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Malasanità e responsabilità medica

Malasanità e responsabilità medica

La malasanità e responsabilità medica ricorre in tutti quei casi in cui il medico arreca gravi lesioni al paziente o addirittura ne provoca la morte, ciò per negligenza, imprudenza o imperizia.

In quest’ipotesi si parla di “malasanità e responsabilità medica”.

In questi casi, il paziente stesso o i suoi eredi hanno il diritto a richiedere un risarcimento del danno.

Ma come fare? Dinanzi al soggetto danneggiato (o ai suoi eredi) si aprono infatti due possibili strade: quella penale e quella civile.

GIUDIZIO CIVILE O PENALE?

Il giudizio penale è finalizzato a provocare la punizione del medico che ha sbagliato e, soltanto in via subordinata, ad ottenere il risarcimento del danno.

Al contrario, l’azione civile è invece esclusivamente volta ad ottenere il risarcimento economico.

Inoltre, è da evidenziare come non sempre l’errore medico integri anche un reato: per esempio, la legge prevede che il sanitario non sia punibile penalmente quando, pur avendo commesso uno sbaglio, abbia però rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guide scientifiche o dalla prassi medica.

Rispetto al giudizio penale, poi, il giudizio civile appare essere più conveniente per il paziente:

  • la prova nel giudizio civile è di tipo probabilistico, secondo la formula del “più probabile che non”,
  • mentre in sede penale occorrerà raggiungere la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Dunque, nel campo civile sarà più facile dimostrare il danno patito dal paziente.

IL GIUDIZIO CIVILE È PIÙ CONVENIENTE AL PAZIENTE

In molti casi, quindi, potrebbe essere più vantaggioso proporre un giudizio civile il cui unico scopo è quello di ottenere un ristoro economico per i danni subiti.

Infatti, tale azione va proposta più convenientemente nei confronti della struttura sanitaria e non contro il singolo medico.

La legge favorisce la proposizione di tutte le pretese risarcitorie verso la struttura sanitaria e l’assicurazione di quest’ultima.

Disincentivando, invece, l’azione contro il singolo sanitario,

PERCHÉ AGIRE CONTRO L’ASSICURAZIONE DELLA STRUTTURA SANITARIA?

È infatti molto più conveniente per la vittima di malasanità citare in giudizio la struttura sanitaria e la sua assicurazione.

Questo perché il rapporto giuridico che lega la clinica al paziente si considera come vero e proprio rapporto contrattuale.

In questo caso, dunque, vi sono molteplici vantaggi:

  • in primo luogo il diritto al risarcimento del danno derivante dai casi di malasanità e responsabilità medica si prescriverà in dieci anni e,
  • inoltre, l’onere della prova graverà sull’ospedale e sarà quest’ultimo a dover dimostrare di aver rispettato tutti i doveri derivanti dal rapporto contrattuale.

Al contrario, l’azione civile intentata direttamente contro il medico appare essere molto meno vantaggiosa: innanzitutto il rapporto sarà di natura extracontrattuale, pertanto la prescrizione del diritto decorrerà in soli cinque anni anziché dieci.

Per di più, poi, l’onere della prova graverà proprio su chi agisce, ossia il paziente, il quale dovrà fornire non solo la prova dell’errore medico ma anche del suo nesso causale rispetto al danno subito.

I TEMPI DEL GIUDIZIO CIVILE

Nonostante la giustizia civile sia alquanto lenta, l’introduzione della c.d. Leggi Gelli ha esteso in questa materia l’utilizzo dello strumento dell’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative, detto A.T.P.

Grazie a tale strumento sarà possibile chiedere al tribunale una preliminare valutazione relativa al nesso tra la condotta medica e il danno patito dalla vittima.

Così, all’esito dell’accertamento, verrà formata una vera e propria “prova” che potrà essere utilizzata successivamente sia per una trattativa stragiudiziale con la struttura sanitaria e il proprio assicuratore, sia in un eventuale processo civile.

Nella prassi, un accertamento tecnico favorevole al paziente dovrebbe per lo più disincentivare la struttura sanitaria dall’affrontare un giudizio civile.

Comunque, anche qualora la struttura volesse perseguire nel giudizio di merito civile, il paziente partirà avvantaggiato potendo adoperare l’accertamento tecnico preventivo come prova nel giudizio di merito.

QUANDO L’ASSICURAZIONE DIVENTA UN OSTACOLO PER LA RAPIDA SOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

Tuttavia, poiché di solito è l’assicurazione a procedere al pagamento dei risarcimenti danni, va segnalata la tendenza delle compagnie a schermarsi rispetto alle tante richieste che pervengono.

Rispetto ad esse, infatti, le assicurazioni hanno nel tempo adottato dei sistemi per scoraggiare la soluzione extragiudiziale delle controversie in tema di responsabilità medica.

