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MOGLIE ACCUSA INGIUSTAMENTE IL MARITO DI VIOLENZE IN FAMIGLIA

🙋‍♀️MOGLIE ACCUSA INGIUSTAMENTE IL MARITO DI VIOLENZE IN FAMIGLIA E NE CHIEDE L’ALLONTANAMENTO DALLA CASA CONIUGALE: RICHIESTA RIGETTATA E MOGLIE CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE!

👉Tribunale di Napoli 17.04.2024 – ESTRATTO DI SENTENZA

Rigettata la domanda della ex moglie che, per incompatibilità di carattere ed impossibilità nella prosecuzione del rapporto, ha cercato di mettere alla porta l’ex marito (proprietario esclusivo della casa coniugale) in soli 15 giorni.

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ACCOLTA LA DOMANDA DI AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL MINORE CON MODALITÀ SUPER ESCLUSIVE

🛑ACCOLTA LA DOMANDA DI AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL MINORE CON MODALITÀ SUPER ESCLUSIVE👩‍👦
👉Tribunale di Napoli 26.10.2023 – estratto di sentenza
Accolta la domanda proposta da una madre per ottenere l’affidamento esclusivo rafforzato del minore in considerazione del preminente interesse di quest’ultimo, valutata la condotta irresponsabile e negligente tenuta dal padre nell’esercizio dei propri diritti-doveri di genitore.

Datore di lavoro obbligato a pagare l’assegnamento di mantenimento direttamente all’ex coniuge

🛑In caso di inadempimento dell’ex coniuge viene obbligato all’assegno di mantenimento direttamente iL DATORE DI LAVORO🛑

Corte d’Appello di Napoli 11.09.2023

Accolto il reclamo proposto, avverso ordinanza presidenziale, per l’inadempimento posto in essere dall’ex coniuge tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento, con ordine di pagamento direttamente al suo datore di lavoro, che provvederà a decurtare la somma direttamente dalla busta paga dell’obbligato.

𝗥𝗜𝗚𝗘𝗧𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗥𝗜𝗖𝗛𝗜𝗘𝗦𝗧𝗔 𝗗𝗜 𝗠𝗢𝗗𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔 𝗗𝗘𝗜 𝗣𝗔𝗧𝗧𝗜 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜 𝗜𝗡 𝗦𝗘𝗗𝗘 𝗗𝗜 𝗦𝗘𝗣𝗔𝗥𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗢 𝗗𝗜𝗩𝗢𝗥𝗭𝗜𝗢 𝗕𝗔𝗦𝗔𝗧𝗔 𝗦𝗨 𝗙𝗔𝗧𝗧𝗜 𝗣𝗥𝗘𝗘𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗧𝗜

🛑𝗥𝗜𝗚𝗘𝗧𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗥𝗜𝗖𝗛𝗜𝗘𝗦𝗧𝗔 𝗗𝗜 𝗠𝗢𝗗𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔 𝗗𝗘𝗜 𝗣𝗔𝗧𝗧𝗜 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜 𝗜𝗡 𝗦𝗘𝗗𝗘 𝗗𝗜 𝗦𝗘𝗣𝗔𝗥𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗢 𝗗𝗜𝗩𝗢𝗥𝗭𝗜𝗢 𝗕𝗔𝗦𝗔𝗧𝗔 𝗦𝗨 𝗙𝗔𝗧𝗧𝗜 𝗣𝗥𝗘𝗘𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗧𝗜🛑
📌𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗡𝗮𝗽𝗼𝗹𝗶 𝗡𝗼𝗿𝗱 𝟬𝟱.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟮👨⚖️
𝗥𝗶𝗴𝗲𝘁𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗺𝗼𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘀𝘂𝗮𝗹𝗲, ex art. 710 c.p.c. (oggi abrogato e sostituito dall’art.473-bis.29c.p.c.), per 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗲𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶.
Il ripensamento o i vizi del consenso, che avrebbero inficiato la volontà dell’ex marito, devono essere fatti valere attraverso un giudizio ordinario, secondo le regole generali dell’annullamento o nullità del contratto.
Genitori separati ai tempi del Coronavirus

Genitori separati ai tempi del Coronavirus: come funziona il diritto di visita?

EVOLUZIONE DELLE MISURE VIGENTI IN TEMA DI CORONAVIRUS

Come ormai è ben noto, a seguito del diffondersi dell’epidemia virale, il Governo italiano ha risposto all’emergenza con l’emanazione di una serie di provvedimenti restrittivi delle libertà personali.

Così, con successivi decreti del Presidente del Consiglio (“DPCM”) è stato stabilito il divieto di spostamento per tutti, tratte che per comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute.

Queste misure, in origine limitate alla sola Lombardia, sono state successivamente estese all’intero paese con il DPCM del 09.03.2020.

