Cosa fare quando il datore di lavoro è incapiente?

Cosa fare quando il datore di lavoro è incapiente?

Spesso il lavoratore è costretto a far causa al proprio datore di lavoro, e ciò succede per i più disparati motivi.

Purtroppo può capitare che il lavoratore, pur ottenendo una sentenza favorevole, non sia in grado di far valere i propri diritti, poiché il datore di lavoro è incapiente.

Fortunatamente, grazie al fondo di garanzia dell’INPS, il lavoratore è (parzialmente) tutelato. Leggi articolo per capire cosa fare quando il datore di lavoro è incapiente.

IL CASO

Facciamo l’esempio di un lavoratore, senza regolare contratto, che abbia prestato per svariati anni la sua attività lavorativa presso un esercizio commerciale.

Il lavoratore, pur avendo sempre espletato alla perfezione il proprio incarico e pur essendo sempre stato pagato in modo inadeguato, viene d’improvviso licenziato, senza la corresponsione di alcuna somma a titolo di trattamento di fine rapporto.

Ecco allora che il lavoratore decide di far causa al datore di lavoro, chiedendo al giudice tutte le differenze retributive, le ferie non godute, il T.F.R.

Il giudice accoglie la domanda, risarcendo il lavoratore di alcune migliaia di euro, e questi – forte della sentenza ottenuta – intraprenda la fase esecutiva.

Ed è proprio a questo punto che si palesa l’amara sorpresa: l’esercizio commerciale ha chiuso i battenti, il datore di lavoro non è titolare di alcun bene immobile, i ripetuti tentativi di pignoramento vanno a vuoto.

Cosa può fare, il lavoratore, innanzi uno scenario simile?

IL FONDO DI GARANZIA INPS

Fortunatamente, dinanzi ad un simile quadro, il lavoratore potrà quantomeno recuperare quanto spettante a titolo di trattamento di fine rapporto , la liquidazione, nonché le ultime tre mensilità, e ciò accedendo al Fondo di Garanzia istituito dall’INPS.

In sintesi, la legge prevede che in talune circostanze, l’INPS possa intervenire erogando il trattamento di fine rapporto dovuto a tutti quei lavoratori che non possano soddisfarsi sui rispettivi datori di lavoro, perché incapienti.

COME INTERVIENE IL FONDO DI GARANZIA?

Ci sono molteplici modalità con cui il Fondo dell’INPS interviene.

In linea generale, e semplificando estremamente la tematica, non sono soggetti al fallimento tutti gli imprenditori che presentino congiuntamente le seguenti condizioni:

  • aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300mila euro;
  • aver realizzato, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, ricavi lordi complessivamente non superiori a 200mila euro;
  • avere un ammontare di debiti non superiore a 500mila euro.

Tale distinzione, relativamente alla natura giuridica del datore di lavoro, ha importanza per quel che concerne le modalità mediante cui il lavoratore può accedere al Fondo di Garanzia; a seconda, infatti, della possibilità per il datore di lavoro di essere sottoposto alle procedure concorsuali, cambieranno i presupposti mediante cui il lavoratore potrà accedere al Fondo.

DATORE DI LAVORO CON ACCESSO A FALLIMENTO

In linea generale, comunque, nel caso in cui il datore abbia accesso al fallimento, il lavoratore potrà chiedere l’intervento del Fondo al verificarsi delle seguenti condizioni:

  1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  2. accertamento dello stato d’insolvenza e apertura di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria;
  3. accertamento dell’esistenza del credito a titolo di Tfr e/o delle ultime tre mensilità.

DATORE DI LAVORO NON SOGGETTO A FALLIMENTO

Diversamente, in caso di datore di lavoro non soggetto alle procedure suddette, i presupposti saranno i seguenti:

  1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  2. inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
  3. esistenza del credito per Tfr rimasto insoluto;
  4. insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito di esecuzione forzata.

L’ACCERTAMENTO DEL CREDITO DEL LAVORATORE

Infine, per poter richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia, sarà necessario un accertamento del credito del lavoratore, che potrà avvenire esclusivamente con:

  • una sentenza di un giudice;
  • decreto ingiuntivo;
  • decreto di esecutività del verbale di conciliazione;
  • diffida accertativa con il valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo.

La procedura può essere attivata personalmente dal lavoratore, ma è consigliabile che venga avviata con l’assistenza di un avvocato, il quale potrà più agevolmente raccogliere la (copiosa) documentazione necessaria da presentare all’INPS al fine di ottenere l’accesso al Fondo.

Malasanità e responsabilità medica

Malasanità e responsabilità medica

La malasanità e responsabilità medica ricorre in tutti quei casi in cui il medico arreca gravi lesioni al paziente o addirittura ne provoca la morte, ciò per negligenza, imprudenza o imperizia.

In quest’ipotesi si parla di “malasanità e responsabilità medica”.

