Tante volte si sente dire che il lavoratore, nei giudizi di lavoro, finisce con lโavere sempre ragione.
Eโ pur vero, infatti, che nel nostro ordinamento giuridico รจ riconosciuto il principio del c.d. favor lavoratoris, per cui il sistema tende ad accordare maggiori garanzie verso la parte lavoratrice.
Tuttavia, puรฒ capitare che il datore di lavoro diventi vittima del proprio dipendente. Continua a leggere l’articolo per saperne di piรน.
QUANDO IL DATORE DI LAVORO DIVENTA VITTIMA DEL PROPRIO DIPENDENTE?
Una delle ipotesi piรน frequenti รจ quella avente ad oggetto l’assistenza per gli anziani.
In quei casi, si assiste ad un vero e proprio ribaltamento dei ruoli, per cui la persona che svolge lโattivitร di badante si ritrova ad essere in una posizione di maggior vantaggio rispetto al datore di lavoro.
Il โfavor lavoratoris,โ dunque, non deve trarre in inganno: il lavoratore non ha in automatico sempre ragione.
PERCHร A VOLTE IL LAVORATORE NON HA RAGIONE
A volte mal consigliati alcuni lavoratori potrebbero essere fuorviati e quindi indotti a fare causa al proprio ex datore di lavoro rivendicando voci e differenze retributive in realtร inesistenti.
Il datore ingiustamente attaccato, quindi, diventa vera e propria vittima del proprio (ex) lavoratore.
Ciรฒ puรฒ avvenire per tante ragioni, ma รจ bene stare attenti: sebbene il giudizio incardinato dinanzi al giudice del lavoro sia molto piรน economico di un normale giudizio civile nella sua fase introduttiva; puรฒ tuttavia divenire altrettanto dispendioso in caso di soccombenza: se risulta che il lavoratore abbia torto, infatti, questโultimo dovrร comunque pagare le spese legali!
Bisogna quindi prestare attenzione e intentare giudizi soltanto quando effettivamente vi sono state violazioni delle norme in tema di lavoro che hanno danneggiato le (legittime) aspettative del lavoratore.
Nel fare ciรฒ, non bisogna sottovalutare le condotte tenute in costanza del rapporto di lavoro.
Puรฒ capitare, infatti, che alcuni comportamenti posti in essere dal lavoratore siano a loro volta suscettibili di essere valutati dal giudice e, addirittura, divenire la base per pretese da parte del datore di lavoro.
IL CASO DEL DATORE DI LAVORO VITTIMA DEL PROPRIO DIPENDENTE
Un caso del tutto analogo a quello appena descritto รจ stato portato all’attenzione, recentemente, del Tribunale di Napoli Nord.
Una lavoratrice che esercitava la professione di badante citava in giudizio unโanziana signora alle cui dipendenze sosteneva di aver lavorato per molti anni.
Riteneva, la lavoratrice, di essere stata pagata in maniera nettamente inferiore a quanto dovuto e di aver osservato orari di lavoro particolarmente severi. Chiedeva, dunque, circa 60mila euro di risarcimento.
Gli eredi dellโanziana signora โdatriceโ, nel frattempo deceduta, si difendevano in giudizio evidenziando
- gli orari e le modalitร di lavoro descritte dalla lavoratrice fossero state esagerate;
- come la stessa lavoratrice avesse lasciato il lavoro senza dare alcun preavviso, abbandonando lโanziana signora a sรฉ stessa e senza un appoggio.
Chiedevano a loro volta, quindi, il pagamento dellโindennitร di mancato preavviso.
LA DECISIONE
Il giudice del lavoro ha appurato che in concreto la lavoratrice non era stata in grado di provare le modalitร e gli orari di lavoro, respingeva cosรฌ la domanda e contestualmente accoglieva quella degli eredi dellโanziana signora
La lavoratrice veniva, pertanto, condannata al versamento della somma dovuta a titolo di indennitร di mancato preavviso, oltre alle spese legali!
Nel caso in esame sono emerse una serie di circostanze che hanno indotto il giudice a ritenere del tutto esagerate โ e comunque non provate โ le richieste della lavoratrice.
Il datore di lavoro vittima del proprio dipendente, aveva quindi ottenuto giustizia!
Clicca qui per leggere la sentenza di condanna del lavoratore e conoscere i dettagli della vicenda.
Pertanto, prima di intraprendere un giudizio di questo tipo, รจ importante valutare tutte le circostanze in maniera attenta e scrupolosa, senza farsi condizionare troppo da rivalse o ripicche personali.