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ACCOLTA LA DOMANDA DI RISARCIMENTO PER IL BANCOMAT CLONATO

🛑ACCOLTA LA DOMANDA DI RISARCIMENTO PER IL BANCOMAT CLONATO💳
👉Tribunale di Nola 07.11.2023 – estratto di sentenza
Accolta la domanda proposta da una cliente di un istituto di credito per il risarcimento del danno da indebito utilizzo di strumento di pagamento elettronico, a seguito di una presunta clonazione.

ACCOLTA LA DOMANDA DI AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL MINORE CON MODALITÀ SUPER ESCLUSIVE

🛑ACCOLTA LA DOMANDA DI AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL MINORE CON MODALITÀ SUPER ESCLUSIVE👩‍👦
👉Tribunale di Napoli 26.10.2023 – estratto di sentenza
Accolta la domanda proposta da una madre per ottenere l’affidamento esclusivo rafforzato del minore in considerazione del preminente interesse di quest’ultimo, valutata la condotta irresponsabile e negligente tenuta dal padre nell’esercizio dei propri diritti-doveri di genitore.

risarcimento per nipoti del nonno defunto con incidente stradale

R𝗶𝘀𝗮𝗿𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗶𝗻 𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗡𝗜𝗣𝗢𝗧𝗜 per le sofferenze e i patimenti da loro sopportati a seguito della 𝗺𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗻𝗼𝗻𝗻𝗼

𝗦𝗨𝗟𝗟𝗔 𝗡𝗢𝗡 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗦𝗣𝗘𝗡𝗦𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔̀ 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗜𝗩𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗡𝗜𝗣𝗢𝗧𝗘 𝗖𝗢𝗟 𝗡𝗢𝗡𝗡𝗢 𝗔𝗟 𝗙𝗜𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗥𝗜𝗦𝗔𝗥𝗖𝗜𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔̀ 𝗗𝗘𝗟 𝗗𝗔𝗡𝗡𝗢 𝗗𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗗𝗜𝗧𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟𝗘/𝗦𝗨𝗟 𝗥𝗜𝗦𝗔𝗥𝗖𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗗𝗔𝗡𝗡𝗢 𝗡𝗢𝗡 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗜𝗠𝗢𝗡𝗜𝗔𝗟𝗘 𝗜𝗨𝗥𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗥𝗜𝗢 𝗗𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗗𝗜𝗧𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗥𝗔𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟𝗘.
👉Tribunale di Napoli 08.11.2022
Accolta la richiesta di 𝗿𝗶𝘀𝗮𝗿𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗶𝗻 𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗡𝗜𝗣𝗢𝗧𝗜, cc. dd. danneggiati secondari, per le sofferenze e i patimenti da loro sopportati a seguito della 𝗺𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗼𝗿𝗼 𝗻𝗼𝗻𝗻𝗼.
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casa occupata da stranieri

Casa occupata da stranieri: lo sfratto per morosità non viene convalidato!

Casa occupata da stranieri: lo sfratto per morosità non viene convalidato!

L’incredibile ordinanza del Tribunale di Napoli Nord che non ha convalidato lo sfratto per morosità nonostante l’occupazione dell’immobile da parte di alcuni stranieri arrivati in Italia.

Nel 2014 la proprietaria di un immobile sito in un comune dell’hinterland napoletano decideva di mettere in fitto la propria seconda casa.

Si faceva avanti un’impresa sociale impegnata nell’accoglienza degli stranieri in Italia e dei soggetti svantaggiati, attiva nel progetto ministeriale SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati).

Il rapporto contrattuale procedeva senza intoppi fino a inizio 2020, quando l’impresa decideva improvvisamente di non pagare l’annualità 20-21.

Soltanto nel mese di luglio, poi, alla proprietaria veniva notificato il recesso da parte dell’Ente il quale affermava di non avere più bisogno dell’immobile in quanto il progetto SPRAR era ormai terminato.

COSA È SUCCESO?

La signora, che nulla aveva ricevuto per i mesi da marzo a luglio 2020, ha chiesto all’impresa il pagamento dei canoni non corrisposti ma, soprattutto, la restituzione dell’immobile.

Ed è su questo punto che la vicenda si è complicata: “la casa non può essere liberata”, perché ormai finita nella disponibilità di una famiglia di stranieri arrivati in Italia, introdotti nell’appartamento dalla stessa impresa nel giugno 2019.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE

A quel punto la proprietaria dell’immobile non ha potuto far altro che intentare causa all’impresa, chiedendo al Tribunale di Napoli Nord la liberazione della casa occupata dagli stranieri e il pagamento dei canoni.

