Cosa fare quando il datore di lavoro è incapiente?
Spesso il lavoratore è costretto a far causa al proprio datore di lavoro, e ciò succede per i più disparati motivi.
Purtroppo può capitare che il lavoratore, pur ottenendo una sentenza favorevole, non sia in grado di far valere i propri diritti, poiché il datore di lavoro è incapiente.
Fortunatamente, grazie al fondo di garanzia dell’INPS, il lavoratore è (parzialmente) tutelato. Leggi articolo per capire cosa fare quando il datore di lavoro è incapiente.
IL CASO
Facciamo l’esempio di un lavoratore, senza regolare contratto, che abbia prestato per svariati anni la sua attività lavorativa presso un esercizio commerciale.
Il lavoratore, pur avendo sempre espletato alla perfezione il proprio incarico e pur essendo sempre stato pagato in modo inadeguato, viene d’improvviso licenziato, senza la corresponsione di alcuna somma a titolo di trattamento di fine rapporto.
Ecco allora che il lavoratore decide di far causa al datore di lavoro, chiedendo al giudice tutte le differenze retributive, le ferie non godute, il T.F.R.
Il giudice accoglie la domanda, risarcendo il lavoratore di alcune migliaia di euro, e questi – forte della sentenza ottenuta – intraprenda la fase esecutiva.
Ed è proprio a questo punto che si palesa l’amara sorpresa: l’esercizio commerciale ha chiuso i battenti, il datore di lavoro non è titolare di alcun bene immobile, i ripetuti tentativi di pignoramento vanno a vuoto.
Cosa può fare, il lavoratore, innanzi uno scenario simile?
IL FONDO DI GARANZIA INPS
Fortunatamente, dinanzi ad un simile quadro, il lavoratore potrà quantomeno recuperare quanto spettante a titolo di trattamento di fine rapporto , la liquidazione, nonché le ultime tre mensilità, e ciò accedendo al Fondo di Garanzia istituito dall’INPS.
In sintesi, la legge prevede che in talune circostanze, l’INPS possa intervenire erogando il trattamento di fine rapporto dovuto a tutti quei lavoratori che non possano soddisfarsi sui rispettivi datori di lavoro, perché incapienti.
COME INTERVIENE IL FONDO DI GARANZIA?
Ci sono molteplici modalità con cui il Fondo dell’INPS interviene.
In linea generale, e semplificando estremamente la tematica, non sono soggetti al fallimento tutti gli imprenditori che presentino congiuntamente le seguenti condizioni:
- aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300mila euro;
- aver realizzato, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, ricavi lordi complessivamente non superiori a 200mila euro;
- avere un ammontare di debiti non superiore a 500mila euro.
Tale distinzione, relativamente alla natura giuridica del datore di lavoro, ha importanza per quel che concerne le modalità mediante cui il lavoratore può accedere al Fondo di Garanzia; a seconda, infatti, della possibilità per il datore di lavoro di essere sottoposto alle procedure concorsuali, cambieranno i presupposti mediante cui il lavoratore potrà accedere al Fondo.
DATORE DI LAVORO CON ACCESSO A FALLIMENTO
In linea generale, comunque, nel caso in cui il datore abbia accesso al fallimento, il lavoratore potrà chiedere l’intervento del Fondo al verificarsi delle seguenti condizioni:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- accertamento dello stato d’insolvenza e apertura di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria;
- accertamento dell’esistenza del credito a titolo di Tfr e/o delle ultime tre mensilità.
DATORE DI LAVORO NON SOGGETTO A FALLIMENTO
Diversamente, in caso di datore di lavoro non soggetto alle procedure suddette, i presupposti saranno i seguenti:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
- esistenza del credito per Tfr rimasto insoluto;
- insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito di esecuzione forzata.
L’ACCERTAMENTO DEL CREDITO DEL LAVORATORE
Infine, per poter richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia, sarà necessario un accertamento del credito del lavoratore, che potrà avvenire esclusivamente con:
- una sentenza di un giudice;
- decreto ingiuntivo;
- decreto di esecutività del verbale di conciliazione;
- diffida accertativa con il valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo.
La procedura può essere attivata personalmente dal lavoratore, ma è consigliabile che venga avviata con l’assistenza di un avvocato, il quale potrà più agevolmente raccogliere la (copiosa) documentazione necessaria da presentare all’INPS al fine di ottenere l’accesso al Fondo.
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