DATORE DI LAVORO VITTIMA DEL PROPRIO DIPENDENTE

Datore di lavoro vittima del proprio dipendente: come ottenere giustizia?

Tante volte si sente dire che il lavoratore, nei giudizi di lavoro, finisce con l’avere sempre ragione.

E’ pur vero, infatti, che nel nostro ordinamento giuridico è riconosciuto il principio del c.d. favor lavoratoris, per cui il sistema tende ad accordare maggiori garanzie verso la parte lavoratrice.

Tuttavia, può capitare che il datore di lavoro diventi vittima del proprio dipendente. Continua a leggere l’articolo per saperne di più.

QUANDO IL DATORE DI LAVORO DIVENTA VITTIMA DEL PROPRIO DIPENDENTE?

Una delle ipotesi più frequenti è quella avente ad oggetto l’assistenza per gli anziani.

In quei casi, si assiste ad un vero e proprio ribaltamento dei ruoli, per cui la persona che svolge l’attività di badante si ritrova ad essere in una posizione di maggior vantaggio rispetto al datore di lavoro.

Il “favor lavoratoris,” dunque, non deve trarre in inganno: il lavoratore non ha in automatico sempre ragione.

PERCHÉ A VOLTE IL LAVORATORE NON HA RAGIONE

A volte mal consigliati alcuni lavoratori potrebbero essere fuorviati e quindi indotti a fare causa al proprio ex datore di lavoro rivendicando voci e differenze retributive in realtà inesistenti.

Il datore ingiustamente attaccato, quindi, diventa vera e propria vittima del proprio (ex) lavoratore.

Ciò può avvenire per tante ragioni, ma è bene stare attenti: sebbene il giudizio incardinato dinanzi al giudice del lavoro sia molto più economico di un normale giudizio civile nella sua fase introduttiva; può tuttavia divenire altrettanto dispendioso in caso di soccombenza: se risulta che il lavoratore abbia torto, infatti, quest’ultimo dovrà comunque pagare le spese legali!

Bisogna quindi prestare attenzione e intentare giudizi soltanto quando effettivamente vi sono state violazioni delle norme in tema di lavoro che hanno danneggiato le (legittime) aspettative del lavoratore.

Nel fare ciò, non bisogna sottovalutare le condotte tenute in costanza del rapporto di lavoro.

Può capitare, infatti, che alcuni comportamenti posti in essere dal lavoratore siano a loro volta suscettibili di essere valutati dal giudice e, addirittura, divenire la base per pretese da parte del datore di lavoro.

IL CASO DEL DATORE DI LAVORO VITTIMA DEL PROPRIO DIPENDENTE

Un caso del tutto analogo a quello appena descritto è stato portato all’attenzione, recentemente, del Tribunale di Napoli Nord.

Una lavoratrice che esercitava la professione di badante citava in giudizio un’anziana signora alle cui dipendenze sosteneva di aver lavorato per molti anni.

Riteneva, la lavoratrice, di essere stata pagata in maniera nettamente inferiore a quanto dovuto e di aver osservato orari di lavoro particolarmente severi. Chiedeva, dunque, circa 60mila euro di risarcimento.

Gli eredi dell’anziana signora “datrice”, nel frattempo deceduta, si difendevano in giudizio evidenziando

  1. gli orari e le modalità di lavoro descritte dalla lavoratrice fossero state esagerate;
  2. come la stessa lavoratrice avesse lasciato il lavoro senza dare alcun preavviso, abbandonando l’anziana signora a sé stessa e senza un appoggio.

Chiedevano a loro volta, quindi, il pagamento dell’indennità di mancato preavviso.

LA DECISIONE

Il giudice del lavoro ha appurato che in concreto la lavoratrice non era stata in grado di provare le modalità e gli orari di lavoro, respingeva così la domanda e contestualmente accoglieva quella degli eredi dell’anziana signora

La lavoratrice veniva, pertanto, condannata al versamento della somma dovuta a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre alle spese legali!

Nel caso in esame sono emerse una serie di circostanze che hanno indotto il giudice a ritenere del tutto esagerate – e comunque non provate – le richieste della lavoratrice.

Il datore di lavoro vittima del proprio dipendente, aveva quindi ottenuto giustizia!

