🕔SFRATTO SUPER VELOCE: DALLA RICHIESTA DI SFRATTO ALLA CONSEGNA DELLE CHIAVI IN SOLI 6 MESI!🥇

🕔SFRATTO SUPER VELOCE: DALLA RICHIESTA DI SFRATTO ALLA CONSEGNA DELLE CHIAVI IN SOLI 6 MESI!🥇
👉Tribunale di Napoli Nord sentenza del 3 luglio 2025/rilascio del 25 settembre 2025
Depositato l’atto di sfratto per morosità con prima udienza fissata per aprile 2025, il conduttore solleva doglianze del tutto infondate e meramente dilatorie, tant’è che viene disposto l’immediato rilascio. Mutamento del rito, discussione e sentenza di condanna del 3 luglio 2025. Esecuzione e consegna delle chiavi il 25 settembre 2025.
Quando la prontezza di uno studio legale incontra l’efficienza e la speditezza della giustizia.

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RETE TELEVISIVA NAZIONALE CONDANNATA

📺RETE TELEVISIVA NAZIONALE NUOVAMENTE CONDANNATA PER AVER DIVULGATO ILLEGITTIMAMENTE IMMAGINI SENZA IL CONSENSO DEL SOGGETTO
👉Tribunale di Napoli 11.11.2024 – estratto di sentenza
Accolta la richiesta di risarcimento dei danni conseguente alla illecita diffusione dell’immagine di una persona, non nota al pubblico, mediante una rete televisiva, durante un noto talk show di rilievo nazionale.

Risarcimento per bagaglio aereo smarrito

✈ACCOLTA LA DOMANDA DI RISARCIMENTO CONTRO UNA COMPAGNIA AEREA PER LO SMARRIMENTO DEI BAGAGLI🧳
👉Giudice di Pace di Acerra 19.03.2024 – estratto di sentenza
Accolta la domanda per il risarcimento dei danni ulteriori proposta da una cliente di una compagnia aerea per lo smarrimento del proprio bagaglio.
La viaggiatrice, già risarcita dell’esigua somma di 206,00 euro, adisce il Giudice di Pace che le riconosce il massimo dell’indennizzo previsto per legge.

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ACCOLTA LA DOMANDA DI RISARCIMENTO PER GRAVE INADEMPIMENTO / VIZI DELLA MERCE VENDUTA

🛑ACCOLTA LA DOMANDA DI RISARCIMENTO PER GRAVE INADEMPIMENTO / VIZI DELLA MERCE VENDUTA💹
👉Tribunale di Avellino 30.01.2024 – estratto di sentenza – estratto di sentenza
Accolta la domanda di risarcimento danni proposta in via riconvenzionale da un’azienda tedesca per il grave inadempimento di un’azienda italiana che arbitrariamente, in corso di rapporto, decide di cambiare il tessuto in origine concordato, rendendo con ciò la merce inidonea all’uso convenuto.

RISARCIMENTO PER GRAVE INADEMPIMENTO

RIGETTATA LA DOMANDA DI DOLO PROCESSUALE ai soli fini meramente dilatori

GIUSTIZIA CERTA ED EFFICACE PER I LOCATORI – RIGETTATA LA DOMANDA DI DOLO PROCESSUALE ai soli fini meramente dilatori  

Tribunale di Napoli Nord – estratto di sentenza

Rigettata la domanda proposta dal conduttore moroso, soccombente in altro giudizio, per presunto dolo processuale da parte del locatore. A nulla vale promettere di adempiere la propria obbligazione per vanificare un giudizio pendente, se poi non la si esegue tempestivamente, così come concordato.

ACCOLTA LA DOMANDA DI RISARCIMENTO PER IL BANCOMAT CLONATO

🛑ACCOLTA LA DOMANDA DI RISARCIMENTO PER IL BANCOMAT CLONATO💳
👉Tribunale di Nola 07.11.2023 – estratto di sentenza
Accolta la domanda proposta da una cliente di un istituto di credito per il risarcimento del danno da indebito utilizzo di strumento di pagamento elettronico, a seguito di una presunta clonazione.

Sfratto per morosità: condannato il conduttore sia ai canoni che al maggior danno

Sfratto per morosità: condannato il conduttore, oltre ai canoni arretrati, anche al risarcimento del danno da mancato guadagno e del maggior danno

Tribunale di Napoli Nord 27.01.2022 / Corte d’Appello di Napoli 06.06.2023

Accolta in primo grado e confermata in sede di appello, la domanda di sfratto per morosità, con condanna del conduttore al pagamento oltre che ai canoni scaduti, anche al risarcimento per il mancato guadagno e del maggior danno.