Secondo la legge italiana, in sintesi, il giudice può convalidare lo sfratto anche provvisoriamente e prima di un (lungo) giudizio di merito.

Questo può avvenire sia:

  • quando il conduttore – in questo caso l’impresa – non avanza alcuna contestazione rispetto alle richieste del proprietario;
  • sia, quando le contestazioni non sono fondate su prova scritta.

Dice l’art. 665 c.p.c., però, che lo sfratto può non essere convalidato anche in presenza di “gravi motivi”, di volta in volta valutati dal giudice.

Ebbene, il Tribunale di Napoli Nord, con un provvedimento che si presta a molte osservazioni critiche, ha deciso di non convalidare lo sfratto.

Non perché l’opposizione dell’impresa sociale sia stata fondata su prova scritta, ma perché, afferma letteralmente il giudice:

gli stranieri abusivamente stabiliti nell’immobile in questione sono da considerarsi soggetti in difficoltà o comunque dei richiedenti asilo.

Questa loro condizione, a detta del Tribunale, costituirebbe di per sé stesso il grave motivo di cui parla l’art. 665 c.p.c.

I DIRITTI DEL PROPRIETARIO

L’ordinanza, quindi, ha rinviato la causa nel merito al maggio 2021 e l’immobile è rimasto, nel frattempo, nella disponibilità della famiglia di stranieri.

Il tutto, senza riconoscere alcun rilievo ai diritti della proprietaria che, nel mentre, sopporterà soltanto gli oneri e i costi derivanti dalla seconda casa!

Soprattutto, nulla è stato disposto nei confronti dell’impresa sociale, a ben vedere unica vera responsabile di un simile guazzabuglio giuridico.

Di questa pronuncia, infatti, stupisce la totale assenza di riguardo nei confronti delle esigenze del proprietario, sul quale viene apertamente scaricato un fardello sociale enorme.

Rispetto ad un progetto ministeriale (lo SPRAR), al coinvolgimento di comuni e imprese afferenti al terzo settore  – e, quindi, sottoposte almeno teoricamente a stringenti controlli – la pronuncia in esame non ha saputo fare di meglio che domandare al comune cittadino, quasi “colpevole” di essere proprietario di una seconda casa, di sopportare le conseguenze gravissime di un fenomeno tanto complesso come quello della protezione internazionale e dell’immigrazione.

Rispetto a una pronuncia che non ammette impugnazioni, quindi, cosa potrà fare la proprietaria in attesa del giudizio?

LA CAUSA NEL MERITO

A seguito di questa pronuncia, la signora non potrà che aspettare il maggio venturo per l’inizio della causa di merito, la cui durata non è calcolabile in anticipo e che sicuramente terrà banco per qualche anno.

Nel frattempo la casa risulta inutilizzabile e occupata da stranieri in condizioni effettivamente svantaggiate, i quali nulla potranno mai versare in favore della proprietaria.

Tutto questo, purtroppo, grazie ad una macchina Statale e comunale latitante e un’impresa sociale irresponsabile, coadiuvate da una giustizia che a volte si fatica a chiamare tale.

Genitori separati ai tempi del Coronavirus

Genitori separati ai tempi del Coronavirus: come funziona il diritto di visita?

EVOLUZIONE DELLE MISURE VIGENTI IN TEMA DI CORONAVIRUS

Come ormai è ben noto, a seguito del diffondersi dell’epidemia virale, il Governo italiano ha risposto all’emergenza con l’emanazione di una serie di provvedimenti restrittivi delle libertà personali.

Così, con successivi decreti del Presidente del Consiglio (“DPCM”) è stato stabilito il divieto di spostamento per tutti, tratte che per comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute.

Queste misure, in origine limitate alla sola Lombardia, sono state successivamente estese all’intero paese con il DPCM del 09.03.2020.

Con un ulteriore DPCM del 22.03.2020 è stato poi imposto il “divieto di trasferimento o spostamento ad altro Comune, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute”, conservando solo per gli spostamenti all’interno del medesimo Comune le disposizioni precedenti.

Dall’assetto così delineato, quindi, si evince che per muoversi entro i confini comunali è bastevole versare in una situazione di “necessità”, mentre per transitare da Comune a Comune è necessario che ricorra un’esigenza di “speciale urgenza”.

GENITORI SEPARATI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS: DIRITTO DI VISITA CON UN PROVVEDIMENTO

Si è immediatamente posto un problema di ordine familiare.

In caso di separazione e/o divorzio, possono i genitori spostarsi per vedere i propri figli e magari portarli con sé?

