Risarcimento per bagaglio aereo smarrito

✈ACCOLTA LA DOMANDA DI RISARCIMENTO CONTRO UNA COMPAGNIA AEREA PER LO SMARRIMENTO DEI BAGAGLI🧳
👉Giudice di Pace di Acerra 19.03.2024 – estratto di sentenza
Accolta la domanda per il risarcimento dei danni ulteriori proposta da una cliente di una compagnia aerea per lo smarrimento del proprio bagaglio.
La viaggiatrice, già risarcita dell’esigua somma di 206,00 euro, adisce il Giudice di Pace che le riconosce il massimo dell’indennizzo previsto per legge.

risarcimento per bagaglio aereo smarrito

 

ACCOLTA LA DOMANDA DI RISARCIMENTO PER GRAVE INADEMPIMENTO / VIZI DELLA MERCE VENDUTA

🛑ACCOLTA LA DOMANDA DI RISARCIMENTO PER GRAVE INADEMPIMENTO / VIZI DELLA MERCE VENDUTA💹
👉Tribunale di Avellino 30.01.2024 – estratto di sentenza – estratto di sentenza
Accolta la domanda di risarcimento danni proposta in via riconvenzionale da un’azienda tedesca per il grave inadempimento di un’azienda italiana che arbitrariamente, in corso di rapporto, decide di cambiare il tessuto in origine concordato, rendendo con ciò la merce inidonea all’uso convenuto.

RISARCIMENTO PER GRAVE INADEMPIMENTO

RIGETTATA LA DOMANDA DI DOLO PROCESSUALE ai soli fini meramente dilatori

GIUSTIZIA CERTA ED EFFICACE PER I LOCATORI – RIGETTATA LA DOMANDA DI DOLO PROCESSUALE ai soli fini meramente dilatori  

Tribunale di Napoli Nord – estratto di sentenza

Rigettata la domanda proposta dal conduttore moroso, soccombente in altro giudizio, per presunto dolo processuale da parte del locatore. A nulla vale promettere di adempiere la propria obbligazione per vanificare un giudizio pendente, se poi non la si esegue tempestivamente, così come concordato.

ACCOLTA LA DOMANDA DI RISARCIMENTO PER IL BANCOMAT CLONATO

🛑ACCOLTA LA DOMANDA DI RISARCIMENTO PER IL BANCOMAT CLONATO💳
👉Tribunale di Nola 07.11.2023 – estratto di sentenza
Accolta la domanda proposta da una cliente di un istituto di credito per il risarcimento del danno da indebito utilizzo di strumento di pagamento elettronico, a seguito di una presunta clonazione.

Sfratto per morosità: condannato il conduttore sia ai canoni che al maggior danno

Sfratto per morosità: condannato il conduttore, oltre ai canoni arretrati, anche al risarcimento del danno da mancato guadagno e del maggior danno

Tribunale di Napoli Nord 27.01.2022 / Corte d’Appello di Napoli 06.06.2023

Accolta in primo grado e confermata in sede di appello, la domanda di sfratto per morosità, con condanna del conduttore al pagamento oltre che ai canoni scaduti, anche al risarcimento per il mancato guadagno e del maggior danno.

Leggi le sentenze indicate nell’articolo:

 

ERRONEA SCELTA TERAPEUTICA PER IL TRATTAMENTO DELLA MALATTIA

⭕NEGLIGENZA ED IMPERIZIA DEI SANITARI / INADEGUATA GESTIONE CLINICA DELLA PAZIENTE NELLA FASE ANTECEDENTE AL RICOVERO / ERRONEA SCELTA TERAPEUTICA PER IL TRATTAMENTO DELLA MALATTIA.🏥
👨‍⚖️Tribunale di Napoli 14.09.2022👩‍⚖️
❗Accolta la richiesta di risarcimento del danno esperita nei confronti della Clinica costituendo il caso in oggetto una tipica ipotesi di malpractice medica, tale da essere ricondotta senz’altro nello schema della responsabilità da inadempimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 1228 c.c., così come stabilito da ultimo dalla l. 8 marzo 2017, n. 24, c.d. “Legge Gelli”.

Contagio da coronavirus sul luogo di lavoro

Contagio da coronavirus sul luogo di lavoro: chi risarcisce il lavoratore?