In questi casi, il paziente stesso o i suoi eredi hanno il diritto a richiedere un risarcimento del danno.

Ma come fare? Dinanzi al soggetto danneggiato (o ai suoi eredi) si aprono infatti due possibili strade: quella penale e quella civile.

GIUDIZIO CIVILE O PENALE?

Il giudizio penale è finalizzato a provocare la punizione del medico che ha sbagliato e, soltanto in via subordinata, ad ottenere il risarcimento del danno.

Al contrario, l’azione civile è invece esclusivamente volta ad ottenere il risarcimento economico.

Inoltre, è da evidenziare come non sempre l’errore medico integri anche un reato: per esempio, la legge prevede che il sanitario non sia punibile penalmente quando, pur avendo commesso uno sbaglio, abbia però rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guide scientifiche o dalla prassi medica.

Rispetto al giudizio penale, poi, il giudizio civile appare essere più conveniente per il paziente:

  • la prova nel giudizio civile è di tipo probabilistico, secondo la formula del “più probabile che non”,
  • mentre in sede penale occorrerà raggiungere la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Dunque, nel campo civile sarà più facile dimostrare il danno patito dal paziente.

IL GIUDIZIO CIVILE È PIÙ CONVENIENTE AL PAZIENTE

In molti casi, quindi, potrebbe essere più vantaggioso proporre un giudizio civile il cui unico scopo è quello di ottenere un ristoro economico per i danni subiti.

Infatti, tale azione va proposta più convenientemente nei confronti della struttura sanitaria e non contro il singolo medico.

La legge favorisce la proposizione di tutte le pretese risarcitorie verso la struttura sanitaria e l’assicurazione di quest’ultima.

Disincentivando, invece, l’azione contro il singolo sanitario,

PERCHÉ AGIRE CONTRO L’ASSICURAZIONE DELLA STRUTTURA SANITARIA?

È infatti molto più conveniente per la vittima di malasanità citare in giudizio la struttura sanitaria e la sua assicurazione.

Questo perché il rapporto giuridico che lega la clinica al paziente si considera come vero e proprio rapporto contrattuale.

In questo caso, dunque, vi sono molteplici vantaggi:

  • in primo luogo il diritto al risarcimento del danno derivante dai casi di malasanità e responsabilità medica si prescriverà in dieci anni e,
  • inoltre, l’onere della prova graverà sull’ospedale e sarà quest’ultimo a dover dimostrare di aver rispettato tutti i doveri derivanti dal rapporto contrattuale.

Al contrario, l’azione civile intentata direttamente contro il medico appare essere molto meno vantaggiosa: innanzitutto il rapporto sarà di natura extracontrattuale, pertanto la prescrizione del diritto decorrerà in soli cinque anni anziché dieci.

Per di più, poi, l’onere della prova graverà proprio su chi agisce, ossia il paziente, il quale dovrà fornire non solo la prova dell’errore medico ma anche del suo nesso causale rispetto al danno subito.

I TEMPI DEL GIUDIZIO CIVILE

Nonostante la giustizia civile sia alquanto lenta, l’introduzione della c.d. Leggi Gelli ha esteso in questa materia l’utilizzo dello strumento dell’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative, detto A.T.P.

Grazie a tale strumento sarà possibile chiedere al tribunale una preliminare valutazione relativa al nesso tra la condotta medica e il danno patito dalla vittima.

Così, all’esito dell’accertamento, verrà formata una vera e propria “prova” che potrà essere utilizzata successivamente sia per una trattativa stragiudiziale con la struttura sanitaria e il proprio assicuratore, sia in un eventuale processo civile.

Nella prassi, un accertamento tecnico favorevole al paziente dovrebbe per lo più disincentivare la struttura sanitaria dall’affrontare un giudizio civile.

Comunque, anche qualora la struttura volesse perseguire nel giudizio di merito civile, il paziente partirà avvantaggiato potendo adoperare l’accertamento tecnico preventivo come prova nel giudizio di merito.

QUANDO L’ASSICURAZIONE DIVENTA UN OSTACOLO PER LA RAPIDA SOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

Tuttavia, poiché di solito è l’assicurazione a procedere al pagamento dei risarcimenti danni, va segnalata la tendenza delle compagnie a schermarsi rispetto alle tante richieste che pervengono.

Rispetto ad esse, infatti, le assicurazioni hanno nel tempo adottato dei sistemi per scoraggiare la soluzione extragiudiziale delle controversie in tema di responsabilità medica.

Ad esempio, mediante la predisposizione di contratti assicurativi con le strutture sanitarie presentanti franchigie molto alte, che consentono l’intervento dell’assicurazione soltanto a seguito del loro superamento.

Ciò potrebbe spingere la struttura sanitaria a voler guadagnare tempo e dunque a proseguire nel giudizio civile.

In ogni caso, grazie alle recenti novità legislative, la strada del giudizio civile sembra essere comunque quella più adeguata e conveniente per il paziente al fine di ottenere il risarcimento del danno rispetto ai casi di malasanità e responsabilità medica.