Clicca qui per leggere la sentenza di condanna del lavoratore e conoscere i dettagli della vicenda.

Pertanto, prima di intraprendere un giudizio di questo tipo, è importante valutare tutte le circostanze in maniera attenta e scrupolosa, senza farsi condizionare troppo da rivalse o ripicche personali.

Incidente stradale mortale: quando i nipoti hanno diritto al risarcimento

Incidente stradale mortale: quando i nipoti hanno diritto al risarcimento

Accade di frequente, purtroppo, che una persona possa venire a mancare per motivazioni tragiche, come un incidente stradale mortale.

Si pensi ad un’automobile che investe e uccide un anziano signore. I figli, ad esempio, potranno dimostrare di aver subito un danno derivante dalla perdita dell’amato genitore e, così, ottenere un risarcimento del danno.

Cosa accade, però, se a domandare il risarcimento sono i nipoti?

Hanno diritto al risarcimento i nipoti a seguito di un incidente stradale?

Continua a leggere l’articolo per capire quando, in caso di incidente stradale mortale, i nipoti hanno diritto al risarcimento.

PERCHÉ’ I NIPOTI HANNO DIRITTO AL RISARCIMENTO

Il danno di cui parliamo è rappresentato da quella profonda sofferenza e da quel patema psicologico e interiore che inevitabilmente accompagna un lutto.

Nel caso di un evento tragico, cagionato a causa di un illecito commesso da un soggetto terzo, è quindi possibile per i parenti sopravvissuti domandare il risarcimento per queste sofferenze.

Come è ovvio, però, ciò non è sempre possibile: occorre, prima di tutto, dimostrare l’effettiva esistenza di un legame familiare affettivo e reale.

Infatti, sebbene certi legami familiari si presumano essere connotati da sentimenti di vicinanza e affettività (si pensi al genitore coi figli), ciò non vale per tutti i tipi di rapporti familiari.

I nipoti, per esempio, potrebbero essere legatissimi ai propri nonni ma, magari, potrebbero anche non avere nessun tipo rapporto!

IL LEGAME NONNO-NIPOTE

La dimostrazione di questo legame familiare, quindi, sarà tanto più stringente quanto più lontana sarà la relazione familiare.

Per quanto riguarda il legame nonno-nipote, comunque, la giurisprudenza di legittimità dominante non ha dubbi nel riconoscere, in linea generale, l’esistenza di un diritto, in capo ai nipoti, di ottenere il risarcimento del danno subito a seguito della perdita del proprio nonno.

In un passato relativamente recente era però richiesto che i nipoti convivessero con il nonno defunto; tale orientamento è oggi superato, per cui la convivenza non è più considerato un elemento determinante in base a cui stabilire se il rapporto parentale tra nonni e nipoti fosse o meno forte.

Secondo la giurisprudenza più recente, infatti, ciò che rileva è l’intensità e la profondità del sentimento affettivo, cosa che trascende senz’altro la convivenza o altri fattori come l’età del nipote.

Anzi, la Cassazione ha più volte affermato come anche un nipote molto giovane possa provare un immenso dolore per la perdita del nonno non convivente proprio perché il rapporto, come detto, prescinde da simili situazioni.

D’altro canto, afferma la Cassazione, che il diritto dei nipoti ad ottenere il risarcimento per il danno sofferto a seguito della morte del nonno deriva dallo stessa Costituzione, la quale tutela la famiglia molto al di là del semplice e rigido grado di parentela.

Niente ostacoli, quindi, per i nipoti che intendano ottenere il risarcimento del danno.

Come abbiamo visto, q

INCIDENTE STRADALE MORTALE: QUANDO I NIPOTI HANNO DIRITTO AL RISARCIMENTO?

Quindi, i nipoti – anche se non conviventi e pure se bambini – potranno domandare e ottenere il risarcimento del danno sofferto per la perdita familiare.

Sarà, dunque, necessario dimostrare il concreto rapporto parentale che vi era con il proprio nonno scomparso.

Per provare questo rapporto, quindi, potranno allegare nel corso del giudizio tutto quello che può tornare utile al fine di ricostruire il legame affettivo.