All’indomani dei provvedimenti, il Governo, tramite il proprio sito web, ha immediatamente chiarito in maniera affermativa che:

“gli spostamenti per raggiungere figli minorenni presso l’altro genitore o per condurli presso di sé sono consentiti in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o di divorzio”.

A tali chiarimenti ha fatto subito seguito una pronuncia del Tribunale di Milano, datata 11 marzo, con la quale è stato stabilito che

gli spostamenti per raggiungere figli minorenni presso l’altro genitore o per condurli presso di sé sono consentiti in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o di divorzio”.

Ebbene, anche alla luce del successivo DPCM del 22 marzo, il quale come già detto ha ulteriormente ristretto la libertà di movimento introducendo il requisito della “speciale urgenza” per gli spostamenti da Comune a Comune, appare senz’altro giustificabile lo spostamento del genitore che si reca in visita presso il proprio figlio residente altrove, essendo questo un diritto esercitabile ai sensi dell’art. 51 c.p.

Il chiarimento del Governo non lascia margini di interpretazione e, coerentemente, la conclusione deve ritenersi valida anche per tutti quei casi in cui non sia intervenuta ancora una sentenza di separazione o divorzio ma, ad esempio, sia stato raggiunto un accordo a seguito di negoziazione assistita.

GENITORI SEPARATI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS: DIRITTO DI VISITA SENZA ALCUN PROVVEDIMENTO

Ma che succede se i genitori vivono in case diverse e gli accordi raggiunti relativamente al diritto di visita non sono stati disciplinati da nessun provvedimento del giudice?

In difetto di una qualche formalizzazione, infatti, sembrerebbe non potersi applicare il chiarimento del Governo, il quale fa espresso riferimento alle condizioni stabilite da un provvedimento di separazione.

Nonostante tale apparente lacuna, il dubbio può essere sciolto ricorrendo ai principi di diritto vigenti nel nostro ordinamento.

La necessità di conservare il rapporto costante con entrambi i genitori da parte del minore integra senz’altro la situazione di (urgente) necessità richiesta dalla norma, essendo il diritto del minore alla bigenitorialità un interesse primario sancito a livello legislativo (artt. 315 bis e 337 ter c.c.) e internazionale (artt. 3 e 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo).

Chiaramente, occorrerà pur sempre un bilanciamento degli interessi onde evitare di incorrere in fastidiose sanzioni.

Da un lato, quindi, dovrà essere garantito tale importate diritto, ma da altra prospettiva dovrà essere comunque assicurata la salvaguardia fisica del minore stesso, impedendo che venga esposto a rischi inutili.

Per questo, quindi, dovranno essere limitati tutti quegli spostamenti non necessari ed evitabili.

Altro aspetto fondamentale legato all’esercizio del diritto è quello di poter “comprovare” la sussistenza delle ragioni di necessità e urgenza.

In assenza di un provvedimento che attesti il diritto di visita, sarà utile poter almeno dimostrare l’esistenza di una situazione di separazione, in qualsiasi modo, nonché provare la presenza di figli minori e la diversa residenza di essi.

Questo potrà avvenire mostrando – se possibile – anche accordi non ancora formalmente raggiunti, come un atto di negoziazione non trasmesso o una lettera firmata dagli avvocati.

In questa fase, dunque, sembra fondamentale che i genitori collaborino tra loro, in modo da offrirsi reciprocamente quegli strumenti utili a salvaguardare i diritti del minore ad una sana vita familiare.

RIPRISTINO DELLA COABITAZIONE

Altra questione che potrebbe porsi in questo periodo è quella relativa alla coabitazione.

Può un genitore che ha lasciato casa decidere di ritornare a causa delle misure restrittive introdotte? Esiste un diritto in tal senso?

Se il problema sembra non porsi in maniera critica allorquando sia intervenuto un provvedimento omologato o una sentenza (in quel caso la risposta è chiaramente negativa), diversa è l’ipotesi in cui vi siano stati soltanto accordi di natura privata tra i coniugi in crisi.

Tuttavia, applicando anche qui i principi di diritto individuati nel corso degli anni dalla giurisprudenza di merito, si può affermare che gli accordi raggiunti tra i coniugi finalizzati a far cessare la coabitazione non possono essere revocati unilateralmente da una sola parte.

Non sembra perciò ammissibile che uno dei coniugi possa imporre all’altro di ripristinare la coabitazione adducendo come motivazione l’emergenza in atto.

Ad ogni modo, a scanso di inutili preoccupazioni, va precisato che una temporanea coabitazione di fatto non comporterebbe un’automatica riconciliazione dei coniugi rilevante per il diritto.

