Promotore finanziario e obblighi informativi verso il cliente

Sugli obblighi informativi del promotore finanziario nella fase precontrattuale in caso di stipulazione di contratti a distanza o fuori dai locali dell’impresa.

Tribunale di Napoli Nord 03.09.2022

Accolta la richiesta di risarcimento danni per la perdita del capitale accantonato da un correntista indotto a sottoscrivere una proposta contrattuale in uno stato di piena inconsapevolezza circa i rischi e gli svantaggi del PRODOTTO ASSICURATIVO, anche per il fatto che – circostanza ancor più grave – veniva rassicurato in relazione alla sicurezza dell’accantonamento delle somme versate.

Nella fase precontrattuale le informazioni al correntista/investitore devono essere espresse in modo chiaro e comprensibile, tali da assicurare PIENA CONSAPEVOLEZZA.

 

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