Come salvare la casa dal pignoramento

Come salvare la casa dal pignoramento? Con il nuovo “Fondo salva-casa”

Che cosa è il nuovo fondo “salva-casa”?

Grazie al nuovo art. 41-bis contenuto nel decreto legge n. 124/2019, la cui legge di conversione è entrata in vigore il 25 dicembre scorso, cosiddetto fondo “salva-casa”, il proprietario di un’abitazione che si dovesse trovare in difficoltà per il pagamento del mutuo, può beneficiare di una rinegoziazione o di un rifinanziamento con una banca terza, salvando così la casa dal pignoramento e dalla procedura esecutiva già avviata.

Come funziona il fondo “salva-casa”?

In estrema sintesi, il proprietario che intenderà salvare la casa dal pignoramento, potrà richiedere:

  • la rinegoziazione del mutuo;

oppure

  • il finanziamento ad altra banca con surroga nella garanzia ipotecaria già esistente. Il ricavato di questo secondo finanziamento, chiaramente, verrà impiegato per estinguere il mutuo.

È previsto anche l’intervento del fondo di garanzia prima casa, sicché il debitore godrà dell’esdebitazione e quindi della liberazione da qualsiasi peso, salvando l’abitazione e liberandosi definitivamente dai debiti.

Quali sono le condizioni per accedere al fondo “salva-casa”?

Per poter godere di questa misura, come già detto, devono ricorrere alcune condizioni.

Il debitore

In prima battuta occorre che il debitore sia qualificabile come “consumatore”, ossia una persona fisica che abbia contratto il mutuo al di fuori della propria attività lavorativa.

Inoltre è necessario che il debitore non abbia già avviato una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

Il creditore

Per quanto concerne il creditore, invece, questo deve essere un soggetto bancario e all’interno della procedura esecutiva non devono concorrere altri soggetti creditori.

Il debito contratto

Ci sono poi limiti anche per quanto attiene il debito contratto.

E’ infatti previsto che questo sia necessariamente un mutuo con garanzia ipotecaria concesso per l’acquisto dell’abitazione e che, in ogni caso, il debitore abbia almeno rimborsato il 10% del capitale originariamente finanziato.

Il debito, inoltre, non potrà essere superiore a 250.000 euro.

Necessità di una procedura esecutiva in corso

Altro elemento essenziale è che vi sia già la pendenza di una procedura esecutiva sul bene immobile ipotecato con il pignoramento notificato tra il 1 gennaio 2010 e il 30 giugno 2019: da qui il carattere senz’altro temporaneo ed eccezionale della misura.

Quando è possibile presentare la domanda per il fondo “salva-casa”?

Per salvare la casa dal pignoramento, inoltre, l’istanza dovrà essere presentata nel processo esecutivo entro il 31 dicembre del 2021.

Qual è l’importo da offrire per accedere al fondo “salva-casa”?

L’importo offerto non dovrà essere inferiore al 75% del prezzo (in base all’asta o per mezzo di c.t.u.) mentre il versamento dell’importo rinegoziato o finanziato non potrà avvenire mediante dilazioni superiori ai 30 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo.

Vale anche un ulteriore limite numerico: la dilazione non potrà superare, infatti, un tot di anni che sommato all’età del debitore superi il numero 80.

Se la banca non rinegozia il mutuo? Può intervenire un parente

La norma, poi, prevede anche la possibilità per il debitore che non riuscisse ad ottenere la rinegoziazione o il rifinanziamento di rivolgersi a un parente o un affine entro il terzo grado; questo potrà infatti accedere al beneficio in luogo del debitore.

Il giudice, in questo caso, emanerà un decreto di trasferimento dell’immobile e per i successivi 5 anni il debitore e la sua famiglia conserveranno un diritto di abitazione.

Entro questo limite di tempo, il debitore potrà decidere di rimborsare integralmente quanto già versato alla banca dal parente o affine e, dunque, chiedere la retrocessione dell’immobile, accollandosi il residuo mutuo e liberando i familiari intervenuti.

Conclusioni

In attesa degli ulteriori interventi normativi richiesti, che meglio specificheranno aspetti essenziali della procedura, questa misura sembra agevolare fortemente il debitore in difficoltà che intendesse salvare la casa dal pignoramento.