spese straordinarie per i figli

Spese straordinarie per i figli: quando la sentenza d’appello non basta!

Un preoccupante provvedimento reso dal Giudice di Pace di Isernia che sospende l’efficacia esecutiva di una sentenza d’appello nei confronti dell’ex marito inadempiente che non versa il contributo per le spese straordinarie per i figli sostenute dalla moglie.

Come spesso accade quando si tratta di separazioni giudiziarie, i rapporti tra gli ex coniugi possono diventare irrimediabilmente conflittuali.

La legge, per questo motivo, tenta di sopperire alla mancanza di accordo tra le parti prevedendo che, all’interno dei provvedimenti di separazione, vengano stabilite anche tutte quelle condizioni inerenti gli aspetti economici: quale coniuge è tenuto al mantenimento, a quanto ammonta la somma dovuta e persino quando (e con quale mezzo) tale versamento debba essere effettuato.

Accanto al mantenimento vero e proprio, a volte disposto in favore sia dell’altro coniuge sia della prole, altre volte soltanto in favore dei figli (e ciò dipende, come è ovvio, da una serie di fattori legati alla situazione economica), è poi previsto un contributo per le spese straordinarie per i figli minori nati dalla coppia, talora posto a carico di entrambi i genitori, in qualche occasione posto a carico di uno solo dei due coniugi (se, chiaramente, c’è una forte disparità economica tra i due); di norma, tuttavia, queste spese vengono solitamente suddivise al 50% tra entrambi i genitori.

QUALI SONO LE SPESE STRAORDINARIE IN CASO DI SEPARAZIONE?

La giurisprudenza offre una vastissima casistica, per la verità non sempre coerente, su cosa vada inteso per spese straordinarie per i figli minori.

In generale, però, queste ultime rappresentano quegli “esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori” (ex multis, Cass. n. 7672/ 1999; Cass. n. 6201/2009).

Per semplificare il lavoro di magistrati e avvocati, poi, presso ogni tribunale viene elaborato e aggiornato periodicamente un protocollo d’intesa in materia di separazione e divorzio, il quale solitamente contiene veri e propri elenchi indicanti tipologie di esborsi che possono o meno rientrare nel novero delle spese straordinarie per i figli.

Per alcune di queste spese è previsto il previo consenso da parte dell’altro genitore, per altre, invece, tale consenso non è necessario (come è il caso delle spese urgenti di carattere sanitario).

Di solito, quindi, nel momento in cui le spese straordinarie sono certificate e “provate” da uno dei due genitori, l’altro è tenuto a corrisponderne il 50% (o la diversa quota prevista dal provvedimento reso dal giudice).

In caso di inadempimento, pertanto, il coniuge che non si è visto rimborsare la somma dovuta potrà agire in via esecutiva, potendo “azionare” immediatamente il titolo giudiziario reso nel corso del processo di separazione.

In poche parole, essendoci già una sentenza (o un provvedimento presidenziale) che stabilisce in che misura i coniugi partecipano alle spese straordinarie per i figli, non occorre adire nuovamente il giudice per ottenere l’adempimento di questo obbligo.

LA DECISIONE DEL GIUDICE DI PACE DI ISERNIA IN TEMA DI SPESE STRAORDINARIE

Incredibilmente, però, non mancano soluzioni ermeneutiche differenti che a volte riaffiorano nelle aule di giustizia.

È il caso del Giudice di Pace di Isernia il quale, con un recentissimo provvedimento, ha sospeso l’efficacia esecutiva di una sentenza d’appello di separazione che aveva espressamente stabilito la compartecipazione di entrambi i coniugi alle spese straordinarie per i minori nati dalla coppia in misura del 50%.

La vicenda parte dal lontano: marito e moglie si separano, nel 2017, contendendosi la custodia di due minori.

Prima il provvedimento presidenziale, poi la sentenza di primo grado resa dal Tribunale stabiliscono un contributo in misura del 50% delle spese straordinarie per entrambi i minori. Tale condizione, infine, viene confermata con sentenza d’appello nel novembre 2020.

