti: dovrà egli avvalersi di un avvocato di Milano o di un avvocato di Napoli?

IL FORO COMPETENTE NEL CASO DI DIFFAMAZIONE

Tizio potrà scegliere se iniziare un giudizio penale e/o intentare una causa civile separatamente e chiedere in tale sede il danno da diffamazione.

E ciò, in un caso come quello descritto, può avere importanti risvolti economici.

Mentre infatti in sede penale bisognerà guardare al luogo di consumazione del reato di diffamazione, la competenza inerente il giudizio civile seguirà criteri differenti.

LA DIFFERENZA TRA LA DIFFAMAZIONE PENALE E LA DIFFAMAZIONE CIVILE

La determinazione del foro competente per il reato di diffamazione, infatti, segue le regole del diritto penale.

Al contrario l’individuazione del foro competente per l’illecito civile da danno di diffamazione segue, come è ovvio, le regole civilistiche.

Fino ad un recente passato, la giurisprudenza maggioritaria distingueva il peculiare danno da diffamazione causato da una pubblicazione a mezzo stampa, dagli altri casi.

Ipotesi di diffamazione a mezzo stampa

Nell’ipotesi di diffamazione a mezzo stampa la competenza si radicava nel luogo in cui era avvenuta la prima stampa.

Con riflessi molto svantaggiosi per il danneggiato qualora la stampa fosse avvenuta in città distanti.

Ipotesi di diffamazione diversa dalla stampa

In tutti gli altri casi la competenza andava ricercata nel luogo ove si era realizzato l’evento lesivo.

Quindi, nel luogo dove il si erano realizzate le “conseguenze” dannose della diffamazione.

Appare evidente come tale distinguo generasse un’ingiusta disparità di trattamento.

LA CASSAZIONE CAMBIA IDEA: PER TUTTI VALE IL LUOGO OVE SI E’ REALIZZATO L’EVENTO LESIVO

Non a caso, quindi, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 21661 del 13.10.2009, hanno stabilito che:

“nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al “forum commissi delicti” di cui all’art. 20 c.p.c., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato.

Tale individuazione – che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione – consente, da un lato, di evitare un criterio “ambulatorio” della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall’altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole.”.

Dinanzi a un’intollerabile e grave violazione del proprio diritto all’onore e al decoro, come quella descritte nel caso proposto, è quindi sempre possibile ricorrere alla tutela giudiziaria, almeno sotto il versante civilistico, senza dover avviare costosi giudizi in fori lontani dal proprio domicilio o residenza.