Ad esempio, mediante la predisposizione di contratti assicurativi con le strutture sanitarie presentanti franchigie molto alte, che consentono l’intervento dell’assicurazione soltanto a seguito del loro superamento.

Ciò potrebbe spingere la struttura sanitaria a voler guadagnare tempo e dunque a proseguire nel giudizio civile.

In ogni caso, grazie alle recenti novità legislative, la strada del giudizio civile sembra essere comunque quella più adeguata e conveniente per il paziente al fine di ottenere il risarcimento del danno rispetto ai casi di malasanità e responsabilità medica.

Invalidità del testamento

Invalidità del testamento

A seguito del lutto di un proprio caro, può capitare che il testamento lasciato dalla persona deceduta si rilevi troppo “generoso” nei confronti di qualche parente superstite.

Spesso succede che parenti disamorati, spinti da interessi economici, riescano a indurre a far testamento persone non più in grado di esprimere la propria volontà.

Ovviamente a loro esclusivo vantaggio.

A questo riguardo il nostro codice civile, all’art. 591, prevede alcune ipotesi di “incapacità” a testare, ipotesi che determinano l’invalidità del testamento.

Ad esempio è nullo il testamento lasciato

  • dai minori d’età,
  • dagli interdetti per infermità di mente,
  • e da coloro i quali, pur non essendo stati interdetti, siano stati comunque incapaci di intendere e di volere al momento di testare e, ciò, per qualsiasi causa, anche se temporanea e non per forza patologica in senso medico.

QUANDO SI E’ INCAPACI DI TESTARE?

Nella categoria da ultimo menzionata (ossia la terza ipotesi prevista all’art. 591 c.c.) vi rientrano tutti coloro che non sono stati soggetti ad interdizione o inabilitazione, ma che comunque abbiano presentato, sotto un profilo

  • psicologico,
  • intellettuale
  • ed emotivo,

un turbamento dei normali processi di formazione ed estrinsecazione della volontà.

Si parla di qualsiasi condizione in grado di inibire nella persona che fa testamento tutte quelle capacità di “autodeterminarsi coscientemente e liberamente”.

La giurisprudenza ravvede questa “incapacità” in tutte quelle ipotesi in cui un’infermità, o anche un’altra causa, turbi il normale processo intellettivo e cognitivo del soggetto, privandolo della consapevolezza riguardo il compimento dei propri atti.

L’INTENSITÀ DELL’INCAPACITÀ

Pur annoverando quindi un nutrito numero di situazioni che possono rendere invalido il testamento, oltretutto non predeterminate dalla legge, bisogna comunque registrare come la giurisprudenza limiti in maniera alquanto restrittiva l’applicazione di tale norma.

Ai fini della dichiarazione di invalidità del testamento, infatti, non è sufficiente una semplice alterazione del processo formativo della volontà, ma occorre che lo stato psico-fisico dello scomparso sia stato tale da sopprimere del tutto la capacità di determinarsi liberamente e coscientemente.

Non una semplice alterazione, dunque, ma un qualcosa di più.

Ad esempio, non è stato ritenuto patologico l’impulsivo e repentino cambiamento di idea del testatore il quale, venuto a conoscenza di un torto subito e spinto dall’ira e dal rancore, aveva modificato le proprie ultime volontà escludendo alcuni parenti (cfr., Cass., sez. II, 19 marzo 1980, n. 1851).

PROVA DELL’INCAPACITÀ E RUOLO DEL NOTAIO

L’azione dell’art. 591 c.c. consente quindi di far dichiarare invalido il testamento perché, appunto, non sorretto da un’autentica volontà.

Ma come si dimostra che un soggetto defunto sia stato incapace di intendere e di volere proprio nel momento in cui, magari anni prima, aveva fatto testamento?

La giurisprudenza su questo punto consente a chiunque ne abbia interesse di agire e provare tale condizione anche mediante presunzioni semplici, vale a dire quelle ricostruzioni logiche in base a cui è possibile “desumere”, con un certo grado di sicurezza, l’incapacità del soggetto.

Si pensi, per esempio,

  • a diagnosi mediche,
  • visite ospedaliere,
  • operazioni chirurgiche,
  • la percezione di determinati assegni assistenziali,
  • testimonianze di amici e parenti e,
  • in generale, qualsiasi altro elemento che possa far luce sulle reali condizioni del defunto.

LA RESPONSABILITÀ DEL NOTAIO

Nei casi in cui il testamento da impugnare sia stato pubblicato, poi, ci si potrebbe chiedere che ruolo rivesta il notaio.

Ebbene, è opportuno osservare come il notaio si limiti ad un accertamento soltanto “immediato” dei soggetti che decidono di testare

Pertanto, è ben possibile, che l’ufficiale rogante non comprenda pienamente, nel poco tempo a disposizione, le reali capacità di intendere e di volere del soggetto.