Invalidità del testamento

Invalidità del testamento

A seguito del lutto di un proprio caro, può capitare che il testamento lasciato dalla persona deceduta si rilevi troppo “generoso” nei confronti di qualche parente superstite.

Spesso succede che parenti disamorati, spinti da interessi economici, riescano a indurre a far testamento persone non più in grado di esprimere la propria volontà.

Ovviamente a loro esclusivo vantaggio.

A questo riguardo il nostro codice civile, all’art. 591, prevede alcune ipotesi di “incapacità” a testare, ipotesi che determinano l’invalidità del testamento.

Ad esempio è nullo il testamento lasciato

  • dai minori d’età,
  • dagli interdetti per infermità di mente,
  • e da coloro i quali, pur non essendo stati interdetti, siano stati comunque incapaci di intendere e di volere al momento di testare e, ciò, per qualsiasi causa, anche se temporanea e non per forza patologica in senso medico.

QUANDO SI E’ INCAPACI DI TESTARE?

Nella categoria da ultimo menzionata (ossia la terza ipotesi prevista all’art. 591 c.c.) vi rientrano tutti coloro che non sono stati soggetti ad interdizione o inabilitazione, ma che comunque abbiano presentato, sotto un profilo

  • psicologico,
  • intellettuale
  • ed emotivo,

un turbamento dei normali processi di formazione ed estrinsecazione della volontà.

Si parla di qualsiasi condizione in grado di inibire nella persona che fa testamento tutte quelle capacità di “autodeterminarsi coscientemente e liberamente”.

La giurisprudenza ravvede questa “incapacità” in tutte quelle ipotesi in cui un’infermità, o anche un’altra causa, turbi il normale processo intellettivo e cognitivo del soggetto, privandolo della consapevolezza riguardo il compimento dei propri atti.

L’INTENSITÀ DELL’INCAPACITÀ

Pur annoverando quindi un nutrito numero di situazioni che possono rendere invalido il testamento, oltretutto non predeterminate dalla legge, bisogna comunque registrare come la giurisprudenza limiti in maniera alquanto restrittiva l’applicazione di tale norma.

Ai fini della dichiarazione di invalidità del testamento, infatti, non è sufficiente una semplice alterazione del processo formativo della volontà, ma occorre che lo stato psico-fisico dello scomparso sia stato tale da sopprimere del tutto la capacità di determinarsi liberamente e coscientemente.

Non una semplice alterazione, dunque, ma un qualcosa di più.

Ad esempio, non è stato ritenuto patologico l’impulsivo e repentino cambiamento di idea del testatore il quale, venuto a conoscenza di un torto subito e spinto dall’ira e dal rancore, aveva modificato le proprie ultime volontà escludendo alcuni parenti (cfr., Cass., sez. II, 19 marzo 1980, n. 1851).

PROVA DELL’INCAPACITÀ E RUOLO DEL NOTAIO

L’azione dell’art. 591 c.c. consente quindi di far dichiarare invalido il testamento perché, appunto, non sorretto da un’autentica volontà.

Ma come si dimostra che un soggetto defunto sia stato incapace di intendere e di volere proprio nel momento in cui, magari anni prima, aveva fatto testamento?

La giurisprudenza su questo punto consente a chiunque ne abbia interesse di agire e provare tale condizione anche mediante presunzioni semplici, vale a dire quelle ricostruzioni logiche in base a cui è possibile “desumere”, con un certo grado di sicurezza, l’incapacità del soggetto.

Si pensi, per esempio,

  • a diagnosi mediche,
  • visite ospedaliere,
  • operazioni chirurgiche,
  • la percezione di determinati assegni assistenziali,
  • testimonianze di amici e parenti e,
  • in generale, qualsiasi altro elemento che possa far luce sulle reali condizioni del defunto.

LA RESPONSABILITÀ DEL NOTAIO

Nei casi in cui il testamento da impugnare sia stato pubblicato, poi, ci si potrebbe chiedere che ruolo rivesta il notaio.

Ebbene, è opportuno osservare come il notaio si limiti ad un accertamento soltanto “immediato” dei soggetti che decidono di testare

Pertanto, è ben possibile, che l’ufficiale rogante non comprenda pienamente, nel poco tempo a disposizione, le reali capacità di intendere e di volere del soggetto.

Dunque, quanto viene dichiarato dal notaio è limitato esclusivamente all’apparenza di quello che avviene alla sua presenza, senza che ciò possa impedire un accertamento intorno alle concrete capacità di intendere e di volere del testatore (cfr., Cass., sez. II, 4 maggio 1982, n. 2741).

COME SI PROPONE L’AZIONE

L’azione in esame, volta a far dichiarare l’invalidità del testamento, comunque, va proposta entro 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

E’ necessaria l’assistenza di un legale di fiducia.