Spesso il lavoratore รจ costretto a far causa al proprio datore di lavoro, e ciรฒ succede per i piรน disparati motivi.
Purtroppo puรฒ capitare che il lavoratore, pur ottenendo una sentenza favorevole, non sia in grado di far valere i propri diritti, poichรฉ il datore di lavoro รจ incapiente.
Fortunatamente, grazie al fondo di garanzia dell’INPS, il lavoratore รจ (parzialmente) tutelato. Leggi articolo per capire cosa fare quando il datore di lavoro รจ incapiente.
IL CASO
Facciamo l’esempio di un lavoratore, senza regolare contratto, che abbia prestato per svariati anni la sua attivitร lavorativa presso un esercizio commerciale.
Il lavoratore, pur avendo sempre espletato alla perfezione il proprio incarico e pur essendo sempre stato pagato in modo inadeguato, viene dโimprovviso licenziato, senza la corresponsione di alcuna somma a titolo di trattamento di fine rapporto.
Ecco allora che il lavoratore decide di far causa al datore di lavoro, chiedendo al giudice tutte le differenze retributive, le ferie non godute, il T.F.R.
Il giudice accoglie la domanda, risarcendo il lavoratore di alcune migliaia di euro, e questi โ forte della sentenza ottenuta โ intraprenda la fase esecutiva.
Ed รจ proprio a questo punto che si palesa lโamara sorpresa: lโesercizio commerciale ha chiuso i battenti, il datore di lavoro non รจ titolare di alcun bene immobile, i ripetuti tentativi di pignoramento vanno a vuoto.
Cosa puรฒ fare, il lavoratore, innanzi uno scenario simile?
IL FONDO DI GARANZIA INPS
Fortunatamente, dinanzi ad un simile quadro, il lavoratore potrร quantomeno recuperare quanto spettante a titolo di trattamento di fine rapporto , la liquidazione, nonchรฉ le ultime tre mensilitร , e ciรฒ accedendo al Fondo di Garanzia istituito dall’INPS.
In sintesi, la legge prevede che in talune circostanze, lโINPS possa intervenire erogando il trattamento di fine rapporto dovuto a tutti quei lavoratori che non possano soddisfarsi sui rispettivi datori di lavoro, perchรฉ incapienti.
COME INTERVIENE IL FONDO DI GARANZIA?
Ci sono molteplici modalitร con cui il Fondo dellโINPS interviene.
In linea generale, e semplificando estremamente la tematica, non sono soggetti al fallimento tutti gli imprenditori che presentino congiuntamente le seguenti condizioni:
- aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dellโistanza di fallimento, un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300mila euro;
- aver realizzato, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dellโistanza di fallimento, ricavi lordi complessivamente non superiori a 200mila euro;
- avere un ammontare di debiti non superiore a 500mila euro.
Tale distinzione, relativamente alla natura giuridica del datore di lavoro, ha importanza per quel che concerne le modalitร mediante cui il lavoratore puรฒ accedere al Fondo di Garanzia; a seconda, infatti, della possibilitร per il datore di lavoro di essere sottoposto alle procedure concorsuali, cambieranno i presupposti mediante cui il lavoratore potrร accedere al Fondo.
DATORE DI LAVORO CON ACCESSO A FALLIMENTO
In linea generale, comunque, nel caso in cui il datore abbia accesso al fallimento, il lavoratore potrร chiedere lโintervento del Fondo al verificarsi delle seguenti condizioni:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- accertamento dello stato dโinsolvenza e apertura di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria;
- accertamento dellโesistenza del credito a titolo di Tfr e/o delle ultime tre mensilitร .
DATORE DI LAVORO NON SOGGETTO A FALLIMENTO
Diversamente, in caso di datore di lavoro non soggetto alle procedure suddette, i presupposti saranno i seguenti:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- inapplicabilitร al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
- esistenza del credito per Tfr rimasto insoluto;
- insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito di esecuzione forzata.
L’ACCERTAMENTO DEL CREDITO DEL LAVORATORE
Infine, per poter richiedere lโintervento del Fondo di Garanzia, sarร necessario un accertamento del credito del lavoratore, che potrร avvenire esclusivamente con:
- una sentenza di un giudice;
- decreto ingiuntivo;
- decreto di esecutivitร del verbale di conciliazione;
- diffida accertativa con il valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo.
La procedura puรฒ essere attivata personalmente dal lavoratore, ma รจ consigliabile che venga avviata con lโassistenza di un avvocato, il quale potrร piรน agevolmente raccogliere la (copiosa) documentazione necessaria da presentare all’INPS al fine di ottenere lโaccesso al Fondo.