Dunque, quanto viene dichiarato dal notaio è limitato esclusivamente all’apparenza di quello che avviene alla sua presenza, senza che ciò possa impedire un accertamento intorno alle concrete capacità di intendere e di volere del testatore (cfr., Cass., sez. II, 4 maggio 1982, n. 2741).

COME SI PROPONE L’AZIONE

L’azione in esame, volta a far dichiarare l’invalidità del testamento, comunque, va proposta entro 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

E’ necessaria l’assistenza di un legale di fiducia.

Danno da diffamazione

Danno da diffamazione in sede civile

La diffamazione può essere causa di grande sofferenza psicologica per tutti coloro che vedono minato il proprio onore e la propria reputazione.

La diffamazione, come ben noto, è un reato previsto e punito dall’art. 595 c.p., il quale commina sanzioni alquanto gravose che prevedono la reclusione fino a un anno di reclusione.

Tuttavia, oltre al profilo penalistico, bisogna tenere in considerazione anche il danno da diffamazione in sede civile.

E’ infatti possibile, per chiunque sia stato vittima di diffamazione, non soltanto querelare la persona autrice della diffamazione, ma anche chiedere il risarcimento del danno da diffamazione in sede civile, costituendo infatti la diffamazione un illecito extracontrattuale.

Del resto, così come la cronaca insegna, nell’era tecnologica è molto semplice diventare vittima di una diffamazione.

Accanto alle classiche ipotesi della stampa o della trasmissione radio e televisiva, basti pensare alla fluidità e accessibilità dei mezzi di comunicazione elettronica, quali messaggistiche e social network.

IL CASO

Tizio, residente a Napoli, viene menzionato durante una trasmissione televisiva e in quella sede malamente diffamato.

Nel corso della trasmissione, oltretutto, vengono rilevate alcune informazioni sensibili inerenti la sua vita privata.

Il programma tv, molto seguito, viene trasmesso da un’emittente privata con sede a Milano.

Appare evidente come ricorrano tutti gli elementi propri del reato di diffamazione e così pure dell’illecito civile extracontrattuale.

Tuttavia, per Tizio, possono aprirsi scenari alquanto differenti: dovrà egli avvalersi di un avvocato di Milano o di un avvocato di Napoli?

IL FORO COMPETENTE NEL CASO DI DIFFAMAZIONE

Tizio potrà scegliere se iniziare un giudizio penale e/o intentare una causa civile separatamente e chiedere in tale sede il danno da diffamazione.

E ciò, in un caso come quello descritto, può avere importanti risvolti economici.

Mentre infatti in sede penale bisognerà guardare al luogo di consumazione del reato di diffamazione, la competenza inerente il giudizio civile seguirà criteri differenti.

LA DIFFERENZA TRA LA DIFFAMAZIONE PENALE E LA DIFFAMAZIONE CIVILE

La determinazione del foro competente per il reato di diffamazione, infatti, segue le regole del diritto penale.

Al contrario l’individuazione del foro competente per l’illecito civile da danno di diffamazione segue, come è ovvio, le regole civilistiche.

Fino ad un recente passato, la giurisprudenza maggioritaria distingueva il peculiare danno da diffamazione causato da una pubblicazione a mezzo stampa, dagli altri casi.

Ipotesi di diffamazione a mezzo stampa

Nell’ipotesi di diffamazione a mezzo stampa la competenza si radicava nel luogo in cui era avvenuta la prima stampa.

Con riflessi molto svantaggiosi per il danneggiato qualora la stampa fosse avvenuta in città distanti.

Ipotesi di diffamazione diversa dalla stampa

In tutti gli altri casi la competenza andava ricercata nel luogo ove si era realizzato l’evento lesivo.

Quindi, nel luogo dove il si erano realizzate le “conseguenze” dannose della diffamazione.

Appare evidente come tale distinguo generasse un’ingiusta disparità di trattamento.

LA CASSAZIONE CAMBIA IDEA: PER TUTTI VALE IL LUOGO OVE SI E’ REALIZZATO L’EVENTO LESIVO

Non a caso, quindi, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 21661 del 13.10.2009, hanno stabilito che:

“nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al “forum commissi delicti” di cui all’art. 20 c.p.c., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato.

Tale individuazione – che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione – consente, da un lato, di evitare un criterio “ambulatorio” della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall’altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole.”.

Dinanzi a un’intollerabile e grave violazione del proprio diritto all’onore e al decoro, come quella descritte nel caso proposto, è quindi sempre possibile ricorrere alla tutela giudiziaria, almeno sotto il versante civilistico, senza dover avviare costosi giudizi in fori lontani dal proprio domicilio o residenza.