DATORE DI LAVORO VITTIMA DEL PROPRIO DIPENDENTE

Datore di lavoro vittima del proprio dipendente: come ottenere giustizia?

Tante volte si sente dire che il lavoratore, nei giudizi di lavoro, finisce con l’avere sempre ragione.

E’ pur vero, infatti, che nel nostro ordinamento giuridico è riconosciuto il principio del c.d. favor lavoratoris, per cui il sistema tende ad accordare maggiori garanzie verso la parte lavoratrice.

Tuttavia, può capitare che il datore di lavoro diventi vittima del proprio dipendente. Continua a leggere l’articolo per saperne di più.

QUANDO IL DATORE DI LAVORO DIVENTA VITTIMA DEL PROPRIO DIPENDENTE?

Una delle ipotesi più frequenti è quella avente ad oggetto l’assistenza per gli anziani.

In quei casi, si assiste ad un vero e proprio ribaltamento dei ruoli, per cui la persona che svolge l’attività di badante si ritrova ad essere in una posizione di maggior vantaggio rispetto al datore di lavoro.

Il “favor lavoratoris,” dunque, non deve trarre in inganno: il lavoratore non ha in automatico sempre ragione.

PERCHÉ A VOLTE IL LAVORATORE NON HA RAGIONE

A volte mal consigliati alcuni lavoratori potrebbero essere fuorviati e quindi indotti a fare causa al proprio ex datore di lavoro rivendicando voci e differenze retributive in realtà inesistenti.

Il datore ingiustamente attaccato, quindi, diventa vera e propria vittima del proprio (ex) lavoratore.

Ciò può avvenire per tante ragioni, ma è bene stare attenti: sebbene il giudizio incardinato dinanzi al giudice del lavoro sia molto più economico di un normale giudizio civile nella sua fase introduttiva; può tuttavia divenire altrettanto dispendioso in caso di soccombenza: se risulta che il lavoratore abbia torto, infatti, quest’ultimo dovrà comunque pagare le spese legali!

Bisogna quindi prestare attenzione e intentare giudizi soltanto quando effettivamente vi sono state violazioni delle norme in tema di lavoro che hanno danneggiato le (legittime) aspettative del lavoratore.

Nel fare ciò, non bisogna sottovalutare le condotte tenute in costanza del rapporto di lavoro.

Può capitare, infatti, che alcuni comportamenti posti in essere dal lavoratore siano a loro volta suscettibili di essere valutati dal giudice e, addirittura, divenire la base per pretese da parte del datore di lavoro.

IL CASO DEL DATORE DI LAVORO VITTIMA DEL PROPRIO DIPENDENTE

Un caso del tutto analogo a quello appena descritto è stato portato all’attenzione, recentemente, del Tribunale di Napoli Nord.

Una lavoratrice che esercitava la professione di badante citava in giudizio un’anziana signora alle cui dipendenze sosteneva di aver lavorato per molti anni.

Riteneva, la lavoratrice, di essere stata pagata in maniera nettamente inferiore a quanto dovuto e di aver osservato orari di lavoro particolarmente severi. Chiedeva, dunque, circa 60mila euro di risarcimento.

Gli eredi dell’anziana signora “datrice”, nel frattempo deceduta, si difendevano in giudizio evidenziando

  1. gli orari e le modalità di lavoro descritte dalla lavoratrice fossero state esagerate;
  2. come la stessa lavoratrice avesse lasciato il lavoro senza dare alcun preavviso, abbandonando l’anziana signora a sé stessa e senza un appoggio.

Chiedevano a loro volta, quindi, il pagamento dell’indennità di mancato preavviso.

LA DECISIONE

Il giudice del lavoro ha appurato che in concreto la lavoratrice non era stata in grado di provare le modalità e gli orari di lavoro, respingeva così la domanda e contestualmente accoglieva quella degli eredi dell’anziana signora

La lavoratrice veniva, pertanto, condannata al versamento della somma dovuta a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre alle spese legali!

Nel caso in esame sono emerse una serie di circostanze che hanno indotto il giudice a ritenere del tutto esagerate – e comunque non provate – le richieste della lavoratrice.

Il datore di lavoro vittima del proprio dipendente, aveva quindi ottenuto giustizia!

Clicca qui per leggere la sentenza di condanna del lavoratore e conoscere i dettagli della vicenda.

Pertanto, prima di intraprendere un giudizio di questo tipo, è importante valutare tutte le circostanze in maniera attenta e scrupolosa, senza farsi condizionare troppo da rivalse o ripicche personali.