Prima di spiegare chi risarcisce il lavoratore nel caso in cui questi abbia contratto l’infezione da Covid-19 occorre fare una premessa importantissima: un conto è vedersi riconosciuto dall’Inail l’infortunio avvenuto sul posto di lavoro (in questo caso l’infezione da coronavirus), con annesso relativo indennizzo, un conto è vincere una causa civile contro il datore di lavoro o vederlo condannato penalmente per inosservanza degli obblighi di sicurezza.

Il coronavirus è equiparato all’infortunio sul lavoro?

La premessa è d’obbligo a causa della grande confusione generatasi all’indomani dell’emanazione del decreto legge “Cura Italia”, il cui art. 42 ha ribadito il principio in base al quale anche l’infezione generata da Sars-CoV-2 rientra nel novero degli infortuni sul lavoro.

In generale, infatti, è ritenuto infortunio sul lavoro anche quel tipo di patologia infettiva che si manifesta successivamente nel tempo, come AIDS o epatite.

L’estensione all’infezione da Covid-19, dunque, non ha sorpreso più di tanto.

A norma dell’art. 42 del “Cura Italia”, l’Inail, una volta che abbia appurato la sussistenza della malattia (che il lavoratore deve comunque provare), interviene con copertura sia per ciò che riguarda il periodo di quarantena sia per ciò che attiene il periodo di permanenza fiduciaria, consentendo ovviamente al lavoratore di astenersi dal lavoro.

Potrebbe poi essere previsto un indennizzo, sempre a carico dell’Inail, tanto più consistente quanto più è stato grave l’evento “traumatico” e quanto più gravi sono le conseguenze derivate dall’infortunio (in questo caso parliamo sempre dell’infezione da Covid-19).

Lavoratore contagiato da coronavirus: chi tutela le aziende?

A questo punto, però, accanto al riconoscimento della tutela del lavoratore contagiato, si è posto il problema di tutelare le aziende, già in pesanti difficoltà economiche, da possibili automatismi circa la loro responsabilità civile e penale; insomma, cosa accade nel caso in cui l’Inail appuri la sussistenza dell’infortunio sul lavoro? Il datore dovrà risarcirà in automatico il lavoratore?

Dopo un acceso dibattito scoppiato sui giornali è stata la stessa Inail a rispondere sgombrando il campo da ogni dubbio, prima con un comunicato del 15 maggio 2020 pubblicato sulla pagina web e poi con un’apposita circolare.

L’Inail ha quindi rassicurato le aziende e ha confermato che il riconoscimento dell’origine lavorativa del contagio non comporta alcun automatismo rispetto al riconoscimento di una responsabilità civile o addirittura penale del datore di lavoro.

Tali forme di responsabilità, infatti, seguono le normali regole di natura processuale del giudizio civile e penale, il che significa che soltanto nel caso di gravi violazioni di legge o di obblighi derivanti dai protocolli e/o dalle linee guida governative e regionali sarà possibile ascrivere una qualche forma di responsabilità (civile e/o penale) al datore di lavoro.

La responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da coronavirus

L’Inail conferma quindi l’importante distinzione che esiste tra l’eventuale riconoscimento della tutela accordata al lavoratore nel caso del contagio, indipendente rispetto alla responsabilità del datore di lavoro, e la civile e/o penale responsabilità del datore che abbia violato le norme di sicurezza con colpa o dolo.

La responsabilità del datore di lavoro nell’ambito del processo civile o penale, quindi, verrà eventualmente riconosciuta mediante l’applicazione di criteri del tutto differenti rispetto a quelli adoperati per accertare il diritto alle prestazioni dell’Inail a favore del lavoratore contagiato.

Conseguenza di ciò è che il lavoratore, al fine di ottenere per es. un risarcimento del danno in suo favore in sede civile, non potrà “vantare” il riconoscimento da parte dell’Inail delle prestazioni dovuta all’infortunio, dovendo comunque provare la violazione colpevole o dolosa, da parte del datore, delle misure di sicurezza prescritte in occasione dell’epidemia da Sars-CoV-2.

Anzi, proprio a questo riguardo, bisogna sottolineare come risulterà particolarmente difficile per il lavoratore provare la responsabilità civile (e ancor di più penale!) in capo al datore di lavoro per il contagio da coronavirus.

Questo avverrà, soprattutto, a causa della grande confusione normativa generatasi nei mesi dell’epidemia, che ha reso obiettivamente difficile per i datori di lavoro, in molte occasioni, un’applicazione coerente ed efficace delle misure di sicurezza predisposte da regioni e governo.

