Promotore finanziario e obblighi informativi verso il cliente
Sugli obblighi informativi del promotore finanziario nella fase precontrattuale in caso di stipulazione di contratti a distanza o fuori dai locali dell’impresa.
Tribunale di Napoli Nord 03.09.2022
Accolta la richiesta di risarcimento danni per la perdita del capitale accantonato da un correntista indotto a sottoscrivere una proposta contrattuale in uno stato di piena inconsapevolezza circa i rischi e gli svantaggi del PRODOTTO ASSICURATIVO, anche per il fatto che – circostanza ancor più grave – veniva rassicurato in relazione alla sicurezza dell’accantonamento delle somme versate.
Nella fase precontrattuale le informazioni al correntista/investitore devono essere espresse in modo chiaro e comprensibile, tali da assicurare PIENA CONSAPEVOLEZZA.