Incidente stradale mortale: quando i nipoti hanno diritto al risarcimento

Incidente stradale mortale: quando i nipoti hanno diritto al risarcimento

Accade di frequente, purtroppo, che una persona possa venire a mancare per motivazioni tragiche, come un incidente stradale mortale.

Si pensi ad un’automobile che investe e uccide un anziano signore. I figli, ad esempio, potranno dimostrare di aver subito un danno derivante dalla perdita dell’amato genitore e, così, ottenere un risarcimento del danno.

Cosa accade, però, se a domandare il risarcimento sono i nipoti?

Hanno diritto al risarcimento i nipoti a seguito di un incidente stradale?

Continua a leggere l’articolo per capire quando, in caso di incidente stradale mortale, i nipoti hanno diritto al risarcimento.

PERCHÉ’ I NIPOTI HANNO DIRITTO AL RISARCIMENTO

Il danno di cui parliamo è rappresentato da quella profonda sofferenza e da quel patema psicologico e interiore che inevitabilmente accompagna un lutto.

Nel caso di un evento tragico, cagionato a causa di un illecito commesso da un soggetto terzo, è quindi possibile per i parenti sopravvissuti domandare il risarcimento per queste sofferenze.

Come è ovvio, però, ciò non è sempre possibile: occorre, prima di tutto, dimostrare l’effettiva esistenza di un legame familiare affettivo e reale.

Infatti, sebbene certi legami familiari si presumano essere connotati da sentimenti di vicinanza e affettività (si pensi al genitore coi figli), ciò non vale per tutti i tipi di rapporti familiari.

I nipoti, per esempio, potrebbero essere legatissimi ai propri nonni ma, magari, potrebbero anche non avere nessun tipo rapporto!

IL LEGAME NONNO-NIPOTE

La dimostrazione di questo legame familiare, quindi, sarà tanto più stringente quanto più lontana sarà la relazione familiare.

Per quanto riguarda il legame nonno-nipote, comunque, la giurisprudenza di legittimità dominante non ha dubbi nel riconoscere, in linea generale, l’esistenza di un diritto, in capo ai nipoti, di ottenere il risarcimento del danno subito a seguito della perdita del proprio nonno.

In un passato relativamente recente era però richiesto che i nipoti convivessero con il nonno defunto; tale orientamento è oggi superato, per cui la convivenza non è più considerato un elemento determinante in base a cui stabilire se il rapporto parentale tra nonni e nipoti fosse o meno forte.

Secondo la giurisprudenza più recente, infatti, ciò che rileva è l’intensità e la profondità del sentimento affettivo, cosa che trascende senz’altro la convivenza o altri fattori come l’età del nipote.

Anzi, la Cassazione ha più volte affermato come anche un nipote molto giovane possa provare un immenso dolore per la perdita del nonno non convivente proprio perché il rapporto, come detto, prescinde da simili situazioni.

D’altro canto, afferma la Cassazione, che il diritto dei nipoti ad ottenere il risarcimento per il danno sofferto a seguito della morte del nonno deriva dallo stessa Costituzione, la quale tutela la famiglia molto al di là del semplice e rigido grado di parentela.

Niente ostacoli, quindi, per i nipoti che intendano ottenere il risarcimento del danno.

Come abbiamo visto, q

INCIDENTE STRADALE MORTALE: QUANDO I NIPOTI HANNO DIRITTO AL RISARCIMENTO?

Quindi, i nipoti – anche se non conviventi e pure se bambini – potranno domandare e ottenere il risarcimento del danno sofferto per la perdita familiare.

Sarà, dunque, necessario dimostrare il concreto rapporto parentale che vi era con il proprio nonno scomparso.

Per provare questo rapporto, quindi, potranno allegare nel corso del giudizio tutto quello che può tornare utile al fine di ricostruire il legame affettivo.

Come salvare la casa dal pignoramento

Come salvare la casa dal pignoramento? Con il nuovo “Fondo salva-casa”

Che cosa è il nuovo fondo “salva-casa”?

Grazie al nuovo art. 41-bis contenuto nel decreto legge n. 124/2019, la cui legge di conversione è entrata in vigore il 25 dicembre scorso, cosiddetto fondo “salva-casa”, il proprietario di un’abitazione che si dovesse trovare in difficoltà per il pagamento del mutuo, può beneficiare di una rinegoziazione o di un rifinanziamento con una banca terza, salvando così la casa dal pignoramento e dalla procedura esecutiva già avviata.

Come funziona il fondo “salva-casa”?