Con un ulteriore DPCM del 22.03.2020 è stato poi imposto il “divieto di trasferimento o spostamento ad altro Comune, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute”, conservando solo per gli spostamenti all’interno del medesimo Comune le disposizioni precedenti.

Dall’assetto così delineato, quindi, si evince che per muoversi entro i confini comunali è bastevole versare in una situazione di “necessità”, mentre per transitare da Comune a Comune è necessario che ricorra un’esigenza di “speciale urgenza”.

GENITORI SEPARATI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS: DIRITTO DI VISITA CON UN PROVVEDIMENTO

Si è immediatamente posto un problema di ordine familiare.

In caso di separazione e/o divorzio, possono i genitori spostarsi per vedere i propri figli e magari portarli con sé?

All’indomani dei provvedimenti, il Governo, tramite il proprio sito web, ha immediatamente chiarito in maniera affermativa che:

“gli spostamenti per raggiungere figli minorenni presso l’altro genitore o per condurli presso di sé sono consentiti in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o di divorzio”.

A tali chiarimenti ha fatto subito seguito una pronuncia del Tribunale di Milano, datata 11 marzo, con la quale è stato stabilito che

gli spostamenti per raggiungere figli minorenni presso l’altro genitore o per condurli presso di sé sono consentiti in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o di divorzio”.

Ebbene, anche alla luce del successivo DPCM del 22 marzo, il quale come già detto ha ulteriormente ristretto la libertà di movimento introducendo il requisito della “speciale urgenza” per gli spostamenti da Comune a Comune, appare senz’altro giustificabile lo spostamento del genitore che si reca in visita presso il proprio figlio residente altrove, essendo questo un diritto esercitabile ai sensi dell’art. 51 c.p.

Il chiarimento del Governo non lascia margini di interpretazione e, coerentemente, la conclusione deve ritenersi valida anche per tutti quei casi in cui non sia intervenuta ancora una sentenza di separazione o divorzio ma, ad esempio, sia stato raggiunto un accordo a seguito di negoziazione assistita.

GENITORI SEPARATI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS: DIRITTO DI VISITA SENZA ALCUN PROVVEDIMENTO

Ma che succede se i genitori vivono in case diverse e gli accordi raggiunti relativamente al diritto di visita non sono stati disciplinati da nessun provvedimento del giudice?

In difetto di una qualche formalizzazione, infatti, sembrerebbe non potersi applicare il chiarimento del Governo, il quale fa espresso riferimento alle condizioni stabilite da un provvedimento di separazione.

Nonostante tale apparente lacuna, il dubbio può essere sciolto ricorrendo ai principi di diritto vigenti nel nostro ordinamento.

La necessità di conservare il rapporto costante con entrambi i genitori da parte del minore integra senz’altro la situazione di (urgente) necessità richiesta dalla norma, essendo il diritto del minore alla bigenitorialità un interesse primario sancito a livello legislativo (artt. 315 bis e 337 ter c.c.) e internazionale (artt. 3 e 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo).

Chiaramente, occorrerà pur sempre un bilanciamento degli interessi onde evitare di incorrere in fastidiose sanzioni.

Da un lato, quindi, dovrà essere garantito tale importate diritto, ma da altra prospettiva dovrà essere comunque assicurata la salvaguardia fisica del minore stesso, impedendo che venga esposto a rischi inutili.

Per questo, quindi, dovranno essere limitati tutti quegli spostamenti non necessari ed evitabili.

Altro aspetto fondamentale legato all’esercizio del diritto è quello di poter “comprovare” la sussistenza delle ragioni di necessità e urgenza.

In assenza di un provvedimento che attesti il diritto di visita, sarà utile poter almeno dimostrare l’esistenza di una situazione di separazione, in qualsiasi modo, nonché provare la presenza di figli minori e la diversa residenza di essi.

Questo potrà avvenire mostrando – se possibile – anche accordi non ancora formalmente raggiunti, come un atto di negoziazione non trasmesso o una lettera firmata dagli avvocati.

In questa fase, dunque, sembra fondamentale che i genitori collaborino tra loro, in modo da offrirsi reciprocamente quegli strumenti utili a salvaguardare i diritti del minore ad una sana vita familiare.

RIPRISTINO DELLA COABITAZIONE

Altra questione che potrebbe porsi in questo periodo è quella relativa alla coabitazione.

Può un genitore che ha lasciato casa decidere di ritornare a causa delle misure restrittive introdotte? Esiste un diritto in tal senso?

Se il problema sembra non porsi in maniera critica allorquando sia intervenuto un provvedimento omologato o una sentenza (in quel caso la risposta è chiaramente negativa), diversa è l’ipotesi in cui vi siano stati soltanto accordi di natura privata tra i coniugi in crisi.

Tuttavia, applicando anche qui i principi di diritto individuati nel corso degli anni dalla giurisprudenza di merito, si può affermare che gli accordi raggiunti tra i coniugi finalizzati a far cessare la coabitazione non possono essere revocati unilateralmente da una sola parte.