Leggi le sentenze indicate nell’articolo:

 

ERRONEA SCELTA TERAPEUTICA PER IL TRATTAMENTO DELLA MALATTIA

⭕NEGLIGENZA ED IMPERIZIA DEI SANITARI / INADEGUATA GESTIONE CLINICA DELLA PAZIENTE NELLA FASE ANTECEDENTE AL RICOVERO / ERRONEA SCELTA TERAPEUTICA PER IL TRATTAMENTO DELLA MALATTIA.🏥
👨‍⚖️Tribunale di Napoli 14.09.2022👩‍⚖️
❗Accolta la richiesta di risarcimento del danno esperita nei confronti della Clinica costituendo il caso in oggetto una tipica ipotesi di malpractice medica, tale da essere ricondotta senz’altro nello schema della responsabilità da inadempimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 1228 c.c., così come stabilito da ultimo dalla l. 8 marzo 2017, n. 24, c.d. “Legge Gelli”.

Contagio da coronavirus sul luogo di lavoro

Contagio da coronavirus sul luogo di lavoro: chi risarcisce il lavoratore?

Prima di spiegare chi risarcisce il lavoratore nel caso in cui questi abbia contratto l’infezione da Covid-19 occorre fare una premessa importantissima: un conto è vedersi riconosciuto dall’Inail l’infortunio avvenuto sul posto di lavoro (in questo caso l’infezione da coronavirus), con annesso relativo indennizzo, un conto è vincere una causa civile contro il datore di lavoro o vederlo condannato penalmente per inosservanza degli obblighi di sicurezza.

Il coronavirus è equiparato all’infortunio sul lavoro?

La premessa è d’obbligo a causa della grande confusione generatasi all’indomani dell’emanazione del decreto legge “Cura Italia”, il cui art. 42 ha ribadito il principio in base al quale anche l’infezione generata da Sars-CoV-2 rientra nel novero degli infortuni sul lavoro.

In generale, infatti, è ritenuto infortunio sul lavoro anche quel tipo di patologia infettiva che si manifesta successivamente nel tempo, come AIDS o epatite.

L’estensione all’infezione da Covid-19, dunque, non ha sorpreso più di tanto.

A norma dell’art. 42 del “Cura Italia”, l’Inail, una volta che abbia appurato la sussistenza della malattia (che il lavoratore deve comunque provare), interviene con copertura sia per ciò che riguarda il periodo di quarantena sia per ciò che attiene il periodo di permanenza fiduciaria, consentendo ovviamente al lavoratore di astenersi dal lavoro.

Potrebbe poi essere previsto un indennizzo, sempre a carico dell’Inail, tanto più consistente quanto più è stato grave l’evento “traumatico” e quanto più gravi sono le conseguenze derivate dall’infortunio (in questo caso parliamo sempre dell’infezione da Covid-19).

Lavoratore contagiato da coronavirus: chi tutela le aziende?

A questo punto, però, accanto al riconoscimento della tutela del lavoratore contagiato, si è posto il problema di tutelare le aziende, già in pesanti difficoltà economiche, da possibili automatismi circa la loro responsabilità civile e penale; insomma, cosa accade nel caso in cui l’Inail appuri la sussistenza dell’infortunio sul lavoro? Il datore dovrà risarcirà in automatico il lavoratore?

Dopo un acceso dibattito scoppiato sui giornali è stata la stessa Inail a rispondere sgombrando il campo da ogni dubbio, prima con un comunicato del 15 maggio 2020 pubblicato sulla pagina web e poi con un’apposita circolare.

L’Inail ha quindi rassicurato le aziende e ha confermato che il riconoscimento dell’origine lavorativa del contagio non comporta alcun automatismo rispetto al riconoscimento di una responsabilità civile o addirittura penale del datore di lavoro.

Tali forme di responsabilità, infatti, seguono le normali regole di natura processuale del giudizio civile e penale, il che significa che soltanto nel caso di gravi violazioni di legge o di obblighi derivanti dai protocolli e/o dalle linee guida governative e regionali sarà possibile ascrivere una qualche forma di responsabilità (civile e/o penale) al datore di lavoro.

La responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da coronavirus

L’Inail conferma quindi l’importante distinzione che esiste tra l’eventuale riconoscimento della tutela accordata al lavoratore nel caso del contagio, indipendente rispetto alla responsabilità del datore di lavoro, e la civile e/o penale responsabilità del datore che abbia violato le norme di sicurezza con colpa o dolo.

La responsabilità del datore di lavoro nell’ambito del processo civile o penale, quindi, verrà eventualmente riconosciuta mediante l’applicazione di criteri del tutto differenti rispetto a quelli adoperati per accertare il diritto alle prestazioni dell’Inail a favore del lavoratore contagiato.

Conseguenza di ciò è che il lavoratore, al fine di ottenere per es. un risarcimento del danno in suo favore in sede civile, non potrà “vantare” il riconoscimento da parte dell’Inail delle prestazioni dovuta all’infortunio, dovendo comunque provare la violazione colpevole o dolosa, da parte del datore, delle misure di sicurezza prescritte in occasione dell’epidemia da Sars-CoV-2.