In estrema sintesi, il proprietario che intenderà salvare la casa dal pignoramento, potrà richiedere:

  • la rinegoziazione del mutuo;

oppure

  • il finanziamento ad altra banca con surroga nella garanzia ipotecaria già esistente. Il ricavato di questo secondo finanziamento, chiaramente, verrà impiegato per estinguere il mutuo.

È previsto anche l’intervento del fondo di garanzia prima casa, sicché il debitore godrà dell’esdebitazione e quindi della liberazione da qualsiasi peso, salvando l’abitazione e liberandosi definitivamente dai debiti.

Quali sono le condizioni per accedere al fondo “salva-casa”?

Per poter godere di questa misura, come già detto, devono ricorrere alcune condizioni.

Il debitore

In prima battuta occorre che il debitore sia qualificabile come “consumatore”, ossia una persona fisica che abbia contratto il mutuo al di fuori della propria attività lavorativa.

Inoltre è necessario che il debitore non abbia già avviato una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

Il creditore

Per quanto concerne il creditore, invece, questo deve essere un soggetto bancario e all’interno della procedura esecutiva non devono concorrere altri soggetti creditori.

Il debito contratto

Ci sono poi limiti anche per quanto attiene il debito contratto.

E’ infatti previsto che questo sia necessariamente un mutuo con garanzia ipotecaria concesso per l’acquisto dell’abitazione e che, in ogni caso, il debitore abbia almeno rimborsato il 10% del capitale originariamente finanziato.

Il debito, inoltre, non potrà essere superiore a 250.000 euro.

Necessità di una procedura esecutiva in corso

Altro elemento essenziale è che vi sia già la pendenza di una procedura esecutiva sul bene immobile ipotecato con il pignoramento notificato tra il 1 gennaio 2010 e il 30 giugno 2019: da qui il carattere senz’altro temporaneo ed eccezionale della misura.

Quando è possibile presentare la domanda per il fondo “salva-casa”?

Per salvare la casa dal pignoramento, inoltre, l’istanza dovrà essere presentata nel processo esecutivo entro il 31 dicembre del 2021.

Qual è l’importo da offrire per accedere al fondo “salva-casa”?

L’importo offerto non dovrà essere inferiore al 75% del prezzo (in base all’asta o per mezzo di c.t.u.) mentre il versamento dell’importo rinegoziato o finanziato non potrà avvenire mediante dilazioni superiori ai 30 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo.

Vale anche un ulteriore limite numerico: la dilazione non potrà superare, infatti, un tot di anni che sommato all’età del debitore superi il numero 80.

Se la banca non rinegozia il mutuo? Può intervenire un parente

La norma, poi, prevede anche la possibilità per il debitore che non riuscisse ad ottenere la rinegoziazione o il rifinanziamento di rivolgersi a un parente o un affine entro il terzo grado; questo potrà infatti accedere al beneficio in luogo del debitore.

Il giudice, in questo caso, emanerà un decreto di trasferimento dell’immobile e per i successivi 5 anni il debitore e la sua famiglia conserveranno un diritto di abitazione.

Entro questo limite di tempo, il debitore potrà decidere di rimborsare integralmente quanto già versato alla banca dal parente o affine e, dunque, chiedere la retrocessione dell’immobile, accollandosi il residuo mutuo e liberando i familiari intervenuti.

Conclusioni

In attesa degli ulteriori interventi normativi richiesti, che meglio specificheranno aspetti essenziali della procedura, questa misura sembra agevolare fortemente il debitore in difficoltà che intendesse salvare la casa dal pignoramento.

Malasanità e responsabilità medica

Malasanità e responsabilità medica

La malasanità e responsabilità medica ricorre in tutti quei casi in cui il medico arreca gravi lesioni al paziente o addirittura ne provoca la morte, ciò per negligenza, imprudenza o imperizia.

In quest’ipotesi si parla di “malasanità e responsabilità medica”.

In questi casi, il paziente stesso o i suoi eredi hanno il diritto a richiedere un risarcimento del danno.

Ma come fare? Dinanzi al soggetto danneggiato (o ai suoi eredi) si aprono infatti due possibili strade: quella penale e quella civile.

GIUDIZIO CIVILE O PENALE?

Il giudizio penale è finalizzato a provocare la punizione del medico che ha sbagliato e, soltanto in via subordinata, ad ottenere il risarcimento del danno.

Al contrario, l’azione civile è invece esclusivamente volta ad ottenere il risarcimento economico.

Inoltre, è da evidenziare come non sempre l’errore medico integri anche un reato: per esempio, la legge prevede che il sanitario non sia punibile penalmente quando, pur avendo commesso uno sbaglio, abbia però rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guide scientifiche o dalla prassi medica.