Non sembra perciò ammissibile che uno dei coniugi possa imporre all’altro di ripristinare la coabitazione adducendo come motivazione l’emergenza in atto.

Ad ogni modo, a scanso di inutili preoccupazioni, va precisato che una temporanea coabitazione di fatto non comporterebbe un’automatica riconciliazione dei coniugi rilevante per il diritto.

affidamento di minori e trasferimento all'estero

Affidamento di minori e trasferimento all’estero

Capita spesso che un matrimonio felice possa nel tempo naufragare.

A quel punto la separazione può diventare una scelta obbligata, anche se, a pagarne il prezzo, molte volte sono proprio i figli, peggio ancora se minorenni.

Di solito le norme dei vari ordinamenti giuridici più avanzati che regolano l’affidamento dei minori, compreso quello italiano, consentono di limitare al minimo le sofferenze e i disagi per i più piccoli.

Se a ciò si unisce un comportamento saggio e assennato da parte dei genitori, il rischio per i bambini può essere totalmente neutralizzato.

Ma cosa accade quando uno dei genitori si sposta – legalmente – in un altro paese dell’Unione Europea portando con sé i bambini?

Quale giudice, a quel punto, sarà chiamato a decidere su tutte quelle questioni inerenti i minori, come ad esempio le modalità dell’affidamento?

Continua a leggere l’articolo per saperne di più sull’affidamento di minori e trasferimento all’estero.

IL CASO

Si faccia l’esempio di una famiglia composta da madre, padre e due bambini di 6 e 8 anni stabilmente residenti in Spagna.

I genitori decidono di divorziare e, dopo qualche tempo, la madre, affidataria privilegiata dei piccoli, decida di trasferirsi in Italia portando con sé i bambini.

Il padre viene messo a conoscenza del trasferimento e accetta la richiesta.

Tuttavia, dopo un paio di anni, la madre decide di domandare al giudice la modificazione di quei patti originariamente stabiliti in sede di separazione (in Spagna) e chiedere l’affidamento esclusivo.

Chi dovrà decidere a quel punto?

  • Il giudice spagnolo ove si era proceduto al divorcio/separación e dove fino a due anni prima viveva il nucleo familiare
  • o il giudice del paese ove la madre e i bambini più piccoli si sono trasferiti, in questo caso quello italiano?

LA GIURISDIZIONE

Il problema potrebbe sembrare di poco conto ma nella realtà dei fatti diventa molto insidioso e fonte di angosce.

Si pensi alla difficoltà di reperire un avvocato in un altro paese, a pagare le spese del viaggio, degli spostamenti, alla difficoltà di raccordare gli impegni di lavoro o semplicemente allo stress derivante da un via vai internazionale!

Tecnicamente si parla di “giurisdizione”, parola con la quale più semplicemente si suole indicare la possibilità, per il giudice, di decidere e applicare le norme giuridiche.

In termini più immediati, quello descritto sopra è un classico esempio di problema di giurisdizione, ossia un problema afferente la difficoltà di individuare correttamente il giudice cui rivolgersi.

Nell’esempio proposto sopra, quello italiano o quello spagnolo?

QUAL È IL GIUDICE “GIUSTO”?

A questo punto non resta che rispondere al quesito iniziale.

Quale è il giudice cui rivolgersi nel caso in cui ci si trasferisca in un altro paese europeo con i propri figli minori (legalmente) e si voglia, ad esempio, modificare i patti stabiliti in sede di separazione e/o divorzio?

La domanda trova risposta immediata all’interno di un regolamento europeo, precisamente il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

Tale norma ha, dunque, affrontato esplicitamente il problema dell’affidamento di minori e trasferimento all’estero

REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 2003

L’art. 8 di tale Regolamento, rubricato “competenza generale”, stabilisce:

“1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12.”

Fatte salve le eccezioni richiamate al secondo comma dell’articolo, dunque, la questione sulla “giurisdizione” si risolve per lo più nel senso di individuare la competenza corretta nel giudice del paese ove il minore risiede stabilmente.

E ciò vale per tutte quelle questioni riguardanti, per l’appunto, la responsabilità genitoriale.

Nell’esempio più sopra riportato, quindi, il giudice competente ai sensi del Regolamento CE n. 2201/2003 sarebbe senz’altro quello del paese ove i piccoli si sono trasferiti con la madre, vale a dire l’Italia.

Questa previsione, così come tante altre, più o meno recenti, disseminate nel diritto di famiglia, si coglie al meglio proprio in una prospettiva di maggior tutela e garanzia degli interessi dei minori, i quali non possono di certo divenire oggetto di schermaglie e di rivalsa da parte degli adulti.

A tale riguardo si legga pure il punto 12 nella parte introduttiva del Regolamento, il quale recita:

“È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.”