Anzi, proprio a questo riguardo, bisogna sottolineare come risulterà particolarmente difficile per il lavoratore provare la responsabilità civile (e ancor di più penale!) in capo al datore di lavoro per il contagio da coronavirus.

Questo avverrà, soprattutto, a causa della grande confusione normativa generatasi nei mesi dell’epidemia, che ha reso obiettivamente difficile per i datori di lavoro, in molte occasioni, un’applicazione coerente ed efficace delle misure di sicurezza predisposte da regioni e governo.

DATORE DI LAVORO VITTIMA DEL PROPRIO DIPENDENTE

Datore di lavoro vittima del proprio dipendente: come ottenere giustizia?

Tante volte si sente dire che il lavoratore, nei giudizi di lavoro, finisce con l’avere sempre ragione.

E’ pur vero, infatti, che nel nostro ordinamento giuridico è riconosciuto il principio del c.d. favor lavoratoris, per cui il sistema tende ad accordare maggiori garanzie verso la parte lavoratrice.

Tuttavia, può capitare che il datore di lavoro diventi vittima del proprio dipendente. Continua a leggere l’articolo per saperne di più.

QUANDO IL DATORE DI LAVORO DIVENTA VITTIMA DEL PROPRIO DIPENDENTE?

Una delle ipotesi più frequenti è quella avente ad oggetto l’assistenza per gli anziani.

In quei casi, si assiste ad un vero e proprio ribaltamento dei ruoli, per cui la persona che svolge l’attività di badante si ritrova ad essere in una posizione di maggior vantaggio rispetto al datore di lavoro.

Il “favor lavoratoris,” dunque, non deve trarre in inganno: il lavoratore non ha in automatico sempre ragione.

PERCHÉ A VOLTE IL LAVORATORE NON HA RAGIONE

A volte mal consigliati alcuni lavoratori potrebbero essere fuorviati e quindi indotti a fare causa al proprio ex datore di lavoro rivendicando voci e differenze retributive in realtà inesistenti.

Il datore ingiustamente attaccato, quindi, diventa vera e propria vittima del proprio (ex) lavoratore.

Ciò può avvenire per tante ragioni, ma è bene stare attenti: sebbene il giudizio incardinato dinanzi al giudice del lavoro sia molto più economico di un normale giudizio civile nella sua fase introduttiva; può tuttavia divenire altrettanto dispendioso in caso di soccombenza: se risulta che il lavoratore abbia torto, infatti, quest’ultimo dovrà comunque pagare le spese legali!

Bisogna quindi prestare attenzione e intentare giudizi soltanto quando effettivamente vi sono state violazioni delle norme in tema di lavoro che hanno danneggiato le (legittime) aspettative del lavoratore.

Nel fare ciò, non bisogna sottovalutare le condotte tenute in costanza del rapporto di lavoro.

Può capitare, infatti, che alcuni comportamenti posti in essere dal lavoratore siano a loro volta suscettibili di essere valutati dal giudice e, addirittura, divenire la base per pretese da parte del datore di lavoro.

IL CASO DEL DATORE DI LAVORO VITTIMA DEL PROPRIO DIPENDENTE

Un caso del tutto analogo a quello appena descritto è stato portato all’attenzione, recentemente, del Tribunale di Napoli Nord.

Una lavoratrice che esercitava la professione di badante citava in giudizio un’anziana signora alle cui dipendenze sosteneva di aver lavorato per molti anni.

Riteneva, la lavoratrice, di essere stata pagata in maniera nettamente inferiore a quanto dovuto e di aver osservato orari di lavoro particolarmente severi. Chiedeva, dunque, circa 60mila euro di risarcimento.

Gli eredi dell’anziana signora “datrice”, nel frattempo deceduta, si difendevano in giudizio evidenziando

  1. gli orari e le modalità di lavoro descritte dalla lavoratrice fossero state esagerate;
  2. come la stessa lavoratrice avesse lasciato il lavoro senza dare alcun preavviso, abbandonando l’anziana signora a sé stessa e senza un appoggio.

Chiedevano a loro volta, quindi, il pagamento dell’indennità di mancato preavviso.

LA DECISIONE

Il giudice del lavoro ha appurato che in concreto la lavoratrice non era stata in grado di provare le modalità e gli orari di lavoro, respingeva così la domanda e contestualmente accoglieva quella degli eredi dell’anziana signora

La lavoratrice veniva, pertanto, condannata al versamento della somma dovuta a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre alle spese legali!

Nel caso in esame sono emerse una serie di circostanze che hanno indotto il giudice a ritenere del tutto esagerate – e comunque non provate – le richieste della lavoratrice.

Il datore di lavoro vittima del proprio dipendente, aveva quindi ottenuto giustizia!

Clicca qui per leggere la sentenza di condanna del lavoratore e conoscere i dettagli della vicenda.

Pertanto, prima di intraprendere un giudizio di questo tipo, è importante valutare tutte le circostanze in maniera attenta e scrupolosa, senza farsi condizionare troppo da rivalse o ripicche personali.