ERRONEA SCELTA TERAPEUTICA PER IL TRATTAMENTO DELLA MALATTIA

⭕NEGLIGENZA ED IMPERIZIA DEI SANITARI / INADEGUATA GESTIONE CLINICA DELLA PAZIENTE NELLA FASE ANTECEDENTE AL RICOVERO / ERRONEA SCELTA TERAPEUTICA PER IL TRATTAMENTO DELLA MALATTIA.🏥
👨‍⚖️Tribunale di Napoli 14.09.2022👩‍⚖️
❗Accolta la richiesta di risarcimento del danno esperita nei confronti della Clinica costituendo il caso in oggetto una tipica ipotesi di malpractice medica, tale da essere ricondotta senz’altro nello schema della responsabilità da inadempimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 1228 c.c., così come stabilito da ultimo dalla l. 8 marzo 2017, n. 24, c.d. “Legge Gelli”.

Malasanità e responsabilità medica

Malasanità e responsabilità medica

La malasanità e responsabilità medica ricorre in tutti quei casi in cui il medico arreca gravi lesioni al paziente o addirittura ne provoca la morte, ciò per negligenza, imprudenza o imperizia.

In quest’ipotesi si parla di “malasanità e responsabilità medica”.

In questi casi, il paziente stesso o i suoi eredi hanno il diritto a richiedere un risarcimento del danno.

Ma come fare? Dinanzi al soggetto danneggiato (o ai suoi eredi) si aprono infatti due possibili strade: quella penale e quella civile.

GIUDIZIO CIVILE O PENALE?

Il giudizio penale è finalizzato a provocare la punizione del medico che ha sbagliato e, soltanto in via subordinata, ad ottenere il risarcimento del danno.

Al contrario, l’azione civile è invece esclusivamente volta ad ottenere il risarcimento economico.

Inoltre, è da evidenziare come non sempre l’errore medico integri anche un reato: per esempio, la legge prevede che il sanitario non sia punibile penalmente quando, pur avendo commesso uno sbaglio, abbia però rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guide scientifiche o dalla prassi medica.

Rispetto al giudizio penale, poi, il giudizio civile appare essere più conveniente per il paziente:

  • la prova nel giudizio civile è di tipo probabilistico, secondo la formula del “più probabile che non”,
  • mentre in sede penale occorrerà raggiungere la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Dunque, nel campo civile sarà più facile dimostrare il danno patito dal paziente.

IL GIUDIZIO CIVILE È PIÙ CONVENIENTE AL PAZIENTE

In molti casi, quindi, potrebbe essere più vantaggioso proporre un giudizio civile il cui unico scopo è quello di ottenere un ristoro economico per i danni subiti.

Infatti, tale azione va proposta più convenientemente nei confronti della struttura sanitaria e non contro il singolo medico.

La legge favorisce la proposizione di tutte le pretese risarcitorie verso la struttura sanitaria e l’assicurazione di quest’ultima.

Disincentivando, invece, l’azione contro il singolo sanitario,

PERCHÉ AGIRE CONTRO L’ASSICURAZIONE DELLA STRUTTURA SANITARIA?

È infatti molto più conveniente per la vittima di malasanità citare in giudizio la struttura sanitaria e la sua assicurazione.

Questo perché il rapporto giuridico che lega la clinica al paziente si considera come vero e proprio rapporto contrattuale.

In questo caso, dunque, vi sono molteplici vantaggi:

  • in primo luogo il diritto al risarcimento del danno derivante dai casi di malasanità e responsabilità medica si prescriverà in dieci anni e,
  • inoltre, l’onere della prova graverà sull’ospedale e sarà quest’ultimo a dover dimostrare di aver rispettato tutti i doveri derivanti dal rapporto contrattuale.

Al contrario, l’azione civile intentata direttamente contro il medico appare essere molto meno vantaggiosa: innanzitutto il rapporto sarà di natura extracontrattuale, pertanto la prescrizione del diritto decorrerà in soli cinque anni anziché dieci.

Per di più, poi, l’onere della prova graverà proprio su chi agisce, ossia il paziente, il quale dovrà fornire non solo la prova dell’errore medico ma anche del suo nesso causale rispetto al danno subito.

I TEMPI DEL GIUDIZIO CIVILE

Nonostante la giustizia civile sia alquanto lenta, l’introduzione della c.d. Leggi Gelli ha esteso in questa materia l’utilizzo dello strumento dell’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative, detto A.T.P.

Grazie a tale strumento sarà possibile chiedere al tribunale una preliminare valutazione relativa al nesso tra la condotta medica e il danno patito dalla vittima.

Così, all’esito dell’accertamento, verrà formata una vera e propria “prova” che potrà essere utilizzata successivamente sia per una trattativa stragiudiziale con la struttura sanitaria e il proprio assicuratore, sia in un eventuale processo civile.

Nella prassi, un accertamento tecnico favorevole al paziente dovrebbe per lo più disincentivare la struttura sanitaria dall’affrontare un giudizio civile.

Comunque, anche qualora la struttura volesse perseguire nel giudizio di merito civile, il paziente partirà avvantaggiato potendo adoperare l’accertamento tecnico preventivo come prova nel giudizio di merito.

QUANDO L’ASSICURAZIONE DIVENTA UN OSTACOLO PER LA RAPIDA SOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

Tuttavia, poiché di solito è l’assicurazione a procedere al pagamento dei risarcimenti danni, va segnalata la tendenza delle compagnie a schermarsi rispetto alle tante richieste che pervengono.

Rispetto ad esse, infatti, le assicurazioni hanno nel tempo adottato dei sistemi per scoraggiare la soluzione extragiudiziale delle controversie in tema di responsabilità medica.

Ad esempio, mediante la predisposizione di contratti assicurativi con le strutture sanitarie presentanti franchigie molto alte, che consentono l’intervento dell’assicurazione soltanto a seguito del loro superamento.

Ciò potrebbe spingere la struttura sanitaria a voler guadagnare tempo e dunque a proseguire nel giudizio civile.

In ogni caso, grazie alle recenti novità legislative, la strada del giudizio civile sembra essere comunque quella più adeguata e conveniente per il paziente al fine di ottenere il risarcimento del danno rispetto ai casi di malasanità e responsabilità medica.