ACCOLTA LA DOMANDA DI RISARCIMENTO PER IL BANCOMAT CLONATO

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👉Tribunale di Nola 07.11.2023 – estratto di sentenza
Accolta la domanda proposta da una cliente di un istituto di credito per il risarcimento del danno da indebito utilizzo di strumento di pagamento elettronico, a seguito di una presunta clonazione.

🛑ACCOLTA LA DOMANDA DEL DATORE DI LAVORO CONTRO IL FINTO LAVORATORE SUBORDINATO/INFONDATEZZA DELLA DOMANDA PER ASSENZA DI PROVA / FALSA TESTIMONIANZA ATTI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA❗

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➡Tribunale di Napoli 07.07.2022
𝗔𝗰𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗮𝘃𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝗴𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 da parte di un presunto ex dipendente, non essendo mai sorto alcun rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società resistente.
𝗜𝗻𝗱𝗮𝗴𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲 per le evidenti false dichiarazioni rese in udienza, con l’invio degli atti alla Procura della Repubblica di competenza.

Promotore finanziario e obblighi informativi verso il cliente

Sugli obblighi informativi del promotore finanziario nella fase precontrattuale in caso di stipulazione di contratti a distanza o fuori dai locali dell’impresa.

Tribunale di Napoli Nord 03.09.2022

Accolta la richiesta di risarcimento danni per la perdita del capitale accantonato da un correntista indotto a sottoscrivere una proposta contrattuale in uno stato di piena inconsapevolezza circa i rischi e gli svantaggi del PRODOTTO ASSICURATIVO, anche per il fatto che – circostanza ancor più grave – veniva rassicurato in relazione alla sicurezza dell’accantonamento delle somme versate.

Nella fase precontrattuale le informazioni al correntista/investitore devono essere espresse in modo chiaro e comprensibile, tali da assicurare PIENA CONSAPEVOLEZZA.

 

DATORE DI LAVORO VITTIMA DEL PROPRIO DIPENDENTE

Datore di lavoro vittima del proprio dipendente: come ottenere giustizia?

Tante volte si sente dire che il lavoratore, nei giudizi di lavoro, finisce con l’avere sempre ragione.

E’ pur vero, infatti, che nel nostro ordinamento giuridico è riconosciuto il principio del c.d. favor lavoratoris, per cui il sistema tende ad accordare maggiori garanzie verso la parte lavoratrice.

Tuttavia, può capitare che il datore di lavoro diventi vittima del proprio dipendente. Continua a leggere l’articolo per saperne di più.

QUANDO IL DATORE DI LAVORO DIVENTA VITTIMA DEL PROPRIO DIPENDENTE?

Una delle ipotesi più frequenti è quella avente ad oggetto l’assistenza per gli anziani.

In quei casi, si assiste ad un vero e proprio ribaltamento dei ruoli, per cui la persona che svolge l’attività di badante si ritrova ad essere in una posizione di maggior vantaggio rispetto al datore di lavoro.

Il “favor lavoratoris,” dunque, non deve trarre in inganno: il lavoratore non ha in automatico sempre ragione.

PERCHÉ A VOLTE IL LAVORATORE NON HA RAGIONE

A volte mal consigliati alcuni lavoratori potrebbero essere fuorviati e quindi indotti a fare causa al proprio ex datore di lavoro rivendicando voci e differenze retributive in realtà inesistenti.

Il datore ingiustamente attaccato, quindi, diventa vera e propria vittima del proprio (ex) lavoratore.

Ciò può avvenire per tante ragioni, ma è bene stare attenti: sebbene il giudizio incardinato dinanzi al giudice del lavoro sia molto più economico di un normale giudizio civile nella sua fase introduttiva; può tuttavia divenire altrettanto dispendioso in caso di soccombenza: se risulta che il lavoratore abbia torto, infatti, quest’ultimo dovrà comunque pagare le spese legali!

Bisogna quindi prestare attenzione e intentare giudizi soltanto quando effettivamente vi sono state violazioni delle norme in tema di lavoro che hanno danneggiato le (legittime) aspettative del lavoratore.

Nel fare ciò, non bisogna sottovalutare le condotte tenute in costanza del rapporto di lavoro.

Può capitare, infatti, che alcuni comportamenti posti in essere dal lavoratore siano a loro volta suscettibili di essere valutati dal giudice e, addirittura, divenire la base per pretese da parte del datore di lavoro.

IL CASO DEL DATORE DI LAVORO VITTIMA DEL PROPRIO DIPENDENTE

Un caso del tutto analogo a quello appena descritto è stato portato all’attenzione, recentemente, del Tribunale di Napoli Nord.

Una lavoratrice che esercitava la professione di badante citava in giudizio un’anziana signora alle cui dipendenze sosteneva di aver lavorato per molti anni.

Riteneva, la lavoratrice, di essere stata pagata in maniera nettamente inferiore a quanto dovuto e di aver osservato orari di lavoro particolarmente severi. Chiedeva, dunque, circa 60mila euro di risarcimento.

Gli eredi dell’anziana signora “datrice”, nel frattempo deceduta, si difendevano in giudizio evidenziando

  1. gli orari e le modalità di lavoro descritte dalla lavoratrice fossero state esagerate;
  2. come la stessa lavoratrice avesse lasciato il lavoro senza dare alcun preavviso, abbandonando l’anziana signora a sé stessa e senza un appoggio.

Chiedevano a loro volta, quindi, il pagamento dell’indennità di mancato preavviso.