DATORE DI LAVORO VITTIMA DEL PROPRIO DIPENDENTE

Datore di lavoro vittima del proprio dipendente: come ottenere giustizia?

Tante volte si sente dire che il lavoratore, nei giudizi di lavoro, finisce con l’avere sempre ragione.

E’ pur vero, infatti, che nel nostro ordinamento giuridico è riconosciuto il principio del c.d. favor lavoratoris, per cui il sistema tende ad accordare maggiori garanzie verso la parte lavoratrice.

Tuttavia, può capitare che il datore di lavoro diventi vittima del proprio dipendente. Continua a leggere l’articolo per saperne di più.

QUANDO IL DATORE DI LAVORO DIVENTA VITTIMA DEL PROPRIO DIPENDENTE?

Una delle ipotesi più frequenti è quella avente ad oggetto l’assistenza per gli anziani.

In quei casi, si assiste ad un vero e proprio ribaltamento dei ruoli, per cui la persona che svolge l’attività di badante si ritrova ad essere in una posizione di maggior vantaggio rispetto al datore di lavoro.

Il “favor lavoratoris,” dunque, non deve trarre in inganno: il lavoratore non ha in automatico sempre ragione.

PERCHÉ A VOLTE IL LAVORATORE NON HA RAGIONE

A volte mal consigliati alcuni lavoratori potrebbero essere fuorviati e quindi indotti a fare causa al proprio ex datore di lavoro rivendicando voci e differenze retributive in realtà inesistenti.

Il datore ingiustamente attaccato, quindi, diventa vera e propria vittima del proprio (ex) lavoratore.

Ciò può avvenire per tante ragioni, ma è bene stare attenti: sebbene il giudizio incardinato dinanzi al giudice del lavoro sia molto più economico di un normale giudizio civile nella sua fase introduttiva; può tuttavia divenire altrettanto dispendioso in caso di soccombenza: se risulta che il lavoratore abbia torto, infatti, quest’ultimo dovrà comunque pagare le spese legali!

Bisogna quindi prestare attenzione e intentare giudizi soltanto quando effettivamente vi sono state violazioni delle norme in tema di lavoro che hanno danneggiato le (legittime) aspettative del lavoratore.

Nel fare ciò, non bisogna sottovalutare le condotte tenute in costanza del rapporto di lavoro.

Può capitare, infatti, che alcuni comportamenti posti in essere dal lavoratore siano a loro volta suscettibili di essere valutati dal giudice e, addirittura, divenire la base per pretese da parte del datore di lavoro.

IL CASO DEL DATORE DI LAVORO VITTIMA DEL PROPRIO DIPENDENTE

Un caso del tutto analogo a quello appena descritto è stato portato all’attenzione, recentemente, del Tribunale di Napoli Nord.

Una lavoratrice che esercitava la professione di badante citava in giudizio un’anziana signora alle cui dipendenze sosteneva di aver lavorato per molti anni.

Riteneva, la lavoratrice, di essere stata pagata in maniera nettamente inferiore a quanto dovuto e di aver osservato orari di lavoro particolarmente severi. Chiedeva, dunque, circa 60mila euro di risarcimento.

Gli eredi dell’anziana signora “datrice”, nel frattempo deceduta, si difendevano in giudizio evidenziando

  1. gli orari e le modalità di lavoro descritte dalla lavoratrice fossero state esagerate;
  2. come la stessa lavoratrice avesse lasciato il lavoro senza dare alcun preavviso, abbandonando l’anziana signora a sé stessa e senza un appoggio.

Chiedevano a loro volta, quindi, il pagamento dell’indennità di mancato preavviso.

LA DECISIONE

Il giudice del lavoro ha appurato che in concreto la lavoratrice non era stata in grado di provare le modalità e gli orari di lavoro, respingeva così la domanda e contestualmente accoglieva quella degli eredi dell’anziana signora

La lavoratrice veniva, pertanto, condannata al versamento della somma dovuta a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre alle spese legali!

Nel caso in esame sono emerse una serie di circostanze che hanno indotto il giudice a ritenere del tutto esagerate – e comunque non provate – le richieste della lavoratrice.

Il datore di lavoro vittima del proprio dipendente, aveva quindi ottenuto giustizia!

Clicca qui per leggere la sentenza di condanna del lavoratore e conoscere i dettagli della vicenda.