Ebbene, già a seguito della sentenza di primo grado, resa nel 2017, il marito si rifiutava di versare alla moglie il 50% delle somme dovute a titolo di contributo straordinario per gli anni 2017/2018.

La moglie, in difficoltà economica, era quindi costretta a rivolgersi una prima volta al Giudice di Pace di Isernia che, a seguito di una breve procedura esecutiva, condannava il marito, nel 2018, a versare quanto dovuto.

Tuttavia, l’inadempiente marito ometteva di versare anche quelle somme dovute per le spese straordinarie relative agli anni 2019 e 2020, costringendo nuovamente l’ex moglie ad adire la giustizia italiana.

Ed è questo punto, però, che la vicenda offre uno spunto critico di non poca rilevanza.

LA SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI PACE

Come anticipato, il Giudice di Pace di Isernia, cambiando rotta rispetto all’orientamento seguito fino all’anno prima e trascurando anche la condanna precedentemente inflitta all’ex marito inadempiente, ha deciso di sospendere l’esecutività della sentenza di appello e del relativo precetto notificato dalla moglie, sulla base di riflessioni che lasciano oltremodo perplessi.

Secondo il Giudice, infatti, ciò che osta all’esecutività della sentenza e del precetto – e, quindi, alla possibilità di recuperare subito le somme dovute dal marito – non è tanto la natura delle spese (se ordinarie o straordinarie) o la loro adeguata documentazione (nel corso del procedimento erano infatti state depositate le copie degli scontrini fiscali relativi alle spese sostenute), quanto piuttosto l’attitudine del provvedimento stesso – quindi la sentenza d’appello – a costituire titolo esecutivo, quantomeno nella parte in cui dispone che il contributo per le spese straordinarie ammonta al 50%.

Nella prospettazione del Giudice di Pace, quindi, la percentuale del 50% non è adeguatamente chiara e rende il provvedimento incerto, non liquido e inesigibile; negando una granitica giurisprudenza che ritiene tali caratteristiche sussistenti anche allorquando la somma sia “determinabile” mediante semplici calcoli aritmetici, il Giudice di Pace di Isernia ha stabilito, mettendolo nero su bianco, che la moglie, già danneggiata dal ripetuto inadempimento del marito, debba adire l’autorità giudiziaria al fine di stabilire, di volta in volta, quali somme siano dovute dall’ex coniuge.

Occorre in pratica, secondo il provvedimento reso da questo giudice, un titolo di un titolo, non essendo sufficiente la sentenza resa da una Corte d’Appello e non essendo immediatamente “liquidabile” il 50% di una data somma.

LE CONSEGUENZE DELLA DECISIONE DEL GIUDICE DI PACE DI ISERNIA

Inutile dire che una simile decisione ha avuto come effetto quello di paralizzare l’iniziativa giudiziaria promossa dalla moglie al fine di recuperare le somme dovute.

Benché stabilita all’interno di una sentenza d’appello, resa a seguito di un lungo e dispendioso processo, la signora dovrà ora attendere parecchi mesi o persino anni prima di vedersi riconosciuta la somma a lei spettante.

Per di più, una pronuncia tanto cavillosa e capziosa non potrà che rafforzare il proposito inadempiente del marito, indubbiamente incentivato, anche per i prossimi anni, a non versare le somme dovute.

Ancora una volta, quindi, si registra uno scollamento a dir poco pauroso tra il dato giuridico e la prassi giudiziaria, in questo caso reso ancor più drammatico dalle implicazioni spiccatamente sociologiche e “psicologiche” legate alla materia familiare.

A fronte di un provvedimento chiarissimo, quello di appello, che stabilisce come i coniugi debbano partecipare nella stessa misura alle spese straordinarie per i figli, un certo filone giurisprudenziale pretende e onera inermi cittadini, già vessati da condizioni economiche precarie, ad adire ripetutamente l’autorità giudiziaria per ottenere – dopo lassi di tempo a volte paradossali – ciò che è stato loro già riconosciuto per diritto.

Dinanzi a queste derive kafkiane, purtroppo, non può che fortificarsi quell’insieme di credenze imbevute di disfattismo e di sfiducia tanto tipiche nell’opinione pubblica del nostro paese quando si discorre di legge e giustizia.

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