affidamento di minori e trasferimento all'estero

Affidamento di minori e trasferimento all’estero

Capita spesso che un matrimonio felice possa nel tempo naufragare.

A quel punto la separazione può diventare una scelta obbligata, anche se, a pagarne il prezzo, molte volte sono proprio i figli, peggio ancora se minorenni.

Di solito le norme dei vari ordinamenti giuridici più avanzati che regolano l’affidamento dei minori, compreso quello italiano, consentono di limitare al minimo le sofferenze e i disagi per i più piccoli.

Se a ciò si unisce un comportamento saggio e assennato da parte dei genitori, il rischio per i bambini può essere totalmente neutralizzato.

Ma cosa accade quando uno dei genitori si sposta – legalmente – in un altro paese dell’Unione Europea portando con sé i bambini?

Quale giudice, a quel punto, sarà chiamato a decidere su tutte quelle questioni inerenti i minori, come ad esempio le modalità dell’affidamento?

Continua a leggere l’articolo per saperne di più sull’affidamento di minori e trasferimento all’estero.

IL CASO

Si faccia l’esempio di una famiglia composta da madre, padre e due bambini di 6 e 8 anni stabilmente residenti in Spagna.

I genitori decidono di divorziare e, dopo qualche tempo, la madre, affidataria privilegiata dei piccoli, decida di trasferirsi in Italia portando con sé i bambini.

Il padre viene messo a conoscenza del trasferimento e accetta la richiesta.

Tuttavia, dopo un paio di anni, la madre decide di domandare al giudice la modificazione di quei patti originariamente stabiliti in sede di separazione (in Spagna) e chiedere l’affidamento esclusivo.

Chi dovrà decidere a quel punto?

  • Il giudice spagnolo ove si era proceduto al divorcio/separación e dove fino a due anni prima viveva il nucleo familiare
  • o il giudice del paese ove la madre e i bambini più piccoli si sono trasferiti, in questo caso quello italiano?

LA GIURISDIZIONE

Il problema potrebbe sembrare di poco conto ma nella realtà dei fatti diventa molto insidioso e fonte di angosce.

Si pensi alla difficoltà di reperire un avvocato in un altro paese, a pagare le spese del viaggio, degli spostamenti, alla difficoltà di raccordare gli impegni di lavoro o semplicemente allo stress derivante da un via vai internazionale!

Tecnicamente si parla di “giurisdizione”, parola con la quale più semplicemente si suole indicare la possibilità, per il giudice, di decidere e applicare le norme giuridiche.

In termini più immediati, quello descritto sopra è un classico esempio di problema di giurisdizione, ossia un problema afferente la difficoltà di individuare correttamente il giudice cui rivolgersi.

Nell’esempio proposto sopra, quello italiano o quello spagnolo?

QUAL È IL GIUDICE “GIUSTO”?

A questo punto non resta che rispondere al quesito iniziale.

Quale è il giudice cui rivolgersi nel caso in cui ci si trasferisca in un altro paese europeo con i propri figli minori (legalmente) e si voglia, ad esempio, modificare i patti stabiliti in sede di separazione e/o divorzio?

La domanda trova risposta immediata all’interno di un regolamento europeo, precisamente il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

Tale norma ha, dunque, affrontato esplicitamente il problema dell’affidamento di minori e trasferimento all’estero

REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 2003

L’art. 8 di tale Regolamento, rubricato “competenza generale”, stabilisce:

“1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12.”

Fatte salve le eccezioni richiamate al secondo comma dell’articolo, dunque, la questione sulla “giurisdizione” si risolve per lo più nel senso di individuare la competenza corretta nel giudice del paese ove il minore risiede stabilmente.

E ciò vale per tutte quelle questioni riguardanti, per l’appunto, la responsabilità genitoriale.

Nell’esempio più sopra riportato, quindi, il giudice competente ai sensi del Regolamento CE n. 2201/2003 sarebbe senz’altro quello del paese ove i piccoli si sono trasferiti con la madre, vale a dire l’Italia.

Questa previsione, così come tante altre, più o meno recenti, disseminate nel diritto di famiglia, si coglie al meglio proprio in una prospettiva di maggior tutela e garanzia degli interessi dei minori, i quali non possono di certo divenire oggetto di schermaglie e di rivalsa da parte degli adulti.

A tale riguardo si legga pure il punto 12 nella parte introduttiva del Regolamento, il quale recita:

“È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.”

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