La diffamazione può essere causa di grande sofferenza psicologica per tutti coloro che vedono minato il proprio onore e la propria reputazione.
La diffamazione, come ben noto, è un reato previsto e punito dall’art. 595 c.p., il quale commina sanzioni alquanto gravose che prevedono la reclusione fino a un anno di reclusione.
Tuttavia, oltre al profilo penalistico, bisogna tenere in considerazione anche il danno da diffamazione in sede civile.
E’ infatti possibile, per chiunque sia stato vittima di diffamazione, non soltanto querelare la persona autrice della diffamazione, ma anche chiedere il risarcimento del danno da diffamazione in sede civile, costituendo infatti la diffamazione un illecito extracontrattuale.
Del resto, così come la cronaca insegna, nell’era tecnologica è molto semplice diventare vittima di una diffamazione.
Accanto alle classiche ipotesi della stampa o della trasmissione radio e televisiva, basti pensare alla fluidità e accessibilità dei mezzi di comunicazione elettronica, quali messaggistiche e social network.
IL CASO
Tizio, residente a Napoli, viene menzionato durante una trasmissione televisiva e in quella sede malamente diffamato.
Nel corso della trasmissione, oltretutto, vengono rilevate alcune informazioni sensibili inerenti la sua vita privata.
Il programma tv, molto seguito, viene trasmesso da un’emittente privata con sede a Milano.
Appare evidente come ricorrano tutti gli elementi propri del reato di diffamazione e così pure dell’illecito civile extracontrattuale.
Tuttavia, per Tizio, possono aprirsi scenari alquanto differenti: dovrà egli avvalersi di un avvocato di Milano o di un avvocato di Napoli?
IL FORO COMPETENTE NEL CASO DI DIFFAMAZIONE
Tizio potrà scegliere se iniziare un giudizio penale e/o intentare una causa civile separatamente e chiedere in tale sede il danno da diffamazione.
E ciò, in un caso come quello descritto, può avere importanti risvolti economici.
Mentre infatti in sede penale bisognerà guardare al luogo di consumazione del reato di diffamazione, la competenza inerente il giudizio civile seguirà criteri differenti.
LA DIFFERENZA TRA LA DIFFAMAZIONE PENALE E LA DIFFAMAZIONE CIVILE
La determinazione del foro competente per il reato di diffamazione, infatti, segue le regole del diritto penale.
Al contrario l’individuazione del foro competente per l’illecito civile da danno di diffamazione segue, come è ovvio, le regole civilistiche.
Fino ad un recente passato, la giurisprudenza maggioritaria distingueva il peculiare danno da diffamazione causato da una pubblicazione a mezzo stampa, dagli altri casi.
Ipotesi di diffamazione a mezzo stampa
Nell’ipotesi di diffamazione a mezzo stampa la competenza si radicava nel luogo in cui era avvenuta la prima stampa.
Con riflessi molto svantaggiosi per il danneggiato qualora la stampa fosse avvenuta in città distanti.
Ipotesi di diffamazione diversa dalla stampa
In tutti gli altri casi la competenza andava ricercata nel luogo ove si era realizzato l’evento lesivo.
Quindi, nel luogo dove il si erano realizzate le “conseguenze” dannose della diffamazione.
Appare evidente come tale distinguo generasse un’ingiusta disparità di trattamento.
LA CASSAZIONE CAMBIA IDEA: PER TUTTI VALE IL LUOGO OVE SI E’ REALIZZATO L’EVENTO LESIVO
Non a caso, quindi, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 21661 del 13.10.2009, hanno stabilito che:
“nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al “forum commissi delicti” di cui all’art. 20 c.p.c., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato.
Tale individuazione – che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione – consente, da un lato, di evitare un criterio “ambulatorio” della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall’altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole.”.
Dinanzi a un’intollerabile e grave violazione del proprio diritto all’onore e al decoro, come quella descritte nel caso proposto, è quindi sempre possibile ricorrere alla tutela giudiziaria, almeno sotto il versante civilistico, senza dover avviare costosi giudizi in fori lontani dal proprio domicilio o residenza.