LA DECISIONE

Il giudice del lavoro ha appurato che in concreto la lavoratrice non era stata in grado di provare le modalità e gli orari di lavoro, respingeva così la domanda e contestualmente accoglieva quella degli eredi dell’anziana signora

La lavoratrice veniva, pertanto, condannata al versamento della somma dovuta a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre alle spese legali!

Nel caso in esame sono emerse una serie di circostanze che hanno indotto il giudice a ritenere del tutto esagerate – e comunque non provate – le richieste della lavoratrice.

Il datore di lavoro vittima del proprio dipendente, aveva quindi ottenuto giustizia!

Clicca qui per leggere la sentenza di condanna del lavoratore e conoscere i dettagli della vicenda.

Pertanto, prima di intraprendere un giudizio di questo tipo, è importante valutare tutte le circostanze in maniera attenta e scrupolosa, senza farsi condizionare troppo da rivalse o ripicche personali.

Cosa fare quando il datore di lavoro è incapiente?

Cosa fare quando il datore di lavoro è incapiente?

Spesso il lavoratore è costretto a far causa al proprio datore di lavoro, e ciò succede per i più disparati motivi.

Purtroppo può capitare che il lavoratore, pur ottenendo una sentenza favorevole, non sia in grado di far valere i propri diritti, poiché il datore di lavoro è incapiente.

Fortunatamente, grazie al fondo di garanzia dell’INPS, il lavoratore è (parzialmente) tutelato. Leggi articolo per capire cosa fare quando il datore di lavoro è incapiente.

IL CASO

Facciamo l’esempio di un lavoratore, senza regolare contratto, che abbia prestato per svariati anni la sua attività lavorativa presso un esercizio commerciale.

Il lavoratore, pur avendo sempre espletato alla perfezione il proprio incarico e pur essendo sempre stato pagato in modo inadeguato, viene d’improvviso licenziato, senza la corresponsione di alcuna somma a titolo di trattamento di fine rapporto.

Ecco allora che il lavoratore decide di far causa al datore di lavoro, chiedendo al giudice tutte le differenze retributive, le ferie non godute, il T.F.R.

Il giudice accoglie la domanda, risarcendo il lavoratore di alcune migliaia di euro, e questi – forte della sentenza ottenuta – intraprenda la fase esecutiva.

Ed è proprio a questo punto che si palesa l’amara sorpresa: l’esercizio commerciale ha chiuso i battenti, il datore di lavoro non è titolare di alcun bene immobile, i ripetuti tentativi di pignoramento vanno a vuoto.

Cosa può fare, il lavoratore, innanzi uno scenario simile?

IL FONDO DI GARANZIA INPS

Fortunatamente, dinanzi ad un simile quadro, il lavoratore potrà quantomeno recuperare quanto spettante a titolo di trattamento di fine rapporto , la liquidazione, nonché le ultime tre mensilità, e ciò accedendo al Fondo di Garanzia istituito dall’INPS.

In sintesi, la legge prevede che in talune circostanze, l’INPS possa intervenire erogando il trattamento di fine rapporto dovuto a tutti quei lavoratori che non possano soddisfarsi sui rispettivi datori di lavoro, perché incapienti.

COME INTERVIENE IL FONDO DI GARANZIA?

Ci sono molteplici modalità con cui il Fondo dell’INPS interviene.

In linea generale, e semplificando estremamente la tematica, non sono soggetti al fallimento tutti gli imprenditori che presentino congiuntamente le seguenti condizioni:

  • aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300mila euro;
  • aver realizzato, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, ricavi lordi complessivamente non superiori a 200mila euro;
  • avere un ammontare di debiti non superiore a 500mila euro.

Tale distinzione, relativamente alla natura giuridica del datore di lavoro, ha importanza per quel che concerne le modalità mediante cui il lavoratore può accedere al Fondo di Garanzia; a seconda, infatti, della possibilità per il datore di lavoro di essere sottoposto alle procedure concorsuali, cambieranno i presupposti mediante cui il lavoratore potrà accedere al Fondo.

DATORE DI LAVORO CON ACCESSO A FALLIMENTO

In linea generale, comunque, nel caso in cui il datore abbia accesso al fallimento, il lavoratore potrà chiedere l’intervento del Fondo al verificarsi delle seguenti condizioni:

  1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  2. accertamento dello stato d’insolvenza e apertura di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria;
  3. accertamento dell’esistenza del credito a titolo di Tfr e/o delle ultime tre mensilità.

DATORE DI LAVORO NON SOGGETTO A FALLIMENTO

Diversamente, in caso di datore di lavoro non soggetto alle procedure suddette, i presupposti saranno i seguenti:

  1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  2. inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
  3. esistenza del credito per Tfr rimasto insoluto;
  4. insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito di esecuzione forzata.

L’ACCERTAMENTO DEL CREDITO DEL LAVORATORE

Infine, per poter richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia, sarà necessario un accertamento del credito del lavoratore, che potrà avvenire esclusivamente con:

  • una sentenza di un giudice;
  • decreto ingiuntivo;
  • decreto di esecutività del verbale di conciliazione;
  • diffida accertativa con il valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo.

La procedura può essere attivata personalmente dal lavoratore, ma è consigliabile che venga avviata con l’assistenza di un avvocato, il quale potrà più agevolmente raccogliere la (copiosa) documentazione necessaria da presentare all’INPS al fine di ottenere l’accesso al Fondo.