Pertanto, prima di intraprendere un giudizio di questo tipo, è importante valutare tutte le circostanze in maniera attenta e scrupolosa, senza farsi condizionare troppo da rivalse o ripicche personali.

Cosa fare quando il datore di lavoro è incapiente?

Cosa fare quando il datore di lavoro è incapiente?

Spesso il lavoratore è costretto a far causa al proprio datore di lavoro, e ciò succede per i più disparati motivi.

Purtroppo può capitare che il lavoratore, pur ottenendo una sentenza favorevole, non sia in grado di far valere i propri diritti, poiché il datore di lavoro è incapiente.

Fortunatamente, grazie al fondo di garanzia dell’INPS, il lavoratore è (parzialmente) tutelato. Leggi articolo per capire cosa fare quando il datore di lavoro è incapiente.

IL CASO

Facciamo l’esempio di un lavoratore, senza regolare contratto, che abbia prestato per svariati anni la sua attività lavorativa presso un esercizio commerciale.

Il lavoratore, pur avendo sempre espletato alla perfezione il proprio incarico e pur essendo sempre stato pagato in modo inadeguato, viene d’improvviso licenziato, senza la corresponsione di alcuna somma a titolo di trattamento di fine rapporto.

Ecco allora che il lavoratore decide di far causa al datore di lavoro, chiedendo al giudice tutte le differenze retributive, le ferie non godute, il T.F.R.

Il giudice accoglie la domanda, risarcendo il lavoratore di alcune migliaia di euro, e questi – forte della sentenza ottenuta – intraprenda la fase esecutiva.

Ed è proprio a questo punto che si palesa l’amara sorpresa: l’esercizio commerciale ha chiuso i battenti, il datore di lavoro non è titolare di alcun bene immobile, i ripetuti tentativi di pignoramento vanno a vuoto.

Cosa può fare, il lavoratore, innanzi uno scenario simile?

IL FONDO DI GARANZIA INPS

Fortunatamente, dinanzi ad un simile quadro, il lavoratore potrà quantomeno recuperare quanto spettante a titolo di trattamento di fine rapporto , la liquidazione, nonché le ultime tre mensilità, e ciò accedendo al Fondo di Garanzia istituito dall’INPS.

In sintesi, la legge prevede che in talune circostanze, l’INPS possa intervenire erogando il trattamento di fine rapporto dovuto a tutti quei lavoratori che non possano soddisfarsi sui rispettivi datori di lavoro, perché incapienti.

COME INTERVIENE IL FONDO DI GARANZIA?

Ci sono molteplici modalità con cui il Fondo dell’INPS interviene.

In linea generale, e semplificando estremamente la tematica, non sono soggetti al fallimento tutti gli imprenditori che presentino congiuntamente le seguenti condizioni:

  • aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300mila euro;
  • aver realizzato, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, ricavi lordi complessivamente non superiori a 200mila euro;
  • avere un ammontare di debiti non superiore a 500mila euro.

Tale distinzione, relativamente alla natura giuridica del datore di lavoro, ha importanza per quel che concerne le modalità mediante cui il lavoratore può accedere al Fondo di Garanzia; a seconda, infatti, della possibilità per il datore di lavoro di essere sottoposto alle procedure concorsuali, cambieranno i presupposti mediante cui il lavoratore potrà accedere al Fondo.

DATORE DI LAVORO CON ACCESSO A FALLIMENTO

In linea generale, comunque, nel caso in cui il datore abbia accesso al fallimento, il lavoratore potrà chiedere l’intervento del Fondo al verificarsi delle seguenti condizioni:

  1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  2. accertamento dello stato d’insolvenza e apertura di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria;
  3. accertamento dell’esistenza del credito a titolo di Tfr e/o delle ultime tre mensilità.

DATORE DI LAVORO NON SOGGETTO A FALLIMENTO

Diversamente, in caso di datore di lavoro non soggetto alle procedure suddette, i presupposti saranno i seguenti:

  1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  2. inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
  3. esistenza del credito per Tfr rimasto insoluto;
  4. insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito di esecuzione forzata.

L’ACCERTAMENTO DEL CREDITO DEL LAVORATORE

Infine, per poter richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia, sarà necessario un accertamento del credito del lavoratore, che potrà avvenire esclusivamente con:

  • una sentenza di un giudice;
  • decreto ingiuntivo;
  • decreto di esecutività del verbale di conciliazione;
  • diffida accertativa con il valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo.