Rispetto al giudizio penale, poi, il giudizio civile appare essere più conveniente per il paziente:

  • la prova nel giudizio civile è di tipo probabilistico, secondo la formula del “più probabile che non”,
  • mentre in sede penale occorrerà raggiungere la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Dunque, nel campo civile sarà più facile dimostrare il danno patito dal paziente.

IL GIUDIZIO CIVILE È PIÙ CONVENIENTE AL PAZIENTE

In molti casi, quindi, potrebbe essere più vantaggioso proporre un giudizio civile il cui unico scopo è quello di ottenere un ristoro economico per i danni subiti.

Infatti, tale azione va proposta più convenientemente nei confronti della struttura sanitaria e non contro il singolo medico.

La legge favorisce la proposizione di tutte le pretese risarcitorie verso la struttura sanitaria e l’assicurazione di quest’ultima.

Disincentivando, invece, l’azione contro il singolo sanitario,

PERCHÉ AGIRE CONTRO L’ASSICURAZIONE DELLA STRUTTURA SANITARIA?

È infatti molto più conveniente per la vittima di malasanità citare in giudizio la struttura sanitaria e la sua assicurazione.

Questo perché il rapporto giuridico che lega la clinica al paziente si considera come vero e proprio rapporto contrattuale.

In questo caso, dunque, vi sono molteplici vantaggi:

  • in primo luogo il diritto al risarcimento del danno derivante dai casi di malasanità e responsabilità medica si prescriverà in dieci anni e,
  • inoltre, l’onere della prova graverà sull’ospedale e sarà quest’ultimo a dover dimostrare di aver rispettato tutti i doveri derivanti dal rapporto contrattuale.

Al contrario, l’azione civile intentata direttamente contro il medico appare essere molto meno vantaggiosa: innanzitutto il rapporto sarà di natura extracontrattuale, pertanto la prescrizione del diritto decorrerà in soli cinque anni anziché dieci.

Per di più, poi, l’onere della prova graverà proprio su chi agisce, ossia il paziente, il quale dovrà fornire non solo la prova dell’errore medico ma anche del suo nesso causale rispetto al danno subito.

I TEMPI DEL GIUDIZIO CIVILE

Nonostante la giustizia civile sia alquanto lenta, l’introduzione della c.d. Leggi Gelli ha esteso in questa materia l’utilizzo dello strumento dell’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative, detto A.T.P.

Grazie a tale strumento sarà possibile chiedere al tribunale una preliminare valutazione relativa al nesso tra la condotta medica e il danno patito dalla vittima.

Così, all’esito dell’accertamento, verrà formata una vera e propria “prova” che potrà essere utilizzata successivamente sia per una trattativa stragiudiziale con la struttura sanitaria e il proprio assicuratore, sia in un eventuale processo civile.

Nella prassi, un accertamento tecnico favorevole al paziente dovrebbe per lo più disincentivare la struttura sanitaria dall’affrontare un giudizio civile.

Comunque, anche qualora la struttura volesse perseguire nel giudizio di merito civile, il paziente partirà avvantaggiato potendo adoperare l’accertamento tecnico preventivo come prova nel giudizio di merito.

QUANDO L’ASSICURAZIONE DIVENTA UN OSTACOLO PER LA RAPIDA SOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

Tuttavia, poiché di solito è l’assicurazione a procedere al pagamento dei risarcimenti danni, va segnalata la tendenza delle compagnie a schermarsi rispetto alle tante richieste che pervengono.

Rispetto ad esse, infatti, le assicurazioni hanno nel tempo adottato dei sistemi per scoraggiare la soluzione extragiudiziale delle controversie in tema di responsabilità medica.

Ad esempio, mediante la predisposizione di contratti assicurativi con le strutture sanitarie presentanti franchigie molto alte, che consentono l’intervento dell’assicurazione soltanto a seguito del loro superamento.

Ciò potrebbe spingere la struttura sanitaria a voler guadagnare tempo e dunque a proseguire nel giudizio civile.

In ogni caso, grazie alle recenti novità legislative, la strada del giudizio civile sembra essere comunque quella più adeguata e conveniente per il paziente al fine di ottenere il risarcimento del danno rispetto ai casi di malasanità e responsabilità medica.

Invalidità del testamento

Invalidità del testamento

A seguito del lutto di un proprio caro, può capitare che il testamento lasciato dalla persona deceduta si rilevi troppo “generoso” nei confronti di qualche parente superstite.

Spesso succede che parenti disamorati, spinti da interessi economici, riescano a indurre a far testamento persone non più in grado di esprimere la propria volontà.

Ovviamente a loro esclusivo vantaggio.

A questo riguardo il nostro codice civile, all’art. 591, prevede alcune ipotesi di “incapacità” a testare, ipotesi che determinano l’invalidità del testamento.

Ad esempio è nullo il testamento lasciato

  • dai minori d’età,
  • dagli interdetti per infermità di mente,
  • e da coloro i quali, pur non essendo stati interdetti, siano stati comunque incapaci di intendere e di volere al momento di testare e, ciò, per qualsiasi causa, anche se temporanea e non per forza patologica in senso medico.

QUANDO SI E’ INCAPACI DI TESTARE?

Nella categoria da ultimo menzionata (ossia la terza ipotesi prevista all’art. 591 c.c.) vi rientrano tutti coloro che non sono stati soggetti ad interdizione o inabilitazione, ma che comunque abbiano presentato, sotto un profilo

  • psicologico,
  • intellettuale
  • ed emotivo,

un turbamento dei normali processi di formazione ed estrinsecazione della volontà.

Si parla di qualsiasi condizione in grado di inibire nella persona che fa testamento tutte quelle capacità di “autodeterminarsi coscientemente e liberamente”.

La giurisprudenza ravvede questa “incapacità” in tutte quelle ipotesi in cui un’infermità, o anche un’altra causa, turbi il normale processo intellettivo e cognitivo del soggetto, privandolo della consapevolezza riguardo il compimento dei propri atti.

L’INTENSITÀ DELL’INCAPACITÀ

Pur annoverando quindi un nutrito numero di situazioni che possono rendere invalido il testamento, oltretutto non predeterminate dalla legge, bisogna comunque registrare come la giurisprudenza limiti in maniera alquanto restrittiva l’applicazione di tale norma.

Ai fini della dichiarazione di invalidità del testamento, infatti, non è sufficiente una semplice alterazione del processo formativo della volontà, ma occorre che lo stato psico-fisico dello scomparso sia stato tale da sopprimere del tutto la capacità di determinarsi liberamente e coscientemente.

Non una semplice alterazione, dunque, ma un qualcosa di più.

Ad esempio, non è stato ritenuto patologico l’impulsivo e repentino cambiamento di idea del testatore il quale, venuto a conoscenza di un torto subito e spinto dall’ira e dal rancore, aveva modificato le proprie ultime volontà escludendo alcuni parenti (cfr., Cass., sez. II, 19 marzo 1980, n. 1851).

PROVA DELL’INCAPACITÀ E RUOLO DEL NOTAIO

L’azione dell’art. 591 c.c. consente quindi di far dichiarare invalido il testamento perché, appunto, non sorretto da un’autentica volontà.

Ma come si dimostra che un soggetto defunto sia stato incapace di intendere e di volere proprio nel momento in cui, magari anni prima, aveva fatto testamento?

La giurisprudenza su questo punto consente a chiunque ne abbia interesse di agire e provare tale condizione anche mediante presunzioni semplici, vale a dire quelle ricostruzioni logiche in base a cui è possibile “desumere”, con un certo grado di sicurezza, l’incapacità del soggetto.

Si pensi, per esempio,

  • a diagnosi mediche,
  • visite ospedaliere,
  • operazioni chirurgiche,
  • la percezione di determinati assegni assistenziali,
  • testimonianze di amici e parenti e,
  • in generale, qualsiasi altro elemento che possa far luce sulle reali condizioni del defunto.

LA RESPONSABILITÀ DEL NOTAIO

Nei casi in cui il testamento da impugnare sia stato pubblicato, poi, ci si potrebbe chiedere che ruolo rivesta il notaio.

Ebbene, è opportuno osservare come il notaio si limiti ad un accertamento soltanto “immediato” dei soggetti che decidono di testare

Pertanto, è ben possibile, che l’ufficiale rogante non comprenda pienamente, nel poco tempo a disposizione, le reali capacità di intendere e di volere del soggetto.

Dunque, quanto viene dichiarato dal notaio è limitato esclusivamente all’apparenza di quello che avviene alla sua presenza, senza che ciò possa impedire un accertamento intorno alle concrete capacità di intendere e di volere del testatore (cfr., Cass., sez. II, 4 maggio 1982, n. 2741).

COME SI PROPONE L’AZIONE

L’azione in esame, volta a far dichiarare l’invalidità del testamento, comunque, va proposta entro 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

E’ necessaria l’assistenza di un legale di fiducia.