La procedura può essere attivata personalmente dal lavoratore, ma è consigliabile che venga avviata con l’assistenza di un avvocato, il quale potrà più agevolmente raccogliere la (copiosa) documentazione necessaria da presentare all’INPS al fine di ottenere l’accesso al Fondo.

Danno da diffamazione

Danno da diffamazione in sede civile

La diffamazione può essere causa di grande sofferenza psicologica per tutti coloro che vedono minato il proprio onore e la propria reputazione.

La diffamazione, come ben noto, è un reato previsto e punito dall’art. 595 c.p., il quale commina sanzioni alquanto gravose che prevedono la reclusione fino a un anno di reclusione.

Tuttavia, oltre al profilo penalistico, bisogna tenere in considerazione anche il danno da diffamazione in sede civile.

E’ infatti possibile, per chiunque sia stato vittima di diffamazione, non soltanto querelare la persona autrice della diffamazione, ma anche chiedere il risarcimento del danno da diffamazione in sede civile, costituendo infatti la diffamazione un illecito extracontrattuale.

Del resto, così come la cronaca insegna, nell’era tecnologica è molto semplice diventare vittima di una diffamazione.

Accanto alle classiche ipotesi della stampa o della trasmissione radio e televisiva, basti pensare alla fluidità e accessibilità dei mezzi di comunicazione elettronica, quali messaggistiche e social network.

IL CASO

Tizio, residente a Napoli, viene menzionato durante una trasmissione televisiva e in quella sede malamente diffamato.

Nel corso della trasmissione, oltretutto, vengono rilevate alcune informazioni sensibili inerenti la sua vita privata.

Il programma tv, molto seguito, viene trasmesso da un’emittente privata con sede a Milano.

Appare evidente come ricorrano tutti gli elementi propri del reato di diffamazione e così pure dell’illecito civile extracontrattuale.

Tuttavia, per Tizio, possono aprirsi scenari alquanto differenti: dovrà egli avvalersi di un avvocato di Milano o di un avvocato di Napoli?

IL FORO COMPETENTE NEL CASO DI DIFFAMAZIONE

Tizio potrà scegliere se iniziare un giudizio penale e/o intentare una causa civile separatamente e chiedere in tale sede il danno da diffamazione.

E ciò, in un caso come quello descritto, può avere importanti risvolti economici.

Mentre infatti in sede penale bisognerà guardare al luogo di consumazione del reato di diffamazione, la competenza inerente il giudizio civile seguirà criteri differenti.

LA DIFFERENZA TRA LA DIFFAMAZIONE PENALE E LA DIFFAMAZIONE CIVILE

La determinazione del foro competente per il reato di diffamazione, infatti, segue le regole del diritto penale.

Al contrario l’individuazione del foro competente per l’illecito civile da danno di diffamazione segue, come è ovvio, le regole civilistiche.

Fino ad un recente passato, la giurisprudenza maggioritaria distingueva il peculiare danno da diffamazione causato da una pubblicazione a mezzo stampa, dagli altri casi.

Ipotesi di diffamazione a mezzo stampa

Nell’ipotesi di diffamazione a mezzo stampa la competenza si radicava nel luogo in cui era avvenuta la prima stampa.

Con riflessi molto svantaggiosi per il danneggiato qualora la stampa fosse avvenuta in città distanti.

Ipotesi di diffamazione diversa dalla stampa

In tutti gli altri casi la competenza andava ricercata nel luogo ove si era realizzato l’evento lesivo.

Quindi, nel luogo dove il si erano realizzate le “conseguenze” dannose della diffamazione.

Appare evidente come tale distinguo generasse un’ingiusta disparità di trattamento.

LA CASSAZIONE CAMBIA IDEA: PER TUTTI VALE IL LUOGO OVE SI E’ REALIZZATO L’EVENTO LESIVO

Non a caso, quindi, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 21661 del 13.10.2009, hanno stabilito che:

“nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al “forum commissi delicti” di cui all’art. 20 c.p.c., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato.

Tale individuazione – che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione – consente, da un lato, di evitare un criterio “ambulatorio” della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall’altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole.”.

Dinanzi a un’intollerabile e grave violazione del proprio diritto all’onore e al decoro, come quella descritte nel caso proposto, è quindi sempre possibile ricorrere alla tutela giudiziaria, almeno sotto il versante civilistico, senza dover avviare costosi giudizi in fori lontani dal proprio